Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 59 Aree e attrezzature per l’istruzione (AI)

1. Le aree e le attrezzature per l’istruzione, si articolano nelle seguenti dotazioni, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, con distinzione tra le dotazioni esistenti e di nuova previsione, in ragione delle prevalenti funzioni a cui assolvono:

• servizi per l’istruzione di base (AIb) comprendenti asili nido, scuole per l’infanzia, scuole elementari e medie (scuola dell’obbligo);

• servizi per l’istruzione superiore (AIs);

• servizi universitari (AIu).

2. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di scuole e sedi universitarie e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda il Piano Operativo prescrive di:

  • a) garantire l’accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
  • b) garantire la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture scolastiche e spazi aperti da realizzare prioritariamente secondo i criteri di cui all’art. 80 delle presenti Norme (parcheggi verdi);
  • c) prevedere, laddove possibile, una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area, sia ciclabili che pedonali;
  • d) favorire la connessione con la rete del trasporto pubblico;
  • e) adeguare le strutture alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica, mediante l’utilizzo di tecnologie che contemplino anche la componente vegetale (tetti e pareti verdi) e l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • f) garantire l’incremento della dotazione verde, contribuendo al consolidamento dell’Infrastruttura verde urbana secondo i criteri di cui al successivo Capo IV delle presenti Norme, anche con la messa dimora di alberature che garantiscano comfort ambientale, ombreggiatura laterale agli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;
  • g) favorire l’utilizzo dei plessi scolastici anche all’utenza esterna promuovendo gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco della giornata), con particolare riferimento a palestre e impianti sportivi annessi; a tal fine è consentito integrare la funzione propriamente scolastica/formativa con funzioni complementari e accessorie che siano con essi compatibili. Tali attività complementari/accessorie possono essere fruite anche da utenti esterni, solo se ubicati in locali con accesso autonomo dagli spazi utilizzati per la didattica.

3. Per gli interventi di nuova edificazione prevedere adeguate dotazioni di posti auto, motoclici e bici, da realizzare all’interno del sedime individuato o negli spazi pubblici collocati in prossimità dei servizi scolastici, da dimensionare sulla base delle linee e guida e normativa di settore.

4. Tra gli interventi di adeguamento o di nuova realizzazione previsti dal presente Piano Operativo assumono rilevanza strategica i seguenti interventi:

• ampliamento scuola volano Via F. Gigli nell’area individuata negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”;

• plesso scolastico di Montenero basso, così come disciplinato nella scheda normativa e di indirizzo progettuale dell’ATS.05- Parco delle Generazioni

• consolidamento del polo universitario Villa Letizia, così come disciplinato nella scheda normativa e di indirizzo progettuale dell’ATS.03- Ippodromo Caprilli.

Art. 60 Attrezzature di interesse collettivo (AC): disposizioni generali e articolazione

1. Sono aree o edifici che ospitano, o sono destinate ad ospitare, attrezzature di servizio alla città ed alla comunità, disponibili all’uso pubblico e/o comunque collettivo, accessibili a livello urbano o superiore. Le attrezzature di interesse collettivo (AC) sono articolate nelle seguenti dotazioni, così come disciplinato ai successivi articoli delle presenti Norme:

• servizi sociali e assistenziali (ACa)

• servizi ospedalieri e sanitari (ACh)

• servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi e assimilati (ACc)

• servizi religiosi ed edifici di culto (ACr)

• Aree e impianti sportivi (ACs)

• Mercati e aree mercatali (ACm)

• Uffici e sedi amministrative prevalentemente pubbliche (ACp)

• Aree e impianti tecnologici (ACt)

• Aree e impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, centri di raccolta (ACtr)

• Aree e servizi cimiteriali (ACsc)

• Aree e attrezzature militari (ACmi).

2. Sono ricomprese nella definizione di attrezzature di interesse collettivo, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento delle attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, ecc.

3. Nel caso di ampliamento o riqualificazione delle attrezzature esistenti deve essere garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.

4. All'interno delle aree destinate a servizi collettivi è possibile insediare attività complementari che siano con essi compatibili e che servano a migliorare la fruizione del servizio.

Art. 61 Servizi sociali e assistenziali (ACa)

1. Le aree per servizi sociali e assistenziali comprendono strutture esistenti o di nuova previsione destinate ad accogliere Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), rivolte ad anziani e persone non autosufficienti, ed altri servizi socio-assistenziali e per la cura alla persona, così come definiti e disciplinati dalla normativa di settore vigente; dette attrezzature comprendono, oltre agli spazi destinati alla permanenza degli ospiti, gli spazi per attività mediche, infermieristiche e riabilitative a queste complementari.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività medico/riabilitative, anche fuori sagoma, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. Detto ampliamento dovrà essere accompagnato:

• dal miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio

• dalla realizzazione di interventi di depavimentazione dei parcheggi e incremento delle dotazioni di verde

3. Gli interventi di ampliamento delle strutture esistenti non potranno superare il 50% di superficie coperta rispetto al loto fondiario del quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.

4. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

5. Tra gli interventi di adeguamento o di nuova realizzazione previsti dal presente Piano Operativo assume rilevanza strategica il Parco delle Generazioni localizzato in loc. Montenero basso, così come disciplinato nella scheda normativa relativa all’ATS 05, per il quale si prevede la complessiva riorganizzazione ed potenziamento delle strutture socio-assistenziali esistenti (Pascoli e Villa Serena), da integrare con ulteriori dotazioni di servizio per l’istruzione, l’abitare sociale e di verde pubblico da caratterizzare come parco urbano ed elemento di connessione ecologica.

Art. 62 Servizi ospedalieri e sanitari (ACh)

1. Comprendono immobili e complessi e aree, esistenti o di nuova previsione, destinati ai servizi ospedalieri, di interesse sovracomunale, e sanitari di interesse comunale, quali le Case di comunità o case della salute, così come definiti dalla normativa di settore. Dette attrezzature comprendono altresì tutte le dotazioni e i servizi integrativi.

2. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione e la qualità delle strutture sanitarie esistenti e di nuova previsione, il Piano Operativo prescrive di:

  • a) garantire l’accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
  • b) garantire la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture sanitarie e spazi aperti da realizzare secondo i criteri di cui all’art. 80 delle presenti Norme (parcheggi verdi);
  • c) prevedere, laddove possibile, una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area, sia ciclabili che pedonali;
  • d) favorire la connessione con la rete del trasporto pubblico;
  • e) adeguare le strutture alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica, mediante l’utilizzo di tecnologie che contemplino anche la componente vegetale (tetti e pareti verdi) e l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • f) garantire l’incremento della dotazione verde, contribuendo al consolidamento dell’Infrastruttura verde urbana secondo i criteri di cui al successivo Capo IV delle presenti Norme, anche con la messa dimora di alberature che garantiscano comfort ambientale, ombreggiatura laterale agli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;

3. Oltre a quanto previsto dalle discipline di settore all'interno delle aree e/o delle strutture sanitarie sono ammesse attività complementari, accessorie volte a garantire una più confortevole fruizione dei servizi, quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato.

4. L’edificazione é vincolata al rispetto delle norme riguardanti l’edilizia ospedaliera e sanitaria, oltrechè alle condizioni e prescrizioni stabilite dalle presenti Norme.

5. Il Piano Operativo, in recepimento della programmazione della competente azienda sanitaria regionale, individua le seguenti aree da destinare alla realizzazione di nuove strutture o al potenziamento/riqualificazione delle strutture esistenti così come individuate negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”:

• nuovo plesso Ospedaliero presso l’area Ex Pirelli

• case di comunità a servizio dei diversi settori urbani di riferimento.

Art. 63 Servizi culturali, dello spettacolo, ricreativi e assimilati (ACc)

1. Comprendono immobili, complessi e aree destinati ad attività culturali, museali, espositive, ricreative e sociali. Sono ammessi servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza, nonché dotazioni integrative quali spazi per la formazione la didattica.

2. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle diposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Art. 64 Servizi religiosi ed edifici di culto (ACr)

1. Le aree per i servizi religiosi comprendono, oltre alle sale di culto, gli spazi per attività funzionali o complementari.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese addizioni funzionali per attività complementari, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. Detto ampliamento è condizionato:

• al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;

• alla realizzazione di interventi di depavimentazione dei parcheggi e incremento delle dotazioni di verde.

3. Gli interventi di ampliamento o nuova edificazione di edifici per il culto e attività connesse non potranno superare il 50% di superficie coperta rispetto al loto fondiario del quale dovrà essere comunque assicurata una percentuale minima permeabile del 30%.

4. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Art. 65 Aree e impianti sportivi (ACs)

1. Dette aree comprendono attrezzature e impianti sportivi, esistenti e di nuova previsione, di varia tipologia e consistenza quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture polivalenti corrispondenti alle dotazioni di cui alla lettera c) dell’art. 3 del D.M. 1444/1968. Possono accogliere, oltre agli impianti coperti e scoperti, aree per il gioco, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili, percorsi carrabili di attraversamento.

2. Oltre a quanto previsto dalle discipline di settore per le dotazioni di servizio agli impianti per la pratica sportiva, all'interno delle aree e/o delle strutture è ammessa la realizzazione di chioschi e locali/manufatti per attività complementari di servizio che siano con essi compatibili. Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole degli impianti quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato, nonché attività di servizio quali centri fisioterapici, riabilitativi, spazi per la formazione connessi alla pratica sportiva. La scelta localizzativa e le caratteristiche di locali/chioschi deve essere adeguata al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.

3. Gli impianti sportivi dovranno attenersi a quanto previsto, in termini dimensionali e prestazionali, dai regolamenti specifici di settore e delle federazioni sportive.

4. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di attrezzature sportive e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda, è necessario garantire:

  • a) una corretta accessibilità dalla viabilità principale
  • b) realizzazione dei parcheggi nelle modalità di cui all’art.80 delle presenti Norme (parcheggi verdi)
  • c) una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area sia ciclabili che pedonali.

5. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi e degli impianti esistenti, compresi ampliamenti anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici.

6. Tra le dotazioni sportive esistenti, che richiedono di azioni/interventi integrati e coordinati di riqualificazione e valorizzazione, e/o di nuova previsione assumono rilevanza strategica le seguenti aree e impianti sportivi:

• il complesso sportivo identificabile come “cittadella dello sport”, localizzato nel quadrante urbano compreso tra Viale Nazario Sauro, Via dei Pensieri, Via Macchiavelli e Via Cattaneo, comprendente i principali impianti sportivi cittadini (stadio comunale, “campo scuola” per l’atletica, piscine comunali, campo rugby, palazzetti dello sport) per il quale si prevedono: incremento delle dotazioni di servizio, adeguamento e potenziamento degli impianti sportivi esistenti, miglioramento degli spazi esterni (parcheggi, aree di sosta) da integrare con le diverse componenti del verde ed elementi di arredo riconoscibili; a tal fine l’ambito urbano interessato, così come individuato negli elaborati “disciplina dei suoli e degli insediamenti”, è soggetto alla redazione di apposito masterplan di cui all’art.4 delle presenti Norme;

• il sistema delle attrezzature sportive e di servizio esistenti localizzate nelle aree a sud del Rio Ardenza, comprese tra la linea ferroviaria e l’insediamento residenziale di Banditella (comprendente campo pratica golf, il campo softball, campi di calcio, tennis e padel e relativi servizi), per il quale si prevede il potenziamento e la messa in rete, anche mediante implementazione delle connessioni ciclopedonali e delle infrastrutture verdi, del sistema delle attrezzature sportive e di servizio esistenti da configurare come “parco sportivo lineare”; a tal fine l’ambito urbano interessato, così come individuato negli elaborati “disciplina dei suoli e degli insediamenti”, è soggetto alla redazione di apposito masterplan di cui all’art.4 delle presenti Norme;

• la realizzazione di nuovo impianto sportivo indoor, a servizio del quartiere Scopaia-Leccia, da integrare adeguatamente con le diverse componenti del verde, e con il sistema delle connessioni ciclopedonali di quartiere, così come disciplinato nella scheda normativa e di orientamento progettuale relativa all’ATS4 (Via Spagna).

