Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Capo I – Disposizioni generali

Art. 55 Disposizioni generali e articolazione

1. Gli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinti ed individuati con specifico segno grafico nelle tavole 1: 2.000 “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Le aree e le attrezzature di cui al presente Titolo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, con esclusione delle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al Capo V e sono articolate nelle seguenti categorie:

• Attrezzature e servizi di interesse comune, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo II;

• Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo III;

• Infrastrutture e dotazioni verdi, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo IV;

• Infrastrutture portuali, diportistiche e vie d’acqua navigabili, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo V;

• Infrastrutture per la mobilità articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo VI.

3. In relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico e generale è consentito il mutamento tra le sottocategorie di cui al presente Titolo all’interno della medesima categoria. È altresì sempre consentito:

• il mutamento dalla categoria “Attrezzature e servizi di interesse comune” alla categoria “Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale”;

• la realizzazione di moduli abitativi per l’emergenza abitativa di cui al successivo art. 75, in conformità ai criteri localizzativi e prestazionali stabili al medesimo articolo;

• la realizzazione di moduli didattici per l’istruzione a carattere temporaneo.

Detti mutamenti di destinazione e utilizzo non costituiscono variante al Piano Operativo ma sono comunque da assoggettare a verifica di compatibilità sotto i vari profili (ambientale, paesaggistico, accessibilità e mobilità urbana, ecc.) in sede di progettazione dell’intervento. Le diposizioni del presente comma non si applicano alle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al successivo Capo V.

4. Ulteriore specificazione esemplificativa degli spazi, attrezzature ed impianti di interesse generale è contenuta al precedente Capo III Titolo I afferente alla Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

5. Le attrezzature e gli impianti privati, esistenti o di progetto, sono assimilati a dotazioni e attrezzature di interesse generale, e quindi soggette alla disciplina del presente Titolo, solo nel caso di stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni. Diversamente sono riconducibili alla categoria funzionale Direzionale e servizi privati (D) di cui al precedente art.17 o impianti e attrezzature sportive privati (TP7) di cui all’art. 118, così come disciplinati dalle presenti norme con riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale. Sono esclusi dalla necessità di convenzionamento, in quanto assimilati ad attrezzature di interesse generale e standard urbanistici ancorchè di titolarità privata, i servizi per l’istruzione (AI), servizi religiosi e di culto (Acr), servizi cimiteriali (Acim), servizi ospedalieri e sanitari (ACh).

6. Nelle aree ed immobili destinati a spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di progetto, la realizzazione degli interventi può attuarsi:

• mediante espropriazione del bene, anche contestualmente all'approvazione del progetto di opera pubblica, ai sensi del DPR 327/2001;

• in alternativa all'esproprio, mediante convenzionamento con i privati titolari al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali. Nella convenzione possono essere disciplinate le modalità di realizzazione di eventuali strutture private compatibili con lo standard, quali a titolo esemplificativo chioschi, esercizi commerciali, strutture per attività sportive. In tal caso l'intervento edilizio è attuato mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi del precedente art. 4;

• mediante sottoscrizione di accordo procedimentale, intesa o convenzionamento con altri soggetti pubblici titolari delle aree e/o degli immobili oggetto di intervento al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali.

7. Per la progettazione e realizzazione degli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Titolo devono essere rispettate le disposizioni qualitative e metodologiche di cui al successivo art.58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta strategica della sostenibilità urbana). Deve in ogni caso essere assicurata l’accessibilità di ogni tipologia di utente mediante sistemi integrati e inclusivi, secondo i principi dell’accessibilità universale. La progettazione dovrà altresì essere supportata:

• dagli elementi di conoscenza e dalle necessarie verifiche di compatibilità paesaggistica in relazione ai fattori di impatto con il contesto e con eventuali elementi da tutelare, siano essi di carattere territoriale o architettonico, in conformità alla Disciplina dei Beni Paesaggistici contenuta nell’Appendice delle presenti Norme e alla Disciplina di cui al Titolo II delle presenti Norme (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale);

• dalle necessarie verifiche di fattibilità in conformità alla disciplina di cui al Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali).

8. Fatte salve specifiche prescrizioni e limitazioni contenute nelle presenti Norme, con particolare riferimento alla disciplina di cui al Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale) al Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali), negli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Titolo di titolarità pubblica sono ammessi tutti gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione NE, previa approvazione di progetto di opera pubblica. Il relativo dimensionamento è determinato in sede di progettazione nel rispetto ed in conformità di quanto stabilito dalle presenti Norme nonché degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

9. Negli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Capo già esistenti, di titolarità privata, sono ammessi interventi di MO manutenzione ordinaria, MS manutenzione straordinaria, RRC restauro risanamento conservativo, REC ristrutturazione edilizia conservativa, RF-RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva e S sostituzione edilizia con incremento massimo della SE esistente del 10 %, previo adeguamento della convenzione che ne assicuri l'uso pubblico e le relative condizioni. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni e limitazioni specifiche per i beni di cui al Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale).

10. Nelle more di realizzazione della dotazione e infrastrutture pubbliche di nuova previsione, sugli edifici di titolarità privata sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO), di manutenzione straordinaria (MS), di restauro risanamento conservativo (RRC) senza mutamento di destinazione d’uso. Non sono comunque consentiti:

• alterazioni alla morfologia dei terreni

• realizzazione di nuove costruzioni

• depositi di merci e materiali

• realizzazione di recinzioni, se non con rete a maglia sciolta su pali in legno privi di fondazione

• eliminazione di elementi vegetali lineari (siepi, filari alberati, ecc.) o puntuali.

Art. 56 Dotazioni minime per gli standard urbanistici

1. Nelle schede normative e di indirizzo progettuale relative delle “Aree di trasformazione” di cui all’elaborato QPN.01.A, parte integrante delle presenti Norme sono quantificate le dotazioni minime di standard dovute, la cui definizione qualitativa è affidata al Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato, nel rispetto di quanto indicato nelle relative schede normative e di indirizzo progettuale. Tali dotazioni sono determinate, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal Piano Strutturale, assumendo i parametri minimi di cui al comma 2.

2. Per gli interventi di NE nuova edificazione, S sostituzione edilizia, RU ristrutturazione urbanistica non disciplinati nell’ambito delle “Aree di Trasformazione” e nelle “Aree di completamento”, comunque soggetti a Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato sulla base delle diposizioni contenute nelle presenti Norme, le dotazioni minime per gli standard urbanistici da assolvere, sono da quantificarsi secondo i seguenti parametri:

• residenza: 34 mq/abitante

• industriale e artigianale: 15 mq/100 mq ST

• commerciale all’ingrosso e depositi commerciali: 15 mq/100 mq Sf

• commerciale a dettaglio: 80 mq/100 mq SE

• turistico ricettivo: 80 mq/100 mq SE

• direzionale compreso attività di servizio private: 80 mq/100 mq SE

Ai fini del calcolo degli standard dovuti per la funzione residenziale, gli abitanti teorici insediabili sono calcolati assumendo i seguenti parametri in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strutturale:

• numero medio dei componenti il nucleo familiare: 2.15;

• dimensione media alloggio: 80 mq SE.

3. Per le zone omogenee A e B le dotazioni minime di cui al comma precedente sono ridotte in misura del 50%.

4. Per gli interventi diversi da quelli indicati al precedente comma 2, comportanti mutamento della destinazione d’uso di edifici con SE superiore a 2.000 mq., è stabilito il soddisfacimento delle dotazioni minime di cui commi precedenti in misura ridotta del 50%.

5. Fatte salve le specifiche diposizioni stabilite per le Aree di Trasformazione, in ragione del raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano del Verde (PIU Verde) e dai programmi PAESC/ADAPT di cui al Capo II del Titolo I, gli standard urbanistici da realizzare a cura del soggetto attuatore, e/o monetizzare secondo quanto stabilito al successivo articolo, sono così ripartiti:

• per le categorie funzionali commerciale al dettaglio (CD) e D direzionale: 25% a verde pubblico e 75% a parcheggio o area pedonale

• per le restanti categorie funzionali: 75% a verde pubblico, 25% a parcheggio o area pedonale.

Art. 57 Monetizzazioni

1. La “monetizzazione” consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico delle aree corrispondenti agli standard urbanistici che il soggetto attuatore deve cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard dovuti e per le sole fattispecie di seguito indicate:

• impossibilità accertata dall’Amministrazione Comunale di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare;

• qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dal Comune non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

2. L’entità della “monetizzazione” è definita, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 56, con apposito atto dall’amministrazione comunale tenendo conto del valore delle aree. In assenza del suddetto atto, quale parametro di riferimento per la monetizzazione si assume il valore delle aree oggetto di cessione, desunti sulla base dei parametri indicati dall’Osservatorio valori immobiliari (OMI).

3. Gli importi incamerati ai sensi del presente articolo sono obbligatoriamente destinati all’acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Art. 58 Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta Strategica della sostenibilità urbana

1. Il Piano Operativo, in coerenza e in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal P.S., persegue prioritariamente il miglioramento e la qualificazione delle dotazioni e dello spazio pubblico assumendo i seguenti criteri guida:

• accessibilità universale

• miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche

• diffusione dei servizi di prossimità

• coinvolgimento della comunità locale nelle azioni di trasformazione.

2. A questo fine il PO assume, quale strumento strategico di indirizzo e orientamento per la progettazione e “messa in opera” degli interventi che incidono sullo spazio pubblico, la Carta Strategica della sostenibilità urbana di cui all’elaborato QPN.01.D che è parte integrante delle presenti Norme con valenza di Linee Guida di orientamento metodologico e progettuale.

3. Le linee guida non assumono pertanto valore prescrittivo ma di orientamento e indirizzo alla progettazione e all’attuazione degli interventi incidenti sullo spazio pubblico urbano, fornendo principi, criteri, indicazioni metodologiche per orientare le scelte progettuali in ottica sostenibile, secondo la seguente articolazione per fasi:

• indagine sulle criticità e sulle opportunità dello spazio pubblico interessato, tramite definizione di un set di indicatori quali-quantitativi;

• attivazione, nelle varie fasi del processo, di canali di comunicazione della trasformazione e di momenti di partecipazione a vari livelli;

• produzione e valutazione di scenari meta-progettuali che informano le diverse fasi attuative/progettuali dell’opera pubblica (concorsi di progettazione, documenti di indirizzo alla progettazione, capitolati ecc.)

• monitoraggio degli interventi realizzati e valutazione dei risultati al fine di orientare la manutenzione e apportare correttivi in caso di necessità.

4. Le linee guida si applicano prioritariamente agli interventi promossi dal Comune e per quanto possibile dai soggetti pubblici competenti nonché dai soggetti attuatori privati, limitatamente agli interventi di cui alle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo IV) e nel territorio rurale (di cui al Titolo VII Capo IX).

Capo II – Attrezzature pubbliche e servizi di interesse comune

Art. 59 Aree e attrezzature per l’istruzione (AI)

1. Le aree e le attrezzature per l’istruzione, si articolano nelle seguenti dotazioni, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, con distinzione tra le dotazioni esistenti e di nuova previsione, in ragione delle prevalenti funzioni a cui assolvono:

• servizi per l’istruzione di base (AIb) comprendenti asili nido, scuole per l’infanzia, scuole elementari e medie (scuola dell’obbligo);

• servizi per l’istruzione superiore (AIs);

• servizi universitari (AIu).

2. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di scuole e sedi universitarie e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda il Piano Operativo prescrive di:

  • a) garantire l’accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
  • b) garantire la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture scolastiche e spazi aperti da realizzare prioritariamente secondo i criteri di cui all’art. 80 delle presenti Norme (parcheggi verdi);
  • c) prevedere, laddove possibile, una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area, sia ciclabili che pedonali;
  • d) favorire la connessione con la rete del trasporto pubblico;
  • e) adeguare le strutture alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica, mediante l’utilizzo di tecnologie che contemplino anche la componente vegetale (tetti e pareti verdi) e l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • f) garantire l’incremento della dotazione verde, contribuendo al consolidamento dell’Infrastruttura verde urbana secondo i criteri di cui al successivo Capo IV delle presenti Norme, anche con la messa dimora di alberature che garantiscano comfort ambientale, ombreggiatura laterale agli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;
  • g) favorire l’utilizzo dei plessi scolastici anche all’utenza esterna promuovendo gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata), con particolare riferimento a palestre e impianti sportivi annessi; a tal fine è consentito integrare la funzione propriamente scolastica/formativa con funzioni complementari e accessorie che siano con essi compatibili. Tali attività complementari/accessorie possono essere fruite anche da utenti esterni, solo se ubicati in locali con accesso autonomo dagli spazi utilizzati per la didattica.

