Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 6 Disposizioni generali

1. Unitamente alla Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui al successivo Capo III, concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Piano Operativo, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti, per taluni dei quali il Piano operativo stabilisce specifiche diposizioni di raccordo contenute nel presente Capo:

• Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)

• Piano comunale di protezione civile

• Piano di utilizzo degli arenili (PUA)

• Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

• Piano dell’infrastruttura Urbana Verde (PIU Verde)

• Abitare Livorno: un piano integrato per la qualità della città

• Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)/Piano Locale Di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (ADAPT)

2. Il Regolamento edilizio comunale e le altre disposizioni regolamentari comunali riferite o attinenti alla materia urbanistico-edilizia concorrono alla disciplina di gestione del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni del PO. In caso di contrasto prevalgono le previsioni e/o disposizioni contenute nel PO.

3. I piani e programmi di settore approvati dopo l’entrata in vigore del presente Piano Operativo (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti):

• sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale;

• si conformano alle previsioni del Piano Operativo ed alle presenti norme, integrandone ed articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore trattata.

In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano Strutturale e/o del Piano Operativo, questi ultimi prevalgono sui primi.

Art. 7 Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)

1. Le previsioni del PO costituiscono esito operativo e conformativo della disciplina dei suoli delle indicazioni progettuali e strategiche contenute nel PUMS, approvato con deliberazione del C.C. n. 96/2021, così come declinate nei contenuti strategici del PS;

2. Nel Piano Operativo tali previsioni si sostanziano in particolare:

• nella disciplina e nelle previsioni inerenti le Infrastrutture per mobilità di cui al Capo VI del Titolo V (Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale) delle presenti Norme;

• nella disciplina delle Aree di Trasformazione e di completamento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato, di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme, e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.A, parte integrante delle presenti Norme;

3. Il Piano operativo concorre pertanto all’attuazione degli obiettivi e delle strategie contenute nel PUMS, e nei successivi approfondimenti conoscitivi e attuativi, con particolare riferimento:

• alla razionalizzazione/gerarchizzazione della rete viabilistica e dei flussi veicolari diretti al porto (traffici merci e passeggeri) e alla città mediante la riorganizzazione dei nodi e delle infrastrutture della “viabilità di cintura” portuale;

• alla localizzazione delle “cerniere di mobilità”;

• al sistema della sosta a servizio degli insediamenti esistenti e di progetto

• alle infrastrutture per la mobilità lenta, ovvero al sistema delle reti ciclabili e ciclovie, nonché alla rete dei percorsi escursionistici.

Art. 8 Piano di protezione civile

1. Il vigente “Piano comunale di protezione civile”, ai sensi della vigente normativa regionale, costituisce parte integrante del Piano Operativo; gli aggiornamenti del Piano costituiscono variante automatica del Piano Operativo.

2. Le aree di emergenza del “Piano comunale di protezione civile” sono individuate con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e assolvono alle seguenti funzioni, così come disciplinate dal suddetto Piano: aree di attesa e assistenza per la popolazione, aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, vie di allontanamento per il rischio di maremoto, zone di atterraggio in emergenza (ZAE), aree per gli insediamenti provvisori e semipermanenti, infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza.

3. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

4. Salvo diverse disposizioni del Piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività e funzioni consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

  • a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • b) realizzazione di nuove consistenze edilizie;
  • c) depositi di merci e materiali a cielo aperto;
  • d) altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente “Piano comunale di protezione civile”.

Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico, nonché per la fruizione e riqualificazione delle attrezzature e dotazioni pubbliche. Al fine di verificare la compatibilità degli interventi su dette aree con le finalità del Piano di Protezione civile, i progetti di opera pubblica e/o i progetti edilizi proposti dai soggetti privati, sono sottoposti alla preventiva valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale.

5. Negli interventi di riqualificazione o riorganizzazione degli spazi pubblici che interessano aree di emergenza della Protezione civile devono essere previsti e allestiti gli apprestamenti necessari ad assicurarne la funzionalità per i fini stabiliti dal piano di cui al comma 1, previa valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale.

6. Qualora la realizzazione di nuove attrezzature e dotazioni di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, non risulti compatibile con la funzionalità delle aree di emergenza della protezione civile si dovranno individuare aree alternative, aventi le medesime caratteristiche e requisiti di funzionalità, previa valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale. Dette aree alternative dovranno essere realizzate e rese operative prima dell’avvio del cantiere delle nuove opere e attrezzature pubbliche.