Art. 66 Mercati e aree mercatali (ACm)

1. Comprendono le strutture mercatali coperte, esistenti e di nuova previsione, nonché gli spazi pubblici (viabilità, parcheggi, piazze) deputati ad ospitare i mercati permanenti all’aperto così come disciplinati dalla vigente normativa e dal regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Al fine di favorire la fruizione e l’apertura delle strutture mercatali, esistenti e di nuova previsione, sono consentite attività complementari e di servizio.

3. Gli spazi pubblici deputati ad accogliere mercati all’aperto possono essere dotati di strutture e arredi permanenti o semipermanenti funzionali all’esercizio delle attività mercatali.

4. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento agli artt. 79 e 80 e (piazze verdi e parcheggi verdi,) di cui al presente Titolo.

Art. 67 Uffici e sedi amministrative prevalentemente pubbliche (ACp)

1. Comprendono immobili, complessi e aree destinati prevalentemente a sedi amministrative e centri direzionali e gestionali di enti, istituzioni e aziende pubbliche, nonché di associazioni/soggetti che svolgono attività e servizi di interesse pubblico, corrispondenti a quelle indicate alla lettera b) dell’art. 3 dl D.M. 1444/1968. Sono ammessi servizi connessi e complementari alle funzioni principali quali servizi di ristoro e di accoglienza.

2. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle diposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Art. 68 Aree e impianti tecnologici (ACt)

1. Dette aree comprendono gli immobili e gli impianti destinati ad attrezzature generali, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l’uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:

• Impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue;

• impianti della rete di distribuzione dell’acquedotto cittadino;

• Impianti e attrezzature per la distribuzione e produzione di energia elettrica.

2. Fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, e quanto stabilito dalla presenti Norme, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di ampliamento e di nuova edificazione di edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa di settore e delle esigenze tecniche per l’efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. La nuova edificazione èammessa nelle dimensioni necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione.

Sono inoltre ammessi:

  • - gli impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • - gli interventi necessari a garantire il miglioramento delle prestazioni ambientali, igienico- sanitarie e quelli necessari all’adeguamento degli immobili alle vigenti norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi.

Art. 69 Aree e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, centri di raccolta (ACtr)

1. Le aree per lo stoccaggio dei rifiuti sono destinate ad accogliere isole ecologiche o centri di raccolta destinati al conferimento dei rifiuti urbani differenziati, voluminosi e non, da parte dell’utenza privata.

2. Le aree di cui al comma precedente devono essere dotate di:

  • a) recinzione perimetrale
  • b) sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche
  • c) sistema di raccolta della percolazione e del lavaggio
  • d) idonei sistemi di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico (anche motorizzato)
  • e) modalità di raccolta e stoccaggio che garantiscano l’assenza di rischi per la salute l’ambiente.

3. All’interno di tali aree possono essere realizzati piccoli manufatti di servizio, per l’accettazione e il controllo della documentazione dei conferimenti, ad un solo piano f.t., da realizzare con materiali di riciclo e dotati di copertura verde. I manufatti funzionali all’attività dovranno essere demoliti alla cessazione dell’attività stessa.

4. Le aree verdi di corredo dovranno avere superficie minima pari al 40% dell’estensione dell’isola ecologica con alberature di adeguata grandezza atte a garantire la dissimulazione visiva, la mitigazione termica, acustica e atmosferica, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi pubblici e privati verdi limitrofi.

5. Le isole ecologiche e i centri di raccolta, oltre che nelle specifiche aree individuate dal presente PO, possono comunque essere collocate, su proposta dei soggetti istituzionalmente competenti e previa valutazione di compatibilità da parte del Comune, nelle aree destinate alle infrastrutture per la mobilità di cui al Capo VI senza comportare variante al Piano Operativo.