3. Per gli interventi di nuova edificazione prevedere adeguate dotazioni di posti auto, motoclici e bici, da realizzare all’interno del sedime individuato o negli spazi pubblici collocati in prossimità dei servizi scolastici, da dimensionare sulla base delle linee e guida e normativa di settore.

4. Tra gli interventi di adeguamento o di nuova realizzazione previsti dal presente Piano Operativo assumono rilevanza strategica i seguenti interventi:

• ampliamento scuola volano Via F. Gigli nell’area individuata negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”;

• plesso scolastico di Montenero basso, così come disciplinato nella scheda normativa e di indirizzo progettuale dell’ATS.05- Parco delle Generazioni

• consolidamento del polo universitario Villa Letizia, così come disciplinato nella scheda normativa e di indirizzo progettuale dell’ATS.03- Ippodromo Caprilli.

Art. 60 Attrezzature di interesse collettivo (AC): disposizioni generali e articolazione

1. Sono aree o edifici che ospitano, o sono destinate ad ospitare, attrezzature di servizio alla città ed alla comunità, disponibili all’uso pubblico e/o comunque collettivo, accessibili a livello urbano o superiore. Le attrezzature di interesse collettivo (AC) sono articolate nelle seguenti dotazioni, così come disciplinato ai successivi articoli delle presenti Norme:

• servizi sociali e assistenziali (ACa)

• servizi ospedalieri e sanitari (ACh)

• servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi e assimilati (ACc)

• servizi religiosi ed edifici di culto (ACr)

• Aree e impianti sportivi (ACs)

• Mercati e aree mercatali (ACm)

• Uffici e sedi amministrative prevalentemente pubbliche (ACp)

• Aree e impianti tecnologici (ACt)

• Aree e impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, centri di raccolta (ACtr)

• Aree e servizi cimiteriali (ACsc)

• Aree e attrezzature militari (ACmi).

2. Sono ricomprese nella definizione di attrezzature di interesse collettivo, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento delle attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, ecc.

3. Nel caso di ampliamento o riqualificazione delle attrezzature esistenti deve essere garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.

4. All'interno delle aree destinate a servizi collettivi è possibile insediare attività complementari che siano con essi compatibili e che servano a migliorare la fruizione del servizio.

Art. 61 Servizi sociali e assistenziali (ACa)

1. Le aree per servizi sociali e assistenziali comprendono strutture esistenti o di nuova previsione destinate ad accogliere Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), rivolte ad anziani e persone non autosufficienti, ed altri servizi socio-assistenziali e per la cura alla persona, così come definiti e disciplinati dalla normativa di settore vigente; dette attrezzature comprendono, oltre agli spazi destinati alla permanenza degli ospiti, gli spazi per attività mediche, infermieristiche e riabilitative a queste complementari.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività medico/riabilitative, anche fuori sagoma, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. Detto ampliamento dovrà essere accompagnato:

• dal miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio

• dalla realizzazione di interventi di depavimentazione dei parcheggi e incremento delle dotazioni di verde

3. Gli interventi di ampliamento delle strutture esistenti non potranno superare il 50% di superficie coperta rispetto al loto fondiario del quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.

4. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

5. Tra gli interventi di adeguamento o di nuova realizzazione previsti dal presente Piano Operativo assume rilevanza strategica il Parco delle Generazioni localizzato in loc. Montenero basso, così come disciplinato nella scheda normativa relativa all’ATS 05, per il quale si prevede la complessiva riorganizzazione ed potenziamento delle strutture socio-assistenziali esistenti (Pascoli e Villa Serena), da integrare con ulteriori dotazioni di servizio per l’istruzione, l’abitare sociale e di verde pubblico da caratterizzare come parco urbano ed elemento di connessione ecologica.

Art. 62 Servizi ospedalieri e sanitari (ACh)

1. Comprendono immobili e complessi e aree, esistenti o di nuova previsione, destinati ai servizi ospedalieri, di interesse sovracomunale, e sanitari di interesse comunale, quali le Case di comunità o case della salute, così come definiti dalla normativa di settore. Dette attrezzature comprendono altresì tutte le dotazioni e i servizi integrativi.

2. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione e la qualità delle strutture sanitarie esistenti e di nuova previsione, il Piano Operativo prescrive di:

  • a) garantire l’accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
  • b) garantire la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture sanitarie e spazi aperti da realizzare secondo i criteri di cui all’art. 80 delle presenti Norme (parcheggi verdi);
  • c) prevedere, laddove possibile, una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area, sia ciclabili che pedonali;
  • d) favorire la connessione con la rete del trasporto pubblico;
  • e) adeguare le strutture alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica, mediante l’utilizzo di tecnologie che contemplino anche la componente vegetale (tetti e pareti verdi) e l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • f) garantire l’incremento della dotazione verde, contribuendo al consolidamento dell’Infrastruttura verde urbana secondo i criteri di cui al successivo Capo IV delle presenti Norme, anche con la messa dimora di alberature che garantiscano comfort ambientale, ombreggiatura laterale agli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;

3. Oltre a quanto previsto dalle discipline di settore all'interno delle aree e/o delle strutture sanitarie sono ammesse attività complementari, accessorie volte a garantire una più confortevole fruizione dei servizi, quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato.

4. L’edificazione é vincolata al rispetto delle norme riguardanti l’edilizia ospedaliera e sanitaria, oltrechè alle condizioni e prescrizioni stabilite dalle presenti Norme.

5. Il Piano Operativo, in recepimento della programmazione della competente azienda sanitaria regionale, individua le seguenti aree da destinare alla realizzazione di nuove strutture o al potenziamento/riqualificazione delle strutture esistenti così come individuate negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”:

• nuovo plesso Ospedaliero presso l’area Ex Pirelli

• case di comunità a servizio dei diversi settori urbani di riferimento.

Art. 63 Servizi culturali, dello spettacolo, ricreativi e assimilati (ACc)

1. Comprendono immobili, complessi e aree destinati ad attività culturali, museali, espositive, ricreative e sociali. Sono ammessi servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza, nonché dotazioni integrative quali spazi per la formazione la didattica.

2. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle diposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Art. 64 Servizi religiosi ed edifici di culto (ACr)

1. Le aree per i servizi religiosi comprendono, oltre alle sale di culto, gli spazi per attività funzionali o complementari.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. Detto ampliamento è condizionato:

• al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;

• alla realizzazione di interventi di depavimentazione dei parcheggi e incremento delle dotazioni di verde.

3. Gli interventi di ampliamento o nuova edificazione di edifici per il culto e attività connesse non potranno superare il 50% di superficie coperta rispetto al loto fondiario del quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.

4. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Art. 65 Aree e impianti sportivi (ACs)

1. Dette aree comprendono attrezzature e impianti sportivi, esistenti e di nuova previsione, di varia tipologia e consistenza quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture polivalenti corrispondenti alle dotazioni di cui alla lettera c) dell’art. 3 del D.M. 1444/1968. Possono accogliere, oltre agli impianti coperti e scoperti, aree per il gioco, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili, percorsi carrabili di attraversamento.

2. Oltre a quanto previsto dalle discipline di settore per le dotazioni di servizio agli impianti per la pratica sportiva, all'interno delle aree e/o delle strutture è ammessa la realizzazione di chioschi e locali/manufatti per attività complementari di servizio che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole degli impianti quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato, nonché attività di servizio quali centri fisioterapici, riabilitativi, spazi per la formazione connessi alla pratica sportiva. La scelta localizzativa e le caratteristiche di locali/chioschi deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

3. Gli impianti sportivi dovranno attenersi a quanto previsto, in termini dimensionali e prestazionali, dai regolamenti specifici di settore e delle federazioni sportive.

4. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di attrezzature sportive e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda, è necessario garantire:

  • a) una corretta accessibilità dalla viabilità principale
  • b) realizzazione dei parcheggi nelle modalità di cui all’art.80 delle presenti Norme (parcheggi verdi)
  • c) una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area sia ciclabili che pedonali.

5. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi e degli impianti esistenti, compresi ampliamenti anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici.

6. Tra le dotazioni sportive esistenti, che richiedono di azioni/interventi integrati e coordinati di riqualificazione e valorizzazione, e/o di nuova previsione assumono rilevanza strategica le seguenti aree e impianti sportivi:

• il complesso sportivo identificabile come “cittadella dello sport”, localizzato nel quadrante urbano compreso tra Viale Nazario Sauro, Via dei Pensieri, Via Macchiavelli e Via Cattaneo, comprendente i principali impianti sportivi cittadini (stadio comunale, “campo scuola” per l’atletica, piscine comunali, campo rugby, palazzetti dello sport) per il quale si prevedono: incremento delle dotazioni di servizio, adeguamento e potenziamento degli impianti sportivi esistenti, miglioramento degli spazi esterni (parcheggi, aree di sosta) da integrare con le diverse componenti del verde ed elementi di arredo riconoscibili; a tal fine l’ambito urbano interessato, così come individuato negli elaborati “disciplina dei suoli e degli insediamenti”, è soggetto alla redazione di apposito masterplan di cui all’art.4 delle presenti Norme;

• il sistema delle attrezzature sportive e di servizio esistenti localizzate nelle aree a sud del Rio Ardenza, comprese tra la linea ferroviaria e l’insediamento residenziale di Banditella (comprendente campo pratica golf, il campo softball, campi di calcio, tennis e padel e relativi servizi), per il quale si prevede il potenziamento e la messa in rete, anche mediante implementazione delle connessioni ciclopedonali e delle infrastrutture verdi, del sistema delle attrezzature sportive e di servizio esistenti da configurare come “parco sportivo lineare”; a tal fine l’ambito urbano interessato, così come individuato negli elaborati “disciplina dei suoli e degli insediamenti”, è soggetto alla redazione di apposito masterplan di cui all’art.4 delle presenti Norme;

• la realizzazione di nuovo impianto sportivo indoor, a servizio del quartiere Scopaia-Leccia, da integrare adeguatamente con le diverse componenti del verde, e con il sistema delle connessioni ciclopedonali di quartiere, così come disciplinato nella scheda normativa e di orientamento progettuale relativa all’ATS4 (Via Spagna).

Art. 66 Mercati e aree mercatali (ACm)

1. Comprendono le strutture mercatali coperte, esistenti e di nuova previsione, nonché gli spazi pubblici (viabilità, parcheggi, piazze) deputati ad ospitare i mercati permanenti all’aperto così come disciplinati dalla vigente normativa e dal regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Al fine di favorire la fruizione e l’apertura delle strutture mercatali, esistenti e di nuova previsione, sono consentite attività complementari e di servizio.

3. Gli spazi pubblici deputati ad accogliere mercati all’aperto possono essere dotati di strutture e arredi permanenti o semipermanenti funzionali all’esercizio delle attività mercatali.

4. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento agli artt. 79 e 80 e (piazze verdi e parcheggi verdi,) di cui al presente Titolo.

Art. 67 Uffici e sedi amministrative prevalentemente pubbliche (ACp)

1. Comprendono immobili, complessi e aree destinati prevalentemente a sedi amministrative e centri direzionali e gestionali di enti, istituzioni e aziende pubbliche, nonché di associazioni/soggetti che svolgono attività e servizi di interesse pubblico, corrispondenti a quelle indicate alla lettera b) dell’art. 3 dl D.M. 1444/1968. Sono ammessi servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.

2. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle diposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Art. 68 Aree e impianti tecnologici (ACt)

1. Dette aree comprendono gli immobili e gli impianti destinati ad attrezzature generali, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l’uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:

• Impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue;

• impianti della rete di distribuzione dell’acquedotto cittadino;

• Impianti e attrezzature per la distribuzione e produzione di energia elettrica.

2. Fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, e quanto stabilito dalla presenti Norme, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di ampliamento e di nuova edificazione di edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa di settore e delle esigenze tecniche per l’efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. La nuova edificazione èammessa nelle dimensioni necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione.

Sono inoltre ammessi:

  • - gli impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • - gli interventi necessari a garantire il miglioramento delle prestazioni ambientali, igienico- sanitarie e quelli necessari all’adeguamento degli immobili alle vigenti norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi.

Art. 69 Aree e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, centri di raccolta (ACtr)

1. Le aree per lo stoccaggio dei rifiuti sono destinate ad accogliere isole ecologiche o centri di raccolta destinati al conferimento dei rifiuti urbani differenziati, voluminosi e non, da parte dell’utenza privata.

2. Le aree di cui al comma precedente devono essere dotate di:

  • a) recinzione perimetrale
  • b) sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
  • c) sistema di raccolta della percolazione e del lavaggio
  • d) idonei sistemi di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico (anche motorizzato)
  • e) modalità di raccolta e stoccaggio che garantiscano l’assenza di rischi per la salute l’ambiente.