7. In qualunque momento, per le necessità derivanti da situazioni che richiedono l’intervento della Protezione Civile, può essere allestita qualunque tipo di struttura, servizio o altra sistemazione degli edifici e dei luoghi funzionale alle attività della Protezione Civile medesima.

Art. 9 Piano di utilizzo degli arenili (PUA)

1. Le diposizioni del Piano Operativo di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, supportate e corredate dalle ricognizioni contenute nei Dossier QCD.A2.1 “Ricognizione del sistema costiero:Stabilimenti balneari e approdi”, e QCD.A2.2 “Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno”, parte integrante del Quadro conoscitivo del Piano, sostanziano la disciplina generale del Piano di Utilizzo degli Arenili di cui alla normativa regionale e nazionale vigente, con riferimento:

• agli interventi e alle funzioni ammissibili per le aree e gli immobili identificati dal Piano come stabilimenti balneari e servizi alla balneazione, identificate con apposito segno grafico negli elaborati grafici del piano e disciplinate al successivo art. 117, indifferentemente insistenti su aree del demanio marittimo, comunale o su aree di proprietà privata.

2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale implementare e dettagliare la disciplina del PUA contenuta nel Piano Operativo con riferimento a specifiche porzioni della fascia costiera approvando PUA di dettaglio con valenza di piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata;

3. I PUA di dettaglio potranno disciplinare più puntualmente, in conformità alle previsioni del Piano Operativo nonché alla disciplina delle Invarianti del Piano Strutturale e di quella di cui al Titolo II delle presenti Norme:

• il regime di utilizzo degli arenili

• la localizzazione di dotazioni di servizio alla balneazione e di supporto alle attività sportive/motorie connesse alla fruizione della costa e del mare, a carattere stagionale;

• la localizzazione di postazioni di sicurezza e sorveglianza della balneazione in attuazione del Piano di Salvamento a mare;

• le porzioni/localizzazioni di arenili potenzialmente assegnabili in regime di concessione demaniale per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e/o allo svolgimento delle attività sportive/motorie e ludiche.

Art. 10 Programma di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

1. Il Piano/Programma per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui si è dotato il Comune di Livorno costituisce atto di programmazione autonomo e distinto dal Piano Operativo, ancorchè concorra con esso a determinare il grado di accessibilità e fruibilità degli spazi urbani e delle dotazioni della città pubblica.

2. Il Piano Operativo assume dal Programma per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) la mappatura dell’accessibilità urbana contenuta nel Dossier QCD.B2, comprendente la rilevazione e classificazione delle barriere architettoniche presente nelle aree e strutture pubbliche e/o di uso pubblico relativamente ad alcuni percorsi urbani prioritari, così come identificati nell’elaborato QCD.B2.A.

3. La mappatura potrà essere aggiornata e integrata sulla base della progressiva implementazione del PEBA, ovvero degli interventi attuati e della realizzazione di nuove strutture di uso pubblico e di spazi comuni, senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

4. I tempi e le modalità di attuazione degli interventi necessari a garantire l’accessibilità alle dotazioni e agli spazi pubblici sono definiti nell’ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche.

Art. 11 Piano dell’infrastruttura urbana Verde (PIU Verde)

1. Le previsioni del PO costituiscono esito operativo e conformativo della disciplina dei suoli delle indicazioni progettuali e strategiche del Piano dell’infrastruttura urbana Verde (in breve PIU Verde), così come declinate nei contenuti strategici del PS;

2. Il Piano Operativo concorre pertanto all’attuazione degli obiettivi e delle strategie del PIU Verde, aventi incidenza sull’assetto fisico-spaziale urbano e territoriale, orientando gli interventi e le azioni di trasformazione degli assetti insediativi, nonché le regole di gestione degli insediamenti esistenti, verso il miglioramento ed il consolidamento delle infrastrutture verdi e delle prestazioni ecosistemiche dell’ambiente urbano, mediante:

• la progressiva strutturazione delle Greenway prefigurate dal PIU Verde, che si integrano con la rete della mobilità lenta (piste ciclabili, ciclovie, tracciati pedonali) individuate dal PUMS e recepite dal Piano Operativo, al cui consolidamento concorrono le diverse componenti del verde urbano ovvero: piazze verdi, parcheggi verdi, strade verdi, verde naturaliforme, verde attrezzato strategico, vede attrezzato potenziato, alberi notevoli, cool spot, hot-spot;

• l’individuazione di ambiti verdi in evoluzione, ovvero macroaree di influenza delle infrastrutture verdi, disposte a strutturare corridoio ecologici a scala territoriale nonché aree vaste di continuità ambientale ed ecologica tra i sistemi naturali che si estendono tra collina e mare;

• il perseguimento del principio del “3-30-300” improntato a criteri di prossimità e consistenza delle dotazioni arboree urbane in rapporto ad ogni abitante/cittadino.