6. Le aree per il trattamento dei rifiuti sono destinate alla lavorazione e riciclo dei rifiuti urbani e degli inerti. La nuova edificazione è ammessa nelle dimensioni necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, nonché per funzioni integrative e complementari (quali spazi per la ricerca, per la formazione/didattica); sono sempre ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili;

7. Il Piano Operativo, in attuazione degli obiettivi strategici del P.S., individua in loc. Vallin dell’Aquila la previsione un polo ecologico integrato per il trattamento dei rifiuti a servizi dei territori ricompresi nell’ATO Toscana Costa, all’interno del quale dovrà essere individuata area dedicata allo stoccaggio/trattamento dei rifiuti connessi alla protezione civile comunale.

Art. 70 Aree per servizi cimiteriali e fasce di rispetto (ACsc)

1. Le aree cimiteriali comprendono gli insediamenti cimiteriali esistenti, di titolarità pubblica o privata, e le porzioni di terreno adiacenti destinate ad eventuali futuri ampliamenti;

2. All’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali ed i servizi strettamente connessi. E’ altresì consentito, nel rispetto della normativa di settore, la realizzazione di aree cimiteriali riservate alla sepoltura degli animali da affezione, ed i servizi connessi.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono individuate, con apposito segno grafico, le linee che delimitano le relative fasce di rispetto. La linea più interna individua la fascia soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 4, mentre la fascia territoriale compresa tra la linea più interna e quella più esterna è soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 5.

4. All’interno della fascia di rispetto delimitata dalla linea più interna di quelle indicate al comma 3 sono ammessi, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

• parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero. In tali spazi è ammessa l’installazione di chioschi; tali manufatti, considerati globalmente, non devono comunque superare il rapporto di copertura (Rc) del 2%, calcolato in rapporto alla superficie dell’area cimiteriale di cui al comma 1;

• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

• interventi per la riduzione del rischio idraulico;

• opere di adeguamento stradale;

• reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;

Sono altresì ammessi, ove consentiti dalle presenti Norme, e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

• giardinaggio e/o sistemazioni a verde;

• pratiche agricole e di ortoflorovivaismo (ivi comprese, nel territorio rurale, quelle aziendali);

• all’interno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al Titolo VI delle presenti norme: usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);

• attività ricreative all’aperto.

Fatta eccezione per i chioschi e manufatti sopra specificati, nelle fasce di rispetto delimitate dalla linea più interna di quelle indicate al comma 3:

• non è consentita la realizzazione e/o l’installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;

• sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VI, Capo II, purché non comportanti incremento di superficie coperta (Sc) o di volume (V).

5. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle fasce di territorio interposte tra la linea più interna e quella più esterna di quelle indicate al punto 3 sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Piano Operativo, sempreché venga preliminarmente acquisito il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (di valenza equiparabile alla riduzione della fascia di rispetto nell’area di intervento) ove si tratti di:

• costruzione di nuovi edifici (NE);

• ampliamento di edifici esistenti, mediante incremento di volume (V) e/o di superficie coperta (Sc) superiore al 10% della consistenza preesistente;

• realizzazione di parchi e giardini pubblici;

• realizzazione di parcheggi pubblici e privati;

• realizzazione di attrezzature sportive;

• volumi tecnici in muratura;

• annessi agricoli stabili;

• serre fisse.

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

Art. 71 Attrezzature militari e per l’ordine pubblico (ACmi)

1. Comprendono le dotazioni e infrastrutture esistenti riservate ai corpi militari, alle forze dell’ordine (caserme, campi di addestramento, centrali operative, ecc.), case circondariali, nonchè gli spazi per attività funzionali o complementari (alloggi, foresterie, attrezzature sportive, ecc.).

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale degli edifici e delle dotazioni esistenti, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti, e della disciplina di cui al Titolo II delle presenti norme.

3. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle diposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05