3. All’interno di tali aree possono essere realizzati piccoli manufatti di servizio, per l’accettazione e il controllo della documentazione dei conferimenti, ad un solo piano f.t., da realizzare con materiali di riciclo e dotati di copertura verde. I manufatti funzionali all’attività dovranno essere demoliti alla cessazione dell’attività stessa.

4. Le aree verdi di corredo dovranno avere superficie minima pari al 40% dell’estensione dell’isola ecologica con alberature di adeguata grandezza atte a garantire la dissimulazione visiva, la mitigazione termica, acustica e atmosferica, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi pubblici e privati verdi limitrofi.

5. Le isole ecologiche e i centri di raccolta, oltre che nelle specifiche aree individuate dal presente PO, possono comunque essere collocate, su proposta dei soggetti istituzionalmente competenti e previa valutazione di compatibilità da parte del Comune, nelle aree destinate alle infrastrutture per la mobilità di cui al Capo VI senza comportare variante al Piano Operativo.

6. Le aree per il trattamento dei rifiuti sono destinate alla lavorazione e riciclo dei rifiuti urbani e degli inerti. La nuova edificazione è ammessa nelle dimensioni necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, nonché per funzioni integrative e complementari (quali spazi per la ricerca, per la formazione/didattica); sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili;

7. Il Piano Operativo, in attuazione degli obiettivi strategici del P.S., individua in loc. Vallin dell’Aquila la previsione un polo ecologico integrato per il trattamento dei rifiuti a servizi dei territori ricompresi nell’ATO Toscana Costa, all’interno del quale dovrà essere individuata area dedicata allo stoccaggio/trattamento dei rifiuti connessi alla protezione civile comunale.

Art. 70 Aree per servizi cimiteriali e fasce di rispetto (ACsc)

1. Le aree cimiteriali comprendono gli insediamenti cimiteriali esistenti, di titolarità pubblica o privata, e le porzioni di terreno adiacenti destinate ad eventuali futuri ampliamenti;

2. All’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali ed i servizi strettamente connessi. E’ altresì consentito, nel rispetto della normativa di settore, la realizzazione di aree cimiteriali riservate alla sepoltura degli animali da affezione, ed i servizi connessi.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono individuate, con apposito segno grafico, le linee che delimitano le relative fasce di rispetto. La linea più interna individua la fascia soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 4, mentre la fascia territoriale compresa tra la linea più interna e quella più esterna è soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 5.

4. All’interno della fascia di rispetto delimitata dalla linea più interna di quelle indicate al comma 3 sono ammessi, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

• parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero. In tali spazi è ammessa l’installazione di chioschi; tali manufatti, considerati globalmente, non devono comunque superare il rapporto di copertura (Rc) del 2%, calcolato in rapporto alla superficie dell’area cimiteriale di cui al comma 1;

• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

• interventi per la riduzione del rischio idraulico;

• opere di adeguamento stradale;

• reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;

Sono altresì ammessi, ove consentiti dalle presenti Norme, e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

• giardinaggio e/o sistemazioni a verde;

• pratiche agricole e di ortoflorovivaismo (ivi comprese, nel territorio rurale, quelle aziendali);

• all’interno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al Titolo VI delle presenti norme: usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);

• attività ricreative all’aperto.

Fatta eccezione per i chioschi e manufatti sopra specificati, nelle fasce di rispetto delimitate dalla linea più interna di quelle indicate al comma 3:

• non è consentita la realizzazione e/o l’installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;

• sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VI, Capo II, purché non comportanti incremento di superficie coperta (Sc) o di volume (V).

5. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle fasce di territorio interposte tra la linea più interna e quella più esterna di quelle indicate al punto 3 sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Piano Operativo, sempreché venga preliminarmente acquisito il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (di valenza equiparabile alla riduzione della fascia di rispetto nell’area di intervento) ove si tratti di:

• costruzione di nuovi edifici (NE);

• ampliamento di edifici esistenti, mediante incremento di volume (V) e/o di superficie coperta (Sc) superiore al 10% della consistenza preesistente;

• realizzazione di parchi e giardini pubblici;

• realizzazione di parcheggi pubblici e privati;

• realizzazione di attrezzature sportive;

• volumi tecnici in muratura;

• annessi agricoli stabili;

• serre fisse.

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

Art. 71 Attrezzature militari e per l’ordine pubblico (ACmi)

1. Comprendono le dotazioni e infrastrutture esistenti riservate ai corpi militari, alle forze dell’ordine (caserme, campi di addestramento, centrali operative, ecc.), case circondariali, nonchè gli spazi per attività funzionali o complementari (alloggi, foresterie, attrezzature sportive, ecc.).

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale degli edifici e delle dotazioni esistenti, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti, e della disciplina di cui al Titolo II delle presenti norme.

3. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle diposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Capo III – Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale

Art. 72 Definizioni, finalità e promozione dell’Abitare sociale

1. L’Abitare sociale, quale componente essenziale delle politiche infrastrutturali pubbliche per la casa, è costituito dalla quota parte di patrimonio residenziale disponibile e dai servizi abitativi connessi che, insieme, sono atti a contrastare le diverse forme di disagio abitativo, comprendendovi L’ERP, l’ERS e gli alloggi per l’emergenza abitativa.

2. Gli obiettivi e le azioni a sostegno dell’Abitare sociale fanno riferimento prevalente ad Abitare Livorno dal quale – oltre agli aspetti conoscitivi, di analisi e strategici assegnati al Piano Strutturale – derivano gli aspetti previsionali-conformativi affidati al Piano Operativo, sia per quanto già richiamato al precedente art. 12 delle presenti Norme, sia per quanto contenuto nelle tavole 1.2000 “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

3. Fatto salvo quanto disposto nel precedente Titolo I, Capo III (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni), al fine di privilegiare massimamente il recupero urbano e il contenimento dell’uso di nuovo suolo, nei tessuti edilizi esistenti, qualora fattibile dal punto di vista costruttivo, è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso del patrimonio verso le forme di residenza dell’Abitare sociale di cui al comma 1 ed è sempre accettata l’indifferenza funzionale all’interno delle tre categorie ERP, ERS e alloggi per l’emergenza abitativa.

Art. 73 Disposizioni specifiche per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

1. L’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) concorre all’attuazione di “Abitare Livorno” e rappresenta il sistema pubblico dei servizi abitativi sovvenzionati per dare risposta ai cittadini in condizione di grave disagio abitativo, in riferimento ai requisiti di legge per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica.

2. Nel caso di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica non riguardanti previsioni urbanistiche in aree già soggette a Piani per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP), così come individuate nelle “schede normative e di indirizzo progettuale” relative alle Aree di di Completamento (AC), questi risultano comunque subordinati alla disciplina speciale dei cosiddetti masterplan, così come regolamentati all’art. 4. delle presenti Norme. Nella fattispecie, i masterplan integrano alla loro tipica connotazione di progettazione unitaria coordinata di iniziativa pubblica anche gli obblighi di legge derivanti dalla normativa di settore per l’ERP.

3. Ai fini di cui al comma precedente, il soggetto gestore pubblico del patrimonio ERP predispone il progetto edilizio dei singoli interventi ERP sulla base dello specifico masterplan, approvato allo scopo dalla Giunta Comunale.

4. Quando non già espressamente disciplinato dal Piano Operativo, il masterplan per gli interventi ERP relativo a una specifica previsione contiene, tra l’altro:

• i profili e gli allineamenti plano altimetrici di riferimento per i singoli interventi ERP;

• l’eventuale individuazione e progettazione di massima delle parti destinate a spazi pubblici;

• l’indicazione degli usi consentiti ai piani terra degli edifici, di norma non destinabili a parcheggi coperti;

• le eventuali deroghe alle disposizioni in materia di dotazioni di parcheggi scoperti nelle aree di pertinenza degli edifici o nei locali interrati o seminterrati degli stessi, fermo restando il rispetto dei minimi previsti dalle vigenti norme in materia;

• le indicazioni sommarie di mixitè funzionale e sulle tipologie abitative, i tagli e le eventuali dotazioni quali quantitative degli alloggi ERP;

• l’indicazione di criteri progettuali volti a favorire linguaggi e tecniche costruttive proprie dell’architettura contemporanea, perseguendo la valorizzazione estetico-funzionale e la salvaguardia dei servizi ecosistemici degli spazi urbani, nonché il miglioramento dei livelli prestazionali dei singoli edifici in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, uso di materiali eco-sostenibili, accessibilità e sicurezza.

Art. 74 Disposizioni specifiche per l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS)

1. L’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) concorre all’attuazione di “Abitare Livorno” e, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica di Livorno, rappresenta il sistema dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento di esigenze primarie della fascia di popolazione che, pur in condizione di disagio abitativo, non possiede i requisiti sufficienti per accedere agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e che, comunque, presenta caratteri di debolezza economica, sociale e abitativa.

2. L’ERS, in forma di edilizia convenzionata, si realizza attraverso:

• unità immobiliari a uso residenziale pubbliche o private, legate a un “vincolo sociale di locazione” e a un “canone protetto”, sorrette da forme di sostegno pubblico (indifferentemente di tipo economico, finanziario, normativo/urbanistico, fiscale) e comprensive di tutte le forme di abitazione sociale, anche di quelle a carattere sperimentale e/o innovativo rivolte a specifiche categorie di popolazione quali, ad esempio, abitazioni sociali per studenti, anziani, coabitazioni con servizi condivisi;

• servizi integrati all’Abitare sociale finalizzati alla mixitè funzionale, obbligatori, che il Comune può attivare direttamente o incentivare, per i quali occorrono sistemi di gestione sociale, di management di spazi condivisi, di mediazione dei conflitti e spazi specifici, quali ad esempio: soggiorno comune, sale di incontro polivalente, cucina e sala da pranzo collettiva e locali accessori, locali per assistenza medica e/o domestica, locale controllo e vigilanza, alloggio per guardiania, sala lettura comune, sala attività motorie o fisioterapia, locale lavanderia comune; altri locali e spazi comuni appositamente progettati per favorire rapporti di comunità o per rispondere a esigenze di specifiche tipologie di utenza.

3. Ai sensi del comma precedente per “vincolo sociale di locazione” si intende un periodo di locazione a termine di almeno 15 anni; per “canone protetto” si intende il canone determinato applicando una riduzione di almeno il 10% ai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998 (cd. “canoni concordati”) in vigore al momento della stipula della convenzione relativa all’intervento.

4. Nell’ottica di introdurre un incentivo pubblico di tipo urbanistico finalizzato a sostenere lo sviluppo dell’ERS, per le Aree di Trasformazione (AT) di cui all’art.199, con capacità edificatoria uguale o maggiore a 2.000 mq di SE, viene concessa la facoltà di poter realizzare fino a un massimo del 30% di SE aggiuntiva, purché vincolata a ERS, a integrazione della SE disponibile. In ogni caso, qualora il soggetto attuatore si avvalga di tale facoltà, dovrà essere realizzata una SE minima del 10% da destinare ad alloggi ERS. Nello specifico, la SE aggiuntiva deve realizzarsi sulla quota parte di areale destinata allo scopo o, in alternativa, all’interno degli edifici di nuova edificazione, oppure oggetto di recupero, integrando la componente dell’edilizia libera con quelle dell’ERS.

5. Qualora il soggetto attuatore non si avvalga di tale facoltà è comunque dovuta, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. a) della LR 65/2014, la cessione gratuita all’Amministrazione comunale dell’areale da destinare all’ERS. A tal fine il piano attuativo o progetto unitario a cui sono soggette le AT, deve comprendere comunque anche la quota parte di ERS, ancorché non realizzata direttamente dal titolare dell’intervento. In assenza delle Regole gestionali di cui al successivo comma 8 la superficie da cedere sarà determinata nella misura del 10% della Superficie Fondiaria.

6. Nel caso il soggetto attuatore intenda esercitare la facoltà di realizzare SE aggiuntiva destinata all’ERS, alla convenzione prevista per le AT è allegato parte integrante anche il cosiddetto “Patto per l’abitare sociale” all’interno del quale il titolare dell’intervento, a conclusione del vincolo sociale di locazione, si obbliga a riconoscere al Comune un diritto di prelazione sugli alloggi ERS effettivamente realizzati, al prezzo di riscatto dell’Edilizia Residenziale Pubblica vigente a quel momento. Il “Patto per l’abitare sociale” dovrà altresì disciplinare tutti gli obblighi in capo al soggetto attuatore di cui ai precedenti commi, in ordine alla realizzazione e gestione della quota di ERS e dei relativi servizi integrativi all’abitare.

7. Qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione alla fine del periodo del vincolo sociale di locazione, il titolare dell’intervento diventa libero da condizioni e oneri derivanti dalla sottoscrizione del Patto per l’abitare sociale, se non per la differenza degli oneri concessori dovuta al Comune e determinata al momento della variazione intervenuta con lo svincolo dalla destinazione ERS a edilizia abitativa libera o ad altre destinazioni compatibili.

8. Le modalità operative per gli interventi di ERS di cui al presente articolo sono riportate in apposite Regole gestionali che costituiscono complemento al Piano Operativo nelle quali, tra l’altro, sono definiti parametri di ponderazione da applicare per la determinazione della S.E. aggiuntiva, sulla base indicativamente dei seguenti criteri:

• tipologia dell’intervento (nuova costruzione, ampliamento o trasformazione del patrimonio esistente);

• dimensione dell’intervento (piccolo, medio grande intervento);

• localizzazione dell’intervento (in base alla classificazione delle diverse “zone OMI” della città).

Le Regole gestionali sono approvate con separati atti e possono essere oggetto di aggiornamenti periodici per consentirne un puntuale adeguamento. L’aggiornamento potrà avvenire con atto di determinazione dirigenziale in caso di modifiche della modulistica, adeguamenti conseguenti a modifiche normative e per tutte le casistiche di competenza dirigenziale, oppure con atti di Giunta o Consiglio nel caso esso riguardi le competenze di tali organi. In ogni caso, fino all’approvazione delle Regole Gestionali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 4.

9. Gli interventi di ERS, realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, sono:

• esenti, nel caso di AT di riqualificazione (ATR), dal contributo concessorio ai sensi dell’art. 188, comma 1, lett. b) della LR 65/2014, in quanto opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, nell’ambito di interventi di riuso e di rigenerazione di cui all’art. 1, comma 460 della legge n. 232/2016;

• soggetti, nel caso di AT di nuovo insediamento, al solo contributo delle opere di urbanizzazione primaria, eseguite a totale cura e spese dei privati proponenti, e alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in una misura non superiore al 70%, purché si ottengano requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità dei nuovi edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’art. 191, comma della LR 65/2014.

10. È comunque sempre consentito destinare integralmente la SE di nuova previsione ad alloggi di ERS. Sono inoltre fatte salve specifiche e/o diverse disposizioni con riferimento alle Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi di cui al Capo III del Titolo VI delle presenti Norme, contenute nelle relative schede “normative e di orientamento progettuale”.

Art. 75 Disposizioni specifiche per gli alloggi destinati all’Emergenza Abitativa

1. Gli alloggi destinati all’emergenza abitativa concorrono all’attuazione di “Abitare Livorno” tramite un patrimonio abitativo a uso temporaneo, distinto dagli alloggi ERP ed ERS, e un sistema di servizi pubblici dedicati per coloro che si ritrovano in condizioni estreme e repentine di disagio abitativo.

2. Quando non definita per legge, la condizione di temporaneità negli usi degli alloggi dedicati all’emergenza abitativa è stabilita nell’apposito disciplinare o regolamento comunale; in assenza di tali diposizioni di dettaglio l’arco di tempo di permanenza negli stessi alloggi è fissato di norma in tre anni.

3. Gli interventi di nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa rappresentano una particolare categoria abitativa che fa riferimento a specifiche azioni di “Abitare Livorno” e, in particolare, al modulo abitativo LI.M.A.E, allegato alle presenti Norme (elaborato QPN.01.E). In ragione delle caratteristiche di risposta emergenziale e del fabbisogno del tempo di permanenza negli alloggi gli interventi destinati all’emergenza abitativa sono, pertanto, ispirati ai principi progettuali di alta adattabilità e flessibilità abitativa, rapidità esecutiva, reversibilità/disassemblaggio del manufatto, basso costo realizzativo rispetto ai massimali di costo per l’ERP, presenza di spazi comuni. Rispetto alla superficie minima degli alloggi residenziali stabilita all’art. 26 delle presenti Norme, la (superficie utile (Su) dei nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa può essere ridotta fino a 36 metri quadri.

4. Per gli alloggi destinati all’emergenza abitativa derivanti da patrimonio esistente il cambio di destinazione d’uso da altre forme di residenza è sempre consentito, anche in deroga alle superfici minime previste per i nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui al comma precedente.

5. Le aree destinate ad accogliere i moduli abitativi per l’emergenza abitativa di cui al precedente comma 3, sono individuate dal Piano Operativo con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli degli insediamenti”, nonché nelle Aree di Trasformazione urbana (AT) di cui all’art. 119 delle presenti Norme, cosi come disciplinato nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale”.

6. Per il soddisfacimento di contingenti e rilevanti necessità connesse all’emergenza abitativa, è’ comunque fatta salva la facoltà dell’A.C. di realizzare i moduli abitativi di cui al comma 3 nelle aree destinate ad Attrezzature e servizi di interesse generale di cui al presente Titolo V, con la sola esclusione delle aree destinate a Verde naturale e di connettività ecologica (Vn) di cui all’art. 78 delle presenti Norme, senza che ciò comporti variante al Piano Operativo, in conformità ai seguenti criteri localizzativi e prestazionali:

• facilità di accesso e prossimità alla rete del trasporto pubblico locale

• presenza o facilità di collegamento alle reti tecnologiche (rete idrica, fognaria, ecc.)

• presenza di aree a verde e parcheggi pubblici esistenti o di nuova previsione

• prossimità ai servizi integrativi all’abitare (servizi commerciali e alla persona).

La localizzazione dei moduli abitativi, e degli interventi edilizi a questi correlati, dovrà in ogni caso risultare compatibile con la Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II della presenti norme e con la Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali di cui Titolo IV.

Capo IV – Infrastrutture e dotazioni verdi

Art. 76 Disposizioni generali e articolazione

1. Il Piano Operativo recepisce e concorre alla messa in opera delle linee strategiche del PIU Verde, di cui al precedente articolo 11, promuovendo a tal fine la creazione di un diffuso e qualificato sistema di aree verdi al fine di costituire un efficace connettivo di aree, esistenti e di progetto, definibile come infrastruttura verde urbana, che assolve alle seguenti prestazioni:

• rete, connettivo e corridoio ecologico

• mitigazione ambientale e incremento della resilienza urbana

• miglioramento del comfort ambientale, della salute umana e del benessere della comunità

• spazio di aggregazione sociale e per attività ludico-ricreative, sportive e motorie all’aria aperta.

2. Il sistema delle infrastrutture e delle dotazioni verdi, a cui concorrono anche gli spazi e le aree inedificate di titolarità privata interne al territorio urbanizzato di cui al Capo IV del Titolo VI (Aree verdi e spazi prevalentemente inedificati ad uso privato nel territorio urbanizzato), è articolato nelle seguenti dotazioni, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, distinguendo tra le dotazioni esistenti e di nuova previsione, in ragione delle prevalenti funzioni e prestazioni a cui assolvono:

• Parchi e verde attrezzato (Vpa)

• Verde naturale e di connettività ecologica (Vn)

• Piazze Verdi (Pzv)

• Parcheggi verdi (Pv)

• Orti sociali e urbani (Vou)

Art. 77 Parchi e Verde pubblico attrezzato (Vpa)

1. Tali dotazioni comprendono il sistema dei parchi urbani/periurbani e del verde pubblico attrezzato esistente e di nuova previsione e costituiscono componente essenziale della infrastruttura verde urbana. Tali dotazioni, possono avere diversa estensione e sistemazione, possono essere individuate come parchi o giardini, comunque connotate dalla presenza rilevante di vegetazione, dalla prevalenza di suoli permeabili e dalla presenza di dotazioni di servizio e di attrezzature per attività ludiche/sportive.

2. Tali dotazioni comprendono le aree che il PIU Verde individua come verde attrezzato strategico (VAS) e verde attrezzato potenziato (VAP) per le quali è auspicabile il potenziamento delle attrezzature attrattive e di servizio, quali giochi, arredi, segnaletica, punti di accoglienza e informazione, al fine di favorirne la fruizione alleggerendo il carico su altri siti, quale il verde storico, favorendo un’offerta capillarmente distribuita sul territorio.

3. Tra i parchi urbani e le aree a verde attrezzato di nuova previsione assumono rilevanza strategica, in ragione della loro collocazione nel sistema urbano e del contributo che possono fornire per consolidamento delle infrastrutture verdi e delle greenway individuate dal PIU Verde, i seguenti interventi:

• ampliamento e potenziamento del Parco Baden Powell, nell’area individuata negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”;

• nuovo parco urbano da realizzare nell’area del Rivellino, così come disciplinato nella scheda normativa relativa all’ATS 01 (Rivellino-Forte San Pietro);

• ampliamento Parco Pertini così come disciplinato nella scheda normativa relativa all’ATR 08 – Via del Corona e nelle aree attualmente occupate dai padiglioni ospedalieri oggetto di dismissione, così come individuate negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti;

• parco agricolo nelle aree comprese tra Via della Valle Benedetta e la S.P.n.5 nell’area individuata negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti;

• area a verde attrezzato con accesso da Via del Crocino, così come così come individuate negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti;

4. Tra i parchi urbani e le aree a verde attrezzato esistenti, assumono rilevanza strategica il sistema delle ville e dei parchi periurbani (Villa Morazzana, Villa Corridi, Villa Rodocanacchi, Villa Maurogordato, Villa Vestea), in ragione della loro collocazione nel sistema urbano e di raccordo con il sistema delle greenway individuate dal PIU Verde, nonché delle specifiche potenzialità di valorizzazione, per le quali si prevedono interventi volti a:

• favorirne la fruizione in rapporto alla città e al sistema dei Monti Livornesi mediante una migliore integrazione con i percorsi ciclo-pedonali esistenti o di nuova previsione e con il sistema delle greenway individuate dal Piano del Verde;

• favorire la fruizione pubblica dei parchi storici e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle ville anche mediante l’inserimento di funzioni di servizio e/o per l’accoglienza turistica, tra quelle disciplinate contemplate al successivo comma 9;

A tal fine il sistema delle ville, così come indicativamente individuato negli elaborati “disciplina dei suoli e degli insediamenti”, è soggetto alla redazione di apposito masterplan di cui all’art.4 delle presenti Norme.

5. Le aree a verde pubblico attrezzato e a parco possono avere un carattere naturalistico, paesistico, agricolo, ornamentale ed ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere, quali piste di pattinaggio-skate all’aperto, circuiti per il ciclo di cross-pump-trak, campi di volley/basket, ecc. Sono consentite: aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree agricole, bacini o vasche d’acqua, aree e attrezzature per il gioco e lo sport, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili, percorsi carrabili di attraversamento, elementi di protezione/delimitazione, elementi di servizio, aree per sgambatura cani.

6. All'interno delle aree destinate a verde pubblico attrezzato/parchi è altresì consentito realizzare chioschi e locali/manufatti per attività complementari di servizio, che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari utili alla fruizione confortevole dello spazio aperto quali chioschi per il commercio alimentare su area pubblica, edicole, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande.

7. La localizzazione nonché le caratteristiche dimensionali e tipologiche di tali manufatti è definita nell’ambito del progetto di opera pubblica relativo alla sistemazione o alla nuova realizzazione del parco/area a verde attrezzato, in conformità con il regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

8. All'interno delle aree destinate a verde pubblico e parchi è altresì ammessa la realizzazione di manufatti/infrastrutture non diversamente localizzabili, necessari al funzionamento di servizi pubblici (quali ad esempio armadi/cabine/sottostazioni elettriche) a condizione che con l'opera sia proposta un'adeguata sistemazione delle componenti del verde presenti all'interno dell'area prima dell'intervento. Per il soddisfacimento di esigenze di carattere straordinario è inoltre ammessa l’installazione di moduli e strutture temporanee per lo svolgimento di attività didattiche (scuole volano e assimilate) da collocare preferibilmente in prossimità delle fermate del trasporto pubblico e /o delle aree a parcheggio esistenti;

9. Gli interventi di riqualificazione e nuova realizzazione delle aree a verde pubblico attrezzato e parchi devono:

• garantire una superficie permeabile non inferiore all’80% dell’area di intervento;

• adottare criteri di progettazione tali che la vegetazione sia parte integrante del progetto, con scelta delle specie vegetali adatte allo scopo, compatibili con la fruizione e la manutenzione, disporre la stessa in base alle caratteristiche botaniche e alle potenzialità di crescita nel medio/lungo periodo, in coerenza con le indicazioni del PIU Verde e del Regolamento comunale del verde;

• collocare le aree per il gioco dei bambini in spazi facilmente sorvegliabili, protette dal traffico, dal rumore e dal calore, adeguatamente alberate attrezzate rispetto ai diversi tipi di utenza prevista;

• garantire la salubrità e il comfort tramite distanziamento/schermatura da fonti di inquinamento, la presenza di masse arboree che consentano adeguata ombreggiatura, fornitura di acqua, distribuzione di sedute, servizi igienici e raccolta dei rifiuti;

• prevedere la presenza di illuminazione lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate sulla base di adeguata progettazione illuminotecnica rivolta alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico;

• prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all'area verde, prioritariamente con le direttrici delle greenway indivuate dal PUMS e PIU Verde, connettendo con piste ciclabili e percorsi pedonali le altre aree pubbliche o di uso pubblico (altre aree verdi, impianti sportivi, aree scolastiche, sedi istituzionali o di associazioni, ecc.) presenti nell'intorno o di nuova previsione;

• posizionare ingressi e percorsi in modo da ridurre i tragitti per raggiungere le fermate del trasporto pubblico;

• prevedere la presenza di un parcheggio pubblico al margine dell'area o nelle sue vicinanze, da realizzare con le caratteristiche del parcheggio verde di cui all’art.80.