3. Il Piano Operativo persegue e mette in opera tali azioni strategiche mediante:

• la disciplina e la localizzazione delle Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di cui al Titolo V Capo IV delle presenti Norme (Infrastrutture e dotazioni verdi);

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme) e quanto puntualmente disciplinato nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale” di cui agli elaborati QPN.01.A e QPN.01.B;

• la disciplina dei tessuti urbani di cui al Titolo VI, Capo II;

• la disciplina delle aree verdi e prevalentemente inedificati ad uso privato nel territorio urbanizzato di cui al Titolo VI, Capo IV;

• la disciplina del territorio rurale di cui al Titolo VII.

4. Per la messa in opera degli obiettivi del Piano Strutturale, del Piano del Verde nonché dei programmi PAESC-ADAPT di cui al successivo art. 13, volti all’implementazione dell’infrastruttura urbana verde e all’incremento della permeabilità dei suoli, dovrà essere predisposto specifico “piano di azione”, da recepire nella programmazione triennale delle opere pubbliche, per attuare la progressiva desigillazione e riqualificazione dei parcheggi esistenti come “parcheggi verdi”, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 delle presenti Norme.

Art. 12 Abitare Livorno: un piano integrato per la qualità della città

1. Le previsioni del PO costituiscono esito operativo e conformativo della disciplina dei suoli per le indicazioni e azioni di “Abitare Livorno: un piano integrato per la qualità della città” (in breve Abitare Livorno) che rappresenta la piattaforma programmatica con cui il Comune intende contribuire al sistema delle politiche pubbliche per la casa;

2. Il PO concorre all’attuazione degli obiettivi di Abitare Livorno aventi incidenza sull’assetto fisico-spaziale urbano e territoriale e che sono finalizzati a incrementare l’offerta abitativa sociale e i servizi all’abitare tramite le seguenti azioni:

• assunzione di criteri di flessibilità funzionale nel riutilizzo del patrimonio edilizio esistente tali da favorire l’incremento dell’offerta abitativa sociale, nelle sue diverse declinazioni e tipologie;

• previsione di nuovi interventi, comprese adeguate dotazioni di servizi integrati all’abitare e di prossimità;

• adozione di moduli abitativi standard per l’emergenza abitativa e l’individuazione di criteri localizzativi di ordine generale che ne consentano l’installazione senza necessità di ricorrere a varianti puntuali al Piano Operativo.

3. Il Piano Operativo persegue e mette in opera tali azioni mediante:

• la disciplina di cui al Titolo V, Capo III (Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale)

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.A .

• la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al successivo Capo III, così come declinata nella Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti.

Art. 13 Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)-Piano Locale Di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (ADAPT)

1. Il Piano Operativo concorre all’attuazione degli obiettivi e delle strategie contenute nei programmi PAESC e ADAPT, di cui si è dotato il Comune di Livorno, aventi incidenza sull’assetto fisico-spaziale urbano e territoriale, orientando gli interventi e le azioni di trasformazione degli assetti insediativi, nonché le regole di gestione degli insediamenti esistenti, verso il miglioramento delle prestazioni ecosistemiche, l’incremento della resilienza dell’ambiente urbano e del territorio contribuendo pertanto alla capacità di adattamento al cambiamento climatico e al contenimento dei rischi e dei danni che possono essere causati dalle alluvioni urbane.

2. Il Piano Operativo persegue e mette in opera tali azioni di mitigazione dei rischi e di adattamento, in sinergia e in raccordo con le azioni strategiche indicate dal PUMS e PIU Verde di cui ai precedenti articoli 7 e 11, mediante:

• la disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio di cui al Titolo IV;

• la disciplina e la localizzazione delle Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di cui all’art. 58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico-Carta strategica della sostenibilità urbana), e del Capo IV del Titolo V delle presenti Norme (Infrastrutture e dotazioni verdi);

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme) e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “Schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.A parte integrante alle presenti Norme;

• la disciplina del Tessuti urbani di cui al Titolo VI, Capo II;

• la disciplina delle aree verdi e prevalentemente inