Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 55 Disposizioni generali e articolazione

1. Gli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinti ed individuati con specifico segno grafico nelle tavole 1: 2.000 “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Le aree e le attrezzature di cui al presente Titolo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, con esclusione delle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al Capo V e sono articolate nelle seguenti categorie:

• Attrezzature e servizi di interesse comune, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo II;

• Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo III;

• Infrastrutture e dotazioni verdi, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo IV;

• Infrastrutture portuali, diportistiche e vie d’acqua navigabili, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo V;

• Infrastrutture per la mobilità articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo VI.

3. In relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico e generale è consentito il mutamento tra le sottocategorie di cui al presente Titolo all’interno della medesima categoria. È altresì sempre consentito:

• il mutamento dalla categoria “Attrezzature e servizi di interesse comune” alla categoria “Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale”;

• la realizzazione di moduli abitativi per l’emergenza abitativa di cui al successivo art. 75, in conformità ai criteri localizzativi e prestazionali stabili al medesimo articolo;

• la realizzazione di moduli didattici per l’istruzione a carattere temporaneo.

Detti mutamenti di destinazione e utilizzo non costituiscono variante al Piano Operativo ma sono comunque da assoggettare a verifica di compatibilità sotto i vari profili (ambientale, paesaggistico, accessibilità e mobilità urbana, ecc.) in sede di progettazione dell’intervento. Le diposizioni del presente comma non si applicano alle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al successivo Capo V.

4. Ulteriore specificazione esemplificativa degli spazi, attrezzature ed impianti di interesse generale è contenuta al precedente Capo III Titolo I afferente alla Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

5. Le attrezzature e gli impianti privati, esistenti o di progetto, sono assimilati a dotazioni e attrezzature di interesse generale, e quindi soggette alla disciplina del presente Titolo, solo nel caso di stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni. Diversamente sono riconducibili alla categoria funzionale Direzionale e servizi privati (D) di cui al precedente art.17 o impianti e attrezzature sportive privati (TP7) di cui all’art. 118, così come disciplinati dalle presenti norme con riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale. Sono esclusi dalla necessità di convenzionamento, in quanto assimilati ad attrezzature di interesse generale e standard urbanistici ancorchè di titolarità privata, i servizi per l’istruzione (AI), servizi religiosi e di culto (Acr), servizi cimiteriali (Acim), servizi ospedalieri e sanitari (ACh).

6. Nelle aree ed immobili destinati a spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di progetto, la realizzazione degli interventi può attuarsi:

• mediante espropriazione del bene, anche contestualmente all'approvazione del progetto di opera pubblica, ai sensi del DPR 327/2001;

• in alternativa all'esproprio, mediante convenzionamento con i privati titolari al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali. Nella convenzione possono essere disciplinate le modalità di realizzazione di eventuali strutture private compatibili con lo standard, quali a titolo esemplificativo chioschi, esercizi commerciali, strutture per attività sportive. In tal caso l'intervento edilizio è attuato mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi del precedente art. 4;

• mediante sottoscrizione di accordo procedimentale, intesa o convenzionamento con altri soggetti pubblici titolari delle aree e/o degli immobili oggetto di intervento al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali.

7. Per la progettazione e realizzazione degli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Titolo devono essere rispettate le disposizioni qualitative e metodologiche di cui al successivo art.58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta strategica della sostenibilità urbana). Deve in ogni caso essere assicurata l’accessibilità di ogni tipologia di utente mediante sistemi integrati e inclusivi, secondo i principi dell’accessibilità universale. La progettazione dovrà altresì essere supportata:

• dagli elementi di conoscenza e dalle necessarie verifiche di compatibilità paesaggistica in relazione ai fattori di impatto con il contesto e con eventuali elementi da tutelare, siano essi di carattere territoriale o architettonico, in conformità alla Disciplina dei Beni Paesaggistici contenuta nell’Appendice delle presenti Norme e alla Disciplina di cui al Titolo II delle presenti Norme (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale);

• dalle necessarie verifiche di fattibilità in conformità alla disciplina di cui al Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali).

8. Fatte salve specifiche prescrizioni e limitazioni contenute nelle presenti Norme, con particolare riferimento alla disciplina di cui al Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale) al Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali), negli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Titolo di titolarità pubblica sono ammessi tutti gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione NE, previa approvazione di progetto di opera pubblica. Il relativo dimensionamento è determinato in sede di progettazione nel rispetto ed in conformità di quanto stabilito dalle presenti Norme nonché degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

9. Negli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Capo già esistenti, di titolarità privata, sono ammessi interventi di MO manutenzione ordinaria, MS manutenzione straordinaria, RRC restauro risanamento conservativo, REC ristrutturazione edilizia conservativa, RF-RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva e S sostituzione edilizia con incremento massimo della SE esistente del 10 %, previo adeguamento della convenzione che ne assicuri l'uso pubblico e le relative condizioni. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni e limitazioni specifiche per i beni di cui al Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale).

10. Nelle more di realizzazione della dotazione e infrastrutture pubbliche di nuova previsione, sugli edifici di titolarità privata sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO), di manutenzione straordinaria (MS), di restauro risanamento conservativo (RRC) senza mutamento di destinazione d’uso. Non sono comunque consentiti:

• alterazioni alla morfologia dei terreni

• realizzazione di nuove costruzioni

• depositi di merci e materiali

• realizzazione di recinzioni, se non con rete a maglia sciolta su pali in legno privi di fondazione

• eliminazione di elementi vegetali lineari (siepi, filari alberati, ecc.) o puntuali.

Art. 56 Dotazioni minime per gli standard urbanistici

1. Nelle schede normative e di indirizzo progettuale relative delle “Aree di trasformazione” di cui all’elaborato QPN.01.A, parte integrante delle presenti Norme sono quantificate le dotazioni minime di standard dovute, la cui definizione qualitativa è affidata al Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato, nel rispetto di quanto indicato nelle relative schede normative e di indirizzo progettuale. Tali dotazioni sono determinate, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal Piano Strutturale, assumendo i parametri minimi di cui al comma 2.

2. Per gli interventi di NE nuova edificazione, S sostituzione edilizia, RU ristrutturazione urbanistica non disciplinati nell’ambito delle “Aree di Trasformazione” e nelle “Aree di completamento”, comunque soggetti a Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato sulla base delle diposizioni contenute nelle presenti Norme, le dotazioni minime per gli standard urbanistici da assolvere, sono da quantificarsi secondo i seguenti parametri:

• residenza: 34 mq/abitante

• industriale e artigianale: 15 mq/100 mq ST

• commerciale all’ingrosso e depositi commerciali: 15 mq/100 mq Sf

• commerciale a dettaglio: 80 mq/100 mq SE

• turistico ricettivo: 80 mq/100 mq SE

• direzionale compreso attività di servizio private: 80 mq/100 mq SE

Ai fini del calcolo degli standard dovuti per la funzione residenziale, gli abitanti teorici insediabili sono calcolati assumendo i seguenti parametri in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strutturale:

• numero medio dei componenti il nucleo familiare: 2.15;

• dimensione media alloggio: 80 mq SE.

3. Per le zone omogenee A e B le dotazioni minime di cui al comma precedente sono ridotte in misura del 50%.

4. Per gli interventi diversi da quelli indicati al precedente comma 2, comportanti mutamento della destinazione d’uso di edifici con SE superiore a 2.000 mq., è stabilito il soddisfacimento delle dotazioni minime di cui commi precedenti in misura ridotta del 50%.

5. Fatte salve le specifiche diposizioni stabilite per le Aree di Trasformazione, in ragione del raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano del Verde (PIU Verde) e dai programmi PAESC/ADAPT di cui al Capo II del Titolo I, gli standard urbanistici da realizzare a cura del soggetto attuatore, e/o monetizzare secondo quanto stabilito al successivo articolo, sono così ripartiti:

• per le categorie funzionali commerciale al dettaglio (CD) e D direzionale: 25% a verde pubblico e 75% a parcheggio o area pedonale

• per le restanti categorie funzionali: 75% a verde pubblico, 25% a parcheggio o area pedonale.

Art. 57 Monetizzazioni

1. La “monetizzazione” consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico delle aree corrispondenti agli standard urbanistici che il soggetto attuatore deve cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard dovuti e per le sole fattispecie di seguito indicate:

• impossibilità accertata dall’Amministrazione Comunale di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare;

• qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dal Comune non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

2. L’entità della “monetizzazione” è definita, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 56, con apposito atto dall’amministrazione comunale tenendo conto del valore delle aree. In assenza del suddetto atto, quale parametro di riferimento per la monetizzazione si assume il valore delle aree oggetto di cessione, desunti sulla base dei parametri indicati dall’Osservatorio valori immobiliari (OMI).

3. Gli importi incamerati ai sensi del presente articolo sono obbligatoriamente destinati all’acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Art. 58 Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta Strategica della sostenibilità urbana

1. Il Piano Operativo, in coerenza e in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal P.S., persegue prioritariamente il miglioramento e la qualificazione delle dotazioni e dello spazio pubblico assumendo i seguenti criteri guida:

• accessibilità universale

• miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche

• diffusione dei servizi di prossimità

• coinvolgimento della comunità locale nelle azioni di trasformazione.

2. A questo fine il PO assume, quale strumento strategico di indirizzo e orientamento per la progettazione e “messa in opera” degli interventi che incidono sullo spazio pubblico, la Carta Strategica della sostenibilità urbana di cui all’elaborato QPN.01.D che è parte integrante delle presenti Norme con valenza di Linee Guida di orientamento metodologico e progettuale.

3. Le linee guida non assumono pertanto valore prescrittivo ma di orientamento e indirizzo alla progettazione e all’attuazione degli interventi incidenti sullo spazio pubblico urbano, fornendo principi, criteri, indicazioni metodologiche per orientare le scelte progettuali in ottica sostenibile, secondo la seguente articolazione per fasi:

• indagine sulle criticità e sulle opportunità dello spazio pubblico interessato, tramite definizione di un set di indicatori quali-quantitativi;

• attivazione, nelle varie fasi del processo, di canali di comunicazione della trasformazione e di momenti di partecipazione a vari livelli;

• produzione e valutazione di scenari meta-progettuali che informano le diverse fasi attuative/progettuali dell’opera pubblica (concorsi di progettazione, documenti di indirizzo alla progettazione, capitolati ecc.)

• monitoraggio degli interventi realizzati e valutazione dei risultati al fine di orientare la manutenzione e apportare correttivi in caso di necessità.

4. Le linee guida si applicano prioritariamente agli interventi promossi dal Comune e per quanto possibile dai soggetti pubblici competenti nonché dai soggetti attuatori privati, limitatamente agli interventi di cui alle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo IV) e nel territorio rurale (di cui al Titolo VII Capo IX).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05