10. Per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree di cui al presente articolo, si applicano le seguenti diposizioni, fatto salvo quanto stabilito al Titolo II delle presenti Norme per gli edifici manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui all’ art. 34:

A) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RIC ristrutturazione edilizia conservativa

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

B) Disciplina delle funzioni

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

• Turistico-ricettiva (TR)

• Direzionale e servizi privati limitatamente alle sotto-categorie (D.7) e (D.8)

• servizi pubblici e attività di interesse generale (AI).

Art. 78 Verde naturale e di connettività ecologica (Vn)

1. Tali dotazioni comprendono le aree che il PIU Verde individua come Verde naturaliforme (Vn) non utilizzate a fini ricreativi e prevalentemente abbandonate, caratterizzate dalla presenza di vegetazione spontanea.

2. Tali aree assolvono prioritariamente e prevalentemente a finalità ecologiche e ambientali, tra loro reciprocamente integrate e concorrenti, quali: laminazione delle acque, mantenimento e tutela di sistemi prativi, arbustivi e arborei esistenti in evoluzione, forestazione urbana, creazione di corridoio ecologici tematici da allestire prioritariamente lungo i corsi d’acqua esistenti.

3. La fruizione di tali aree è favorita a scopi didattici, conoscitivi e per altre attività che non confliggono con la vocazione naturaliforme delle stesse; a tal fine sono consentiti i seguenti interventi e allestimenti:

• cartellonistica a scopo didattico/informativo

• camminamenti e percorsi ciclo/pedonali in terra battuta o fondo inghiaiato da raccordare prioritariamente con le direttrici delle greenway individuate dal PUMS e dal PIU Verde;

• camminamenti e pedane sopraelevate in tavolato ligneo o altro materiale ecocompatibile;

• sedute e aree di sosta attrezzate (cool spot) con soluzioni integrate e compatibili con il contesto naturalistico

• realizzazione di aree a parcheggio di modeste dimensioni da realizzare con le caratteristiche del parcheggio verde di cui all’art.80 delle presenti Norme;

• interventi di forestazione urbana.

4. Il verde naturale di cui al presente articolo è trasformabile esclusivamente in verde urbano attrezzato (Vpa) di cui al precedente art. 77, a sostegno della qualità degli insediamenti residenziali esistenti o di nuova previsione e a seguito di valutazione dell’incremento positivo di servizi di prossimità, purchè la trasformazione non comporti eliminazione delle prestazioni ecosistemiche riferite alla biodiversità.

Art. 79 Piazze Verdi (Pzv)

1. Si tratta di spazi ed aree pubbliche, collati nel tessuto urbano, che pur assolvendo a funzioni di sosta/attraversamento e potendo ospitare attività variamente attrattive, sono deputate ad assolvere anche a prestazioni ecosistemiche e di mitigazione ambientale, concorrendo all’infrastruttura verde urbana tramite la componente del verde esistente e/o di progetto;

2. Per tali aree, esistenti e di nuova previsione, sono previsti interventi volti alla valorizzazione compositiva e ambientale mediante depavimentazione, predisposizione di pavimentazioni drenanti o reservoir sotterranei, la conservazione della vegetazione esistente e l’incremento del verde arboreo, arbustivo ed erbaceo.

3. Tra le piazze verdi di nuova previsione del Piano Operativo assumono rilevanza strategica, in ragione della loro collocazione nel sistema urbano e del contributo che possono fornire per il consolidamento delle infrastrutture verdi e delle greenway individuate dal PIU Verde, i seguenti interventi:

• Piazza XI Maggio (Piazza S. Marco)

• Piazza del Luogo Pio

• Piazza S. Andrea

4. Laddove applicabili e compatibili con quanto stabilito ai precedenti commi, per le piazze verdi si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 96 (piazze e aree pedonali).

Art. 80 Parcheggi verdi (Pv)

1. Si tratta di aree di sosta, individuate dal PO in coerenza con le indicazioni del PIU Verde, che assolvono ad una duplice funzione:

• favorire la fruizione da parte dell’utenza delle infrastrutture verdi (parchi urbani, verde pubblico attrezzato, verde naturaliforme) di cui al precedente Capo IV;

• contribuire al miglioramento e consolidamento dell’infrastrutture verdi e delle prestazioni ecosistemiche dell’ambiente urbano;

• contribuire al miglioramento del microclima urbano e al contenimento delle isole di calore.

Nelle aree individuate come parcheggi verdi si deve prioritariamente intervenire con azioni di depavimentazione e desigillazione dei suoli, predisposizione di pavimentazioni drenanti o reservoir sotterranei, ampliamento delle aiuole esistenti, conservazione della vegetazione esistente laddove possibile e incremento del verde arboreo e/o arbustivo.

Art. 81 Orti sociali e urbani (Vou)

1. Sono aree pubbliche dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio, per l’autoconsumo o per il tempo libero. Con apposito regolamento l’Amministrazione definisce modalità di assegnazione e di gestione dei medesimi nonché le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei manufatti a servizio. In assenza di specifico regolamento si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le aree ad orti sociali devono avere le seguenti caratteristiche:

• superficie minima di ogni singolo orto ricompresa tra un minimo di 50 mq, e un massimo di 100 mq

• dotazioni di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi e sementi, raccolta dei rifiuti vegetali);

• realizzazione di percorsi, con fondo permeabile, di distribuzione interna pedonali accessibili dalla pubblica via;

• adeguati spazi di sosta veicolare e ciclabile, piazzole di carico/scarico da realizzare con le caratteristiche del parcheggio verde di cui all’art.80 delle presenti Norme;

• realizzazione di una rete di smaltimento delle acque superficiali.

3. Gli elementi di servizio per la gestione e conduzione degli orti devono essere realizzati sul confine di ciascuna unità ortiva accorpata 2 o 4 unità di dimensioni non superiori a 6 mq per unità, sviluppa su un solo livello fuori terra con altezza massima di 2,20 mt, in materiale leggero ancorato al suolo e non dotato di fondazioni, privi di impianti idrici e di illuminazione. È consentita, in alternativa, la realizzazione di manufatti comuni, a servizio di tutti gli orti, di superficie pari alla somma delle superfici spettanti agli orti che asserve.

4. I servizi igienici possono essere realizzati in un'unica struttura ad uso comune.

5. Le delimitazioni vegetali, nel rispetto delle norme e delle indicazioni dello specifico regolamento comunale, devono caratterizzare l’agglomerato: le partizioni dovranno rispettare la maglia agricola esistente e/o delle scoline o in assenza rispettare il disegno del tessuto urbano in cui si inserisce, nei pressi dei manufatti a servizio è obbligo prevedere pergolati e/o alberature adeguate per specie e grandezza che consentono l’ombreggiatura, i percorsi pedonali di maggior distribuzione dovranno essere corredati di almeno un filare di alberi.

Art. 82 Interventi di Forestazione urbana

1. Gli interventi di forestazione urbana sono finalizzati ad incrementare le superfici boscate nel contesto urbano con conseguente incremento della biodiversità attraverso processi di rinaturalizzazione urbana che possano favorire anche lo sviluppo di habitat per le specie animali non domestiche.

2. Gli interventi di forestazione urbana sono realizzati prioritariamente nelle Aree Verdi naturaliformi e di connettività ecologica di cui al precedente art.78.

Capo V – Infrastrutture portuali, diportistiche e vie d’acqua navigabili

Art. 83 Disposizioni generali e articolazione

1. Il Piano Operativo recepisce e assume le definizioni delle infrastrutture portuali e di quelle dedicate alla nautica da diporto contenute nella normativa statale (L.84/1994 e successive mm.ii.), regionale (L.R. 65/2014) e nella Disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”, parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale, ovvero:

• ambito portuale, inteso come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall’AdSP che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell’AdSP, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione delle AdSP; l’ambito portuale è sotto articolato in: aree portuali e retroportuali, che nel loro complesso costituiscono il porto operativo, e in aree di interazione porto-città;

• porto turistico quale complesso di strutture movibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e del diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

• approdo turistico, ovvero la sezione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4 comma 3 della legge n. 84/1994, destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

• punti di ormeggio ovvero le aree demaniali marittime, gli specchi acquei, dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. Tra questi il masterplan “La rete dei porti toscani”, individua i punti di ormeggio che hanno le condizioni per essere trasformati in approdi turistici.

2. In riferimento alle definizioni sopra riportate, alle caratteristiche funzionali delle infrastrutture portuali e diportistiche, esistenti e di nuova previsione, alle perimetrazioni e ai contenuti del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), di cui all’art. 5 della L.84/1994, adottato dal Comitato di gestione dell' AdSP ed in corso di definitiva approvazione, così come declinati e recepiti dal Piano Strutturale, nonché delle previsioni discendenti dall’Accordo di Pianificazione sottoscritto nel 2015 che il Piano Operativo conferma, il sistema complessivo per la portualità e la nautica nel territorio comunale è articolato come di seguito indicato:

  • a) ambito portuale, così come individuato dal Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), a sua volta articolato in:

• aree portuali e retroportuali, con funzioni di tipo commerciale, industriale, di servizio passeggeri e peschereccia, disciplinate al successivo art.84, la cui pianificazione, di contenuto conformativo della disciplina dei suoli, è demandata al Piano Regolatore Portuale (PRP) di competenza dell’AdSP;

• aree di interazione porto-città disciplinate al successivo art.85, la cui pianificazione, di contenuto conformativo della disciplina dei suoli, è demandata agli strumenti urbanistici comunali, ovvero al presente Piano Operativo e agli strumenti urbanistici attuativi da esso discendenti;

  • b) porto turistico Bellana, ricadente nelle aree di interazione porto-città, comprendente opere, impianti e servizi destinati alla ricettività di natanti di nuova previsione, disciplinate al successivo art.86;
  • c) approdo turistico presso il porto Mediceo-Darsena Nuova, ricadente nelle aree di interazione porto-città, comprendenti opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto, esistenti, soggetti a riqualificazione e incremento, disciplinato al successivo art.87;
  • d) punti di ormeggio, comprendenti le aree demaniali marittime, gli specchi acquei ed i corsi d’acqua dotati di strutture e servizi esistenti, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, soggetti a riqualificazione e, laddove ritenuto compatibile in conformità alle indicazioni del masterplan “La rete dei porti toscani”, a trasformazione in porto turistico, così come disciplinato nelle presenti Norme. I punti d’ormeggio esistenti, disciplinati al successivo art.88, sono:

• Ardenza

• Antignano

• Quercianella

• Chioma

Le infrastrutture portuali e diportistiche di cui al presente articolo sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

3. L’individuazione nel Piano Operativo delle infrastrutture di cui al comma 2, lettere a) b) c), rende operative le strategie condivise tra Comune e AdSP mediante apposita intesa in attuazione del DPSS, in ordine:

• al potenziamento e allo sviluppo delle attività marittime e portuali, crocieristiche e della loro diversificazione, di attrazione di impresa economica multisettoriale, di realizzazione di una filiera di funzioni integrate che comprendono la portualità commerciale, la logistica, il diportismo nautico, la cantieristica e i servizi;

• agli obiettivi territoriali dello sviluppo delle infrastrutture, del miglioramento dell’accessibilità, dell’aumento di standard, della riconfigurazione del fronte costiero;

• alle condizioni per il contenimento e mitigazione dei carichi e dell’inquinamento ambientale, l’uso di innovazioni tecnologiche per la sicurezza e il controllo degli inquinamenti e per la produzione energetica da fonti rinnovabili in coerenza con (Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP);

• alla rigenerazione e riqualificazione del waterfront urbano mediante:

- realizzazione dell’approdo turistico presso il porto Mediceo - Darsena Nuova e completamento dell’intervento di rigenerazione urbana della Porta a Mare, derivanti dall’Accordo di Programma siglato nel 2007 per la trasformazione urbanistica dell’ex-Cantiere Navale Orlando e delle aree portuali limitrofe;

- la riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento dell’area della Stazione Marittima-Terminal passeggeri, area di cerniera porto-città, nell’ambito della quale si prevede la localizzazione del nuovo scalo ferroviario passeggeri funzionale alla futura Stazione Marittima;

- alla definizione progettuale del nuovo porto turistico della Bellana, anche in funzione delle strategie di riqualificazione del sistema dei fossi;

- alla valorizzazione del patrimonio storico-identitario e ambientale presente nell’ambito portuale.

4. Le modalità attuative per i porti, gli approdi turistici e i punti di ormeggio, di cui alle lettere b) e c) d) del comma 2, sono definite dagli articoli 9 e 10 della disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani” e dal Regolamento di attuazione della L.R. 65/2014, n. 7/R/2022, in materia di porti di interesse regionale. Gli interventi per la realizzazione delle opere a terra e a mare di porti e approdi turistici, di competenza comunale, sono attuati mediante piani regolatori portuali (PRP) che costituiscono atti di governo del territorio ai sensi della L.R. 65/2014 assimilati a piani attuativi. I contenuti e il procedimento di formazione dei PRP è disciplinato dal suddetto regolamento regionale.

Art. 84 Aree portuali e retroportuali

1. Le aree portuali, comprensive delle espansioni a mare già previste dal vigente Piano Regolatore Portuale (di seguito PRP) e retroportuali, comprendono il complesso delle infrastrutture, delle banchine e degli spazi operativi destinati ai traffici portuali e marittimi; comprendono inoltre aree e immobili di titolarità privata che accolgono attività e funzioni, prevalentemente a carattere commerciale, industriale, logistico, direttamente o indirettamente collegate ai traffici marittimi e portuali.

2. La disciplina degli assetti infrastrutturali, urbanistici-edilizi delle aree di cui al presente articolo, con efficacia conformativa della disciplina dei suoli, è demandata al PRP che individua pertanto le aree e gli immobili di titolarità privata eventualmente da assoggettare a vincolo espropriativo ai sensi della normativa vigente;

3. In attuazione di quanto condiviso tra AdSP e Comune con apposita intesa tra i due Enti, nonché degli obiettivi indicati dal Piano Strutturale per l’UTOE 1, l’assetto infrastrutturale viario e ferroviario, così come individuato negli elaborati del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo, incidente sull’assetto e la mobilità urbana è condizione per la funzionalità degli interventi di riassetto e ampliamento del porto e per il conseguimento di una maggiore integrazione funzionale tra porto e città.

4. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6, nelle more dell’adeguamento del vigente PRP alla nuova perimetrazione dell’ambito portuale individuata dal DPSS, già recepita dal presente Piano Operativo, e della relativa disciplina conformativa del regime dei suoli, alle aree e immobili di titolarità privata ricompresi in detto ambito si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• sono comunque ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, nonchè tutti gli interventi volti a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, al miglioramento e alla bonifica ambientale e alla riduzione del rischio industriale.

  • b) Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Industriale artigianale (I)

• Direzionale e servizi privati (D)

• Commerciale al dettaglio (CD) limitatamente alle sottocategorie CD.4 (somministrazione), impianti per la distribuzione carburanti (CD.7)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

5. Le diposizioni di cui al precedente comma si applicano fino all’adozione, da parte dell’AdSP, del nuovo PRP o dell’adeguamento del vigente PRP ai sensi della normativa vigente.

6. Per gli immobili e le aree ricomprese nell’ambito urbano oggetto del Piano Particolareggiato “Aree portuali limitrofe Porta a Mare si applica la disciplina del suddetto PP nelle more dell’adeguamento del PRP.

7. Nelle more dell’adeguamento del vigente PRP per le aree portuali e retroportuali di cui al presente articolo si applica altresì la disciplina di cui all’art. 172 delle presenti Norme (prescrizioni per le aree a Rilascio di incidente Rilevante).

Art. 85 Aree di interazione porto-città

1. Le aree di interazione porto-città comprendono i seguenti ambiti urbani:

• Ambito della Stazione Marittima che, in ragione degli interventi di trasformazione e riassetto urbanistico e infrastrutturale previsti, è individuata dal presente PO come Area di Trasformazione (AT01), di cui al Titolo VI, Capo III delle presenti Norme, e pertanto disciplinata nell’apposita scheda normativa e di orientamento progettuale parte integrante delle presenti Norme;

• Ambito di Porta a Mare, che in funzione del completamento degli assetti urbanistici e insediativi, esito del processo di attuazione del previgente Piano Particolareggiato, è individuata dal presente PO come Area di Completamento (AC-PM) di cui al Titolo VI, Capo III delle presenti Norme, e pertanto disciplinata nell’apposita scheda normativa e di indirizzo progettuale parte integrante delle presenti Norme;

• Porto Mediceo e Darsena Nuova, disciplinato al successivo art.87 in combinato disposto con la scheda normativa e di orientamento progettuale relativa all’Ambito di Porta a Mare (AC-PM), in ragione delle interazioni funzionali e spaziali tra i due ambiti, nonché del relativo processo di attuazione in corso;

• Porto turistico Bellana di cui al successivo articolo art.86

• tessuti urbani e/o edifici ed aree con funzioni specialistiche, identificati con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, per i quali si applicano, in ragione della specifica classificazione, le relative disposizioni contenute nelle presenti Norme.

2. Per il complesso degli ambiti urbani ricompresi nelle aree di interazione porto-città, il Piano Operativo orienta complessivamente le azioni di trasformazione e completamento degli assetti insediativi verso la riqualificazione e ridefinizione dei margini delle aree portuali a diretto contatto con la città, attribuendo a questi ultimi un connotato urbano e una qualità architettonica tale da marcare il profilo urbano costiero riqualificando il waterfront urbano e salvaguardando gli elementi identitari e la visuali storicamente consolidate tra la città e il mare.

3. Le modalità attuative per gli ambiti ricompresi nelle aree di interazione porto-città sono diversificate e specificate, per ciascun ambito, negli articoli di riferimento e/o nelle specifiche schede normative e di orientamento progettuale di cui all’Allegato delle presenti Norme, in ragione della specificità degli interventi e della titolarità delle aree ivi ricomprese.

Art. 86 Porti turistici (IPt)

1. È ricompreso in questa categoria il Porto turistico della Bellana di nuova previsione, oggetto dell’Accordo di pianificazione, siglato nel 2015 ai sensi dell’art. 21 L.R. 5/2005, che il presente Piano Operativo conferma, con alcuni limitati correttivi, così come di seguito disciplinato. L’ambito ricade nelle aree di interazione porto-città e nella giurisdizione della competente AdSP.

2. Il Porto turistico di nuova previsione comprende l’area coincidente con lo specchio acqueo della darsena Morosini e lo Scoglio della Regina, inclusa l’infrastruttura diportistica esistente denominata “porticciolo Nazario Sauro”.

A) Disciplina degli interventi e dimensionamento posti barca:

• Dimensionamento max: 600 posti barca

• Interventi di nuova costruzione NE con SE max 400 mq.

• Altezza massima fabbricati: 4 mt.

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• servizi alla nautica riconducibili alla sottocategoria (D.8) servizi privati di interesse sociale, culturale, sedi di associazioni

• commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (CD.3)

• attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

C) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”. Il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio potrà essere assolto in parte all’interno dell’area destinata alla realizzazione della nuova infrastruttura diportistica e/o nell’area urbana limitrofa identificata con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

Per tale area, corrispondente all’edificio esistente collocato in angolo tra Via della Bassata e Viale Italia, si prevede un intervento di sostituzione edilizia (S), finalizzato alla realizzazione di un parcheggio in struttura con altezza max di 4 piani fuori terra, a servizio del nuovo porto turistico e/o dell’ambito urbano interessato, integrato con eventuali dotazioni di servizio da collocarsi al livello terra e/o all’ultimo livello. La struttura dovrà caratterizzarsi per linguaggio e soluzioni architettoniche innovative e contemporanee e dovrà essere integrata da componenti verdi, in copertura e nelle superfici verticali, con riferimento a quanto disciplinato al comma 5 del successivo art. 90 delle presenti Norme (parcheggi pubblici e aree di sosta). L’intervento, dovrà essere capace di generare nuovo paesaggio urbano, contribuendo a connotare il waterfront in rapporto dialettico con l’ambito produttivo della cantieristica e con le aree Porta a Mare, che si attestano a nord.

D) Prescrizioni specifiche:

• in sede di redazione del PRP dovrà essere analizzata e approfondita la configurazione delle opere di protezione a mare del nuovo porto turistico; in ragione di tali approfondimenti sono ammissibili eventuali modifiche e correttivi incidenti sulla configurazione dello specchio acqueo rappresentato negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del Piano Operativo, senza che ciò comporti variante allo stesso;

• le opere di protezione a mare dovranno prevedere l’uso di massi naturali di cava per le parti emerse ed altezze delle opere medesime, dal pelo dell’acqua, ridotte al minimo indispensabile e tali da non compromettere la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, o limitare le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico;

• pontili e strutture da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili a basso impatto visivo, nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto;

• la destinazione prevalente dovrà rimanere a servizio della nautica sociale così come definita dal sopra richiamato regolamento regionale, in funzione al correlato obiettivo di riqualificazione e razionalizzazione degli ormeggi nel sistema, dei fossi così come indicato all’art 89 delle presenti Norme, e delle attività veliche-sportive; conseguentemente almeno il 55% dei posti barca dovrà essere riservato a imbarcazioni entro i 10 mt di lunghezza;

E) Modalità di attuazione: Piano regolatore portuale di competenza comunale preceduto da avviso pubblico ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 65/2014, n. 7/R/2022, in materia di porti di interesse regionale.

Trattandosi di ambito ricompreso nella giurisdizione dell’AdSP, Comune a ADSP dovranno concordare, tramite specifica intesa, il processo e le modalità di definizione e attuazione del PRP anche in relazione a quanto stabilito all’art. 89 delle presenti Norme in ordine alle azioni e agli interventi di razionalizzazione e riordino degli ormeggi nel sistema dei fossi.

3. Nelle more della definizione e approvazione del PRP di competenza comunale è ammissibile la realizzazione dei seguenti interventi funzionali allo svolgimento di eventi velici e sportivi:

• opere e allestimenti di facile rimozione (quali corpi morti, pontili galleggianti, scivoli di alaggio, ecc.) per l’ormeggio e l’alaggio di imbarcazioni

• dotazioni di servizi igienici

• opere di protezione a mare soffolte o semi soffolte

La realizzazione di tali interventi è soggetta all’approvazione di progetto opera pubblica di competenza dell’AdSP.

Per gli edifici e le infrastrutture esistenti del Porticciolo Nazario Sauro sono consentiti i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• SE sostituzione edilizia con incremento max 10% della SE esistente esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio alla nautica e servizi igienici.

Art. 87 Approdi turistici (IPa)

1. E’ ricompreso in questa categoria l’Approdo turistico presso il Porto Mediceo di nuova previsione, oggetto dall’Accordo di Programma siglato nel 2007 per la trasformazione urbanistica dell’ex-Cantiere Navale Orlando e delle aree portuali limitrofe che il presente Piano Operativo conferma, così come di seguito disciplinato. L’ambito ricade nelle aree di interazione porto-città e nella giurisdizione della competente AdSP.

2. Il Porto turistico di nuova previsione comprende l’area coincidente con lo specchio acqueo del Porto Mediceo e della Darsena Nuova, e le aree a terra strettamente funzionali caratterizzate dalla permanenza delle mura e fortificazioni di epoca medicea (Bastione della Regina, Forte di Bocca ecc.).

A) Disciplina degli interventi e dimensionamento posti barca:

• Dimensionamento max: 600 posti barca

• Interventi di nuova costruzione NE con SE max 6.450 mq. così ripartita:

• Residenziale 500 mq.

• Commerciale 2.650 mq.

• Direzionale e servizi 3.300 mq.

• Altezza massima fabbricati: 4 mt.

Per gli edifici esistenti di recente formazione sono consentiti i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Direzionale e servizi privati (D)

• commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (CD.3)

• attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

C) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani” e comunque in misura non inferiore a 5.900 mq (tra verde e parcheggi). Il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio potrà essere assolto all’interno dell’area destinata alla realizzazione della nuova infrastruttura diportistica e/o nelle aree urbane limitrofe di Porta a Mare disciplinate nell’ambito della scheda normativa e di orientamento progettuale AC_PM contenuta nell’allegato alle presenti Norme.

D) Prescrizioni specifiche:

• per le fortificazioni, gli edifici e i manufatti di valore storico architettonico ricomprese nell’ambito (Bastione della Regina, Forte di Bocca) si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo II delle presenti Norme (componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa); in particolare tutti gli interventi funzionali alle attività diportistiche e veliche di cui al presente articolo dovranno risultare coerenti con il valore delle architetture militari storiche; a tal fine le sistemazioni delle aree esterne dovranno essere oggetto di un progetto unitario comprensivo delle opere di restauro del complesso monumentale, mitigando le attuali interferenze con la cinta muraria storica, valorizzandone la percezione e garantendone l’accessibilità pubblica;

• gli interventi dovranno essere attuato in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

E) Modalità di attuazione: in ragione dello stato di attuazione in corso, discendente dall’Accordo di Programma siglato nel 2007 per la trasformazione urbanistica dell’ex-Cantiere Navale Orlando e delle aree portuali limitrofe, e dalla disciplina del previgente Piano Particolareggiato di Porta a Mare, la previsione dell’Approdo e dei servizi correlati si attua mediante rilascio di concessione demaniale marittima e permesso di costruire ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

La realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento delle strutture per le attività sportive veliche presso il Forte di Bocca è attuabile autonomamente mediante permesso di costruire convenzionato che dovrà essere corredato da un progetto complessivo di valorizzazione delle emergenze storico architettoniche in conformità alle disposizioni del presente articolo; la convenzione dovrà disciplinare le modalità di fruizione pubblica del Forte di Bocca e dei resti delle fortificazioni storiche.

Art. 88 Punti ormeggio (IPo)

1. Sono ricompresi in questa categoria le seguenti infrastrutture diportistiche esistenti, individuate puntualmente con apposita sigla alfanumerica negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e oggetto di apposta schedatura ricognitiva contenuta nell’elaborato QCD.A2.1 (Ricognizione sistema costiero: stabilimenti balneari e approdi) del presente Piano Operativo:

• punto ormeggio Ardenza (Por1)

• punto ormeggio Antignano Por2)

• punto ormeggio Quercianella Por3)

• punto ormeggio Chioma (Por4)

2. Sulla base delle ricognizioni e indicazioni contenute nel masterplan “La rete dei porti toscani” i seguenti approdi sono suscettibili di trasformazione in porto turistico, a condizione che vengano adeguate le dotazioni degli standard nautici, ambientali e i servizi a terra, in conformità alle direttive del medesimo masterplan e a quanto stabilito nelle presenti norme:

• punto ormeggio Ardenza

• punto ormeggio Antignano

• punto ormeggio Quercianella

3. Per i punti di ormeggio di cui al comma 2, in assenza di PRP, sono consentiti i seguenti interventi ferma restando l’attuale configurazione delle opere foranee:

A) Disciplina degli interventi

A.1) Interventi consentiti sugli edifici classificati quali storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A.2) Interventi consentiti sugli edifici classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• S sostituzione edilizia con incremento max 10% della SE esistente esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”

• NE nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”;

• Sono altresì consentiti:

• tutti gli interventi volti a migliorare e adeguare l’accessibilità, in sicurezza e in autonomia, anche da parte di persone con disabilità;

• interventi di manutenzione e consolidamento delle opere di protezione a mare

• Altezza massima fabbricati: 4 mt.

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• servizi alla nautica riconducibili alla sottocategoria (D.8) servizi privati di interesse sociale, culturale, sedi di associazioni

• attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

C) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”.

D) Modalità di attuazione: Progetto di opera pubblica e/o titoli edilizi diretti da parte dei soggetti titolari delle concessioni demaniali marittime.

4. Per i punti di ormeggio di cui al comma 2 l’eventuale potenziamento della capacità ricettiva, da attuarsi mediante limitato ampliamento degli specchi acquei esistenti e realizzazione di nuove opere di protezione a mare, è subordinata alla redazione e approvazione di specifico PRP di competenza comunale. Per la redazione del PRP il Comune potrà promuovere avviso pubblico ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 65/2014, n. 7/R/2022, in materia di porti di interesse regionale.

In sede di redazione del PRP dovrà essere analizzata e approfondita la configurazione delle opere di protezione a mare; in ragione di tali approfondimenti sono ammissibili eventuali modifiche e correttivi incidenti sulla configurazione dello specchio acqueo rappresentato negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del Piano Operativo, senza che ciò comporti variante allo stesso.

Prescrizioni specifiche:

• la destinazione prevalente dovrà rimanere a servizio della nautica sociale, così come definita dal sopra richiamato regolamento regionale, e delle attività veliche-sportive; conseguentemente almeno il 55% dei posti barca dovrà essere riservato a imbarcazioni entro i 10 mt di lunghezza;

• gli interventi di potenziamento della capacità ricettiva sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di standard e servizi a terra così come stabilito dal masterplan “La rete dei porti toscani”;

• le opere di protezione a mare dovranno prevedere l’uso di massi naturali di cava per le parti emerse ed altezze delle opere medesime, dal pelo dell’acqua, ridotte al minimo indispensabile e tali da non compromettere la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, o limitare le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico;

• pontili e strutture da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili a basso impatto visivo, nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto;

• per l’ormeggio di Antignano, contestualmente all’intervento di ampliamento dello specchio acqueo, dovrà essere valutata la modifica della configurazione morfologica attuale al fine di superare le criticità accertate in ordine alla scurezza della navigazione e di protezione del bacino portuale.

5. Per il punto d’ormeggio esistente localizzato alla foce del Torrente Chioma, ancorchè non riconosciuto come infrastruttura nautica esistente nel quadro conoscitivo del masterplan “La rete dei porti toscani”, sono consentiti i seguenti interventi, finalizzati a garantirne la piena efficienza funzionale nonchè l’accessibilità e la corretta gestione ambientale della struttura, ferma restando l’attuale capacità ricettiva in termini di posti barca, e la configurazione delle opere di protezione a mare:

A) Disciplina degli interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• SE sostituzione edilizia con incremento max 10% della SE esistente esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”

• NE nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”

• Sono altresì consentiti:

• tutti gli interventi volti a migliorare e adeguare l’accessibilità, in sicurezza e in autonomia, anche da parte di persone con disabilità;

• interventi di manutenzione delle sponde del canale, nonché di consolidamento delle opere di protezione a mare

• Altezza massima fabbricati: 3 mt.

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

C) servizi alla nautica riconducibili alla sottocategoria (D.8) servizi privati di interesse sociale, culturale, sedi di associazioni

D) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”.

E) Modalità di attuazione: Progetto di opera pubblica e/o titoli edilizi diretti da parte dei soggetti titolari delle concessioni demaniali marittime.

Art. 89 Rete delle vie d’acqua navigabili

1. Comprendono il sistema dei fossi e delle vie d’acqua interne, che assolve storicamente alla funzione di ormeggio di natanti di piccole dimensioni (nautica sociale); il sistema dei fossi è altresì riconosciuto dal Piano Operativo come “componente identitaria del patrimonio territoriale” e pertanto soggetto a tutela e conservazione dei caratteri identitari, così come disciplinate al Titolo II delle presenti Norme;

2. Il Piano Operativo, pur confermando la funzione di ormeggio dei natanti, individua necessarie azioni di razionalizzazione e progressiva riduzione degli ormeggi, in ragione del conseguimento di migliori condizioni di sicurezza della navigazione e della valorizzazione del sistema dei fossi a fini turistici e di mobilità cittadina. A tal fine sono consentiti i seguenti interventi:

• allestimento di attracchi e punti di servizio per piccoli battelli

• allestimento di pontili, pedanee e passeggiate lungo i canali

• di riapertura dei canali e delle vie d’acqua tombati, laddove possibile e compatibile con la funzionalità e la mobilità urbana

3. La definizione degli interventi e delle azioni volte alla valorizzazione e riqualificazione del sistema dei fossi, che richiede azioni integrate e sinergiche da parte dei soggetti istituzionalmente competenti (Comune, AdSP, competente Soprintendenza) è demandata alla definizione di un masterplan complessivo, con riferimento a quanto stabilito all’art.4 delle presenti Norme. L’ambito soggetto a masterplan è identificato con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

Quolora il masterplan contenga specifica disciplina di dettaglio relativamente all’abaco delle soluzioni progettuali e degli elementi di arredo /o di servizio per lo svolgimento delle attività nautiche/remiere, potrà assumere efficacia di linea guida di cui al comma 3 del precedente art. 35 (sistema dei fossi).

Capo VI – Infrastrutture per la mobilità

Art. 90 Parcheggi pubblici e aree di sosta: generalità e classificazione

1. Comprendono i parcheggi e le aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, le attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili e servizi a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, interscambio modale, noleggio, velostazioni, spazi e attività di car sharing, corrispondenti alla dotazione di standard urbanistici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DM 1444/1968.

2. Il PO distingue, con specifica simbologia grafica, le seguenti tipologie di parcheggio e aree di sosta, distinguendo tra le dotazioni esistenti e di nuova previsione, in ragione delle prevalenti funzioni e prestazioni a cui assolvono:

• Cerniere di mobilità/parcheggi scambiatori (P1)

• Aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (P2)

3. Le cerniere di mobilità, o parcheggi scambiatori (P1) individuati dal PO, sulla base delle indicazioni del PUMS, assolvono a funzioni di scambio modale per l'alleggerimento del traffico urbano; si configurano pertanto come aree attrezzate per la sosta delle auto, collegate alla rete del trasporto pubblico locale (TPL) e alla rete delle piste ciclabili, dotate di servizi accessori, quali piccole attività commerciali di servizio, servizi igienici, strutture ombreggianti, lockers per consegne corrieri, bike-sharing, ecc., e sono localizzati nei tre quadranti strategici della città, ovvero:

• cerniera di mobilità nord, presso la Stazione S. Marco (disciplinata nell’ambito della scheda norma ATR_03)

• cerniera di mobilità est di Via Masi, da realizzare mediante il potenziamento del parcheggio scambiatore esistente

• cerniera di mobilità sud presso Via della Libertà- Barriera Roma, da realizzare mediante il potenziamento e riorganizzazione del parcheggio scambiatore già esistente.

4. I parcheggi e le aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (P2), sono localizzati nel sistema urbano e finalizzati ad assorbire la domanda di sosta, diffusa e/o localizzata, generata dalle attività e dalla residenza insediata nel tessuto urbano nonchè delle principali attività pubbliche/di interesse pubblico esistenti o di nuova previsione.

5. I parcheggi e aree di sosta possono essere realizzati in strutture edificate (parcheggi in struttura), a raso, interrate, o lungo strada. Al fine di contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano e delle prestazioni ecosistemiche la realizzazione dei nuovi parcheggi e la riqualificazione dei parcheggi esistenti si attiene alle seguenti prescrizioni:

Parcheggi a raso:

• devono essere previste zone d'ombra tale da garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del parcheggio, individuando uno stallo inerbito ed alberato ogni 5 stalli dedicati alla sosta, oltre ad aiuole inerbite e alberate ai bordi e centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt. All’interno dell’area destinata alle alberature non possono prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi, che devono essere collocati in altra sede opportuna;

• per parcheggi di ridotte dimensioni (inferiore a 150 mq), ove sia dimostrato di non poter attuare le misure di cui ai precedente alinea, si può procedere alla realizzazione di una superficie alberata pari a quella dell’intero parcheggio nelle immediate adiacenze e comunque non oltre un raggio di 50 mt;

Parcheggi a raso lungo strada:

• nelle aree destinate alla sosta delle auto (in linea, a spina e ortogonali alla carreggiata) dovrà essere garantita la continuità dell’ombreggiatura prevedendo la piantumazione di alberature poste a distanza adeguata alla grandezza della specie. Le alberature lungo strada dovranno essere previste in aiuole inerbite lungo strada o ad interruzione degli stalli e la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt, con cordoli di altezza dal piano stradale tale da impedire lo scavalcamento degli automezzi. All’interno dell’area destinata alle alberature non potranno prevedersi impianti di illuminazione, segnaletica stradale e sottoservizi, che saranno collocati in sede opportuna.

Parcheggi multipiano o misti:

• possono essere realizzati con spazi coperti o parzialmente coperti su più livelli o su pilots, inseriti in edifici esistenti e di nuova costruzione. Ove non espressamente vietati dalla presenti Norme possono realizzarsi strutture metalliche o in muratura aventi un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui;

• per strutture di nuova realizzazione, le coperture devono avere uno spessore tale da garantire la messa a dimora di arbusti e alberi, le schermature laterali sono da realizzarsi con pannelli grigliati per consentire l’areazione, alternando a pareti verdi verticali.

• nel caso il parcheggio multipiano sia realizzato all’interno di edifici esistenti, ove sia dimostrata l’impossibilità a realizzare coperture verdi di cui al precedente periodo, ovvero mediante esoscheletro, dovranno essere utilizzati materiali con elevati valori di riflettanza (albedo) ed emissività termica.

6. I parcheggi e le aree di sosta devono prevedere:

  • a) accessi e percorsi veicolari interni distinti dagli accessi e percorsi pedonali e ciclabili, fatta eccezione per le aree di sosta lungo strada
  • b) colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno
  • c) appositi stalli per la sosta dei motocicli
  • d) sistema di raccolta delle acque piovane.

7. È sempre consentita la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, oltre alle dotazioni di servizi accessori;

8. È comunque consentito riservare posti per la sosta camper a fini turistici come specificato al successivo art. 91.

Art. 91 Area sosta camper (P3)

1. Le aree sosta camper si distinguono in:

  • a) area di rimessaggio: parcheggio per camper
  • b) punto sosta: stalli previsti all’interno di parcheggi esistenti o di progetto di cui al precedente art.90
  • c) camper service: aree dotate di impianti di adduzione e smaltimento igienico sanitario, colonnine di ricarica elettrica a pagamento anche ad uso automatizzato.

2. La realizzazione del camper service deve tenere conto delle seguenti prescrizioni:

  • a) area delimitata e riservata, anche con accesso controllato ed eventualmente video sorvegliato
  • b) stalli delineati e posti a distanza tale da garantire tutela della privacy;
  • c) punto di scarico acque chiare e carico acqua potabile
  • d) punto di scarico acque scure/wc chimico
  • e) colonnine di distribuzione energia elettrica

3. La fattispecie punto sosta di cui al precedente comma 1 let. b) e c) può essere reperita nelle aree a parcheggio pubblico, di cui al precedente art.90.

Art. 92 Aree per sedi stradali, fasce di rispetto e corridoi infrastrutturali

1. Le aree destinate alle sedi stradali esistenti e di progetto, comprensive degli spazi accessori quali spartitraffico, verde stradale, rotatorie, fasce di pertinenza e scarpate, sono individuate nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e adeguamento dei tracciati stradali, e relativi spazi accessori, sono riservati al Comune e agli Enti istituzionalmente competenti, e sono comunque ammissibili senza che ciò comporti variante al presente PO, purché non si comprometta la conservazione e la tutela delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II.

3. Negli interventi di realizzazione di nuova viabilità pubblica o di uso pubblico, o negli interventi di adeguamento della viabilità esistente, si dovranno assicurare fasce esterne parallele alla carreggiata stradale per l’alloggiamento dei sottoservizi a rete, salvo dimostrata impossibilità tecnica. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza stradale, gli spazi accessori devono essere dotati di alberature e/o arbusteti e/o erbacee ad alta densità in parte perenni tali da garantire continuità vegetale in tutte le stagioni, al fine di contribuire alla integrazione della rete ecologica territoriale, migliorare il microclima urbano, contrastare l’inquinamento acustico e atmosferico, migliorare la percezione visiva e compositiva delle infrastrutture nel contesto urbano e/o rurale di riferimento.

4. I parametri e le caratteristiche tecniche e prestazionali per la definizione degli interventi di adeguamento della viabilità esistente e/o della nuova viabilità di progetto sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini

5. Il PO riporta con valore ricognitivo nell’elaborato QC.05, la classificazione della viabilità esistente e le relative fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dalla suddetta normativa. Il Comune può in ogni tempo procedere alla revisione della suddetta classificazione, ai sensi del Codice del Strada, mediante specifica deliberazione, senza che ciò comporti variante al presente PO.

6. Quando non siano definite le sedi della nuova viabilità di previsione gli elaborati grafici del presente PO individuano i corridoi infrastrutturali che si sovrappongono alle zone destinate ai vari usi previsti. In essi è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali sulla base di specifici progetti esecutivi di opera pubblica che ne stabiliranno la configurazione ed i tracciati definitivi. Nei corridoi, in attesa dei progetti esecutivi di cui sopra, sono vietate nuove costruzioni e le opere che possono ostacolare la progettazione e l’esecuzione delle opere infrastrutturali.

Per le costruzioni e gli edifici esistenti che ricadono entro i corridoi infrastrutturali, sono ammesse le manutenzioni ordinaria (MO) e straordinaria (MS), la ristrutturazione edilizia conservativa (REC), gli interventi imposti da motivi di sicurezza, igienico-sanitari e di miglioramento e/o bonifica ambientale. È altresì ammessa, laddove consentita dalle presenti Norme in riferimento alla disciplina del territorio urbanizzato di cui al Titolo VI e del territorio rurale di cui Titolo VII, la realizzazione di manufatti leggeri di facile rimozione, di reti tecnologiche, nonché di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Le aree incluse nei corridoi, non occupate da edifici, potranno essere utilizzate in conformità alla Disciplina delle funzioni contenute nelle presenti Norme, a condizione che ciò non determini ostacolo alla progettazione o alla esecuzione delle opere infrastrutturali.

Una volta definiti ed approvati dalle autorità pubbliche competenti i progetti delle opere infrastrutturali, a queste ultime si applicheranno le norme relative alle fasce di rispetto ai fini della sicurezza previste dalla specifica legislazione di settore.

Le aree ricomprese nei corridoi infrastrutturali individuati negli elaborati del presente PO ed eventualmente non interessate dalle fasce di rispetto di cui sopra, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d’uso e alla disciplina degli insediamenti e delle aree in cui ricadono, una volta approvati definitivamente i progetti delle opere.

Art. 93 Infrastrutture per la mobilità lenta

1. Il PO individua con apposita simbologia e segno grafico nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” i percorsi dedicati alla mobilità lenta ciclo-pedonale, esistente o di progetto, che costituiscono, nel loro insieme, in connessione con la viabilità pubblica e di uso pubblico, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa. In particolare, i percorsi per la mobilità lenta ciclo-pedonale, in coerenza con le strategie del PUMS, costituiscono elementi di connessione per fruizione del territorio periurbano e collinare, con particolare riferimento alla Riserva dei Monti Livornesi e al sistema delle ville periurbane, aventi lo scopo di costituire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi protetti ad accessibilità differenziata, dedicati alla mobilità alternativa a quella carrabile. In particolare, il PO individua con apposita simbologia:

• piste ciclabili e ciclovie

• sentieri e percorsi escursionistici

2. Tra i percorsi individuati dal PO, in recepimento delle indicazioni del PUMS, assumono rilevanza strategica:

• il completamento del tracciato della ciclovia tirrenica in ambito urbano e le connessioni con i comuni limitrofi sul versante meridionale;

• la realizzazione sistema di piste ciclabili (biciplan) strutturato in tre assi:

• assi principali denominati linee urbane;

• rete ciclabile secondaria interna ai quartieri/centri abitativa;

• rete delle vie verdi ciclabili di accesso dalla campagna alla città/greenway;

• realizzazione sottopasso ciclopedonale Via Vico, di collegamento tra quartiere la Rosa e i quartieri est dell’Aurelia (Leccia Scopaia).

3. I tracciati individuati dal Piano Operativo hanno carattere meramente indicativo: il percorso effettivo sarà definito in sede di progettazione dell’opera pubblica. E’ altresì

4. I percorsi devono essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l’accessibilità e la sicurezza; pertanto, ove possibile devono essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali, inoltre devono essere adeguatamente alberati ed ombreggiati al fine di migliorarne la fruibilità e potenziare le connessioni ambientali, mediante alberature a foglia caduca.

Art. 94 Impianti per la distribuzione carburanti (Ic)

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti, ed altre attività e servizi funzionali alla mobilità quali gli autolavaggi, sono individuati con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, e relativi servizi accessori così come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente, in aree diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di PO, è ammessa nel rispetto dei criteri localizzativi di seguito indicati, che dovranno essere puntualmente verificati in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018:

• relazione funzionale con le principali direttrici viarie (esistenti o di futura realizzazione) che, per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell’intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale;

• compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare;

• assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito;

• compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie

• compatibilità generale con la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II delle presenti Norme;

3. Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio, ai sensi per gli effetti del D.Lgs 32/1998, nei seguenti casi:

• Aree a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004;

• Aree a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004;

• Aree ricomprese nelle zone omogenee “A” di cui al DM 1444/68, elencate al precedente art. 47;

• Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata e molto elevata, come indicate dalle apposite indagini del PS vigente così come indicate all’art.3 comma 4 delle presenti norme e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (PAI e PGRA);

• viabilità extra urbana di collegamento al sistema collinare/riserva dei Monti Livornesi ovvero: Via della Valle Benedetta/Strada Provinciale SP 5, SP 4., Via di Popogna /Strada Provinciale SP 8;

4. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della LR 62/2018 e più in dettaglio nel Regolamento di cui al DPGR n. 23R/2020.

Art. 95 Infrastrutture ferroviarie (If)

1. Le aree ferroviarie sono individuate con apposita campitura nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, sono destinate ad attrezzature ferroviarie e comprendono gli ambiti riguardanti gli impianti fissi delle linee, i servizi, le attrezzature delle fermate (esistenti e di progetto) e delle stazioni, i relativi allacciamenti ai pubblici servizi ed alla rete delle urbanizzazioni.

2. Le fasce di rispetto ferroviario, rappresentate a titolo ricognitivo nella tavola QC.05, sono stabilite dalla normativa vigente in materia e ad esse si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dalla suddetta normativa.

3. Nelle aree e negli immobili oggetto del presente articolo, fatte salve le specifiche disposizioni per gli edifici di valore storico architettonico e testimoniale per i quali si applica la disciplina di cui all’art. 34 delle presenti Norme, sono consentiti tutti gli interventi funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti e infrastrutture ferroviarie nonché i servizi alla persona e complementari alla mobilità ferroviaria; sono considerate attività di servizio complementari e di supporto, a titolo indicativo e non esaustivo: commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (CD.3), attività di somministrazione alimenti e bevande (CD.4),servizi alla persona (I.11) , sportelli bancari (D.1), servizi di ospitalità temporanea (D.7).

4. Nelle aree ferroviarie, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, possono essere definiti progetti di riqualificazione che prevedano anche aree di parcheggio, aree a verde e eventuali ulteriori attrezzature di interesse pubblico.

Art. 96 Piazze e aree pedonali

1. Le piazze e le aree pedonali sono spazi aperti, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi confluiscono.

2. il PO riconosce le piazze e alle aree pedonali la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico. Costituiscono pertanto elementi di invarianza, e quindi soggetti a tutela nella consistenza materiale, simbolica, giuridica e sociale:

  • a) la proprietà pubblica o l’uso pubblico riconosciuto mediante atti giuridicamente vincolanti
  • b) l’utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali e di spettacolo, sociali, religiose, ecc.
  • c) le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Il Piano individua porzioni di viabilità antistante edifici pubblici o ad uso pubblico identificandole come piazze, pertanto in tali aree devono essere garantire riconoscibilità materica e formale, abbattimento delle barriere architettoniche, dotazione di impianti e controllo della viabilità carrabile.

4. Le piazze oggetto di riqualificazione ovvero di nuova realizzazione devono contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di filare/i e/o gruppi di alberature, oltre ad aree inerbite.

5. Ai fini di favorire un uso diversificato e continuo durante l’arco dell’anno gli spazi devono essere dotati di strutture fisse che consentano ombreggiatura e riparo dalle intemperie.

6. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l’uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte fasce di utenza.

7. Impianti e relativi sottoservizi, oltre a perseguire il contenimento energetico, dovranno essere facilmente accessibili per le manutenzioni, e posti a distanza superiore ai 2 mt dagli apparati radicali della vegetazione presente o di progetto.

8. Nelle piazze e spazi pedonali è sempre ammissibile la realizzazione di chioschi, edicole e simili la cui localizzazione, dimensioni e caratterizzazione architettonica dovrà essere coordinata e integrata con i caratteri storici-compositivi-ambientali e con la progettazione degli spazi pubblici interessati, da definire nell’ambito del progetto dell’opera pubblica o dello specifico regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

9. Per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree di cui al presente articolo, quali “baracchine” e chioschi, sono consentiti tutti gli interventi edilizi, fatto salvo quanto stabilito al Titolo II delle presenti Norme per gli edifici manufatti di valore storico architettonico di cui all’art.34. Eventuali strutture ombreggianti e/spazi coperti per la somministrazione all’aperto sono definiti e disciplinati, nelle dimensioni e nelle caratteristiche tipologiche e materiche, nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale.

10. Le funzioni insediabili nei chioschi e baracchine esistenti e/o di nuova realizzazione sono, di norma: la somministrazione di alimenti e bevande (CD.4), la vendita al dettaglio di prodotti del tabacco di altri generi di monopolio (CD.11); eventuali ulteriori funzioni insediabili sono definite nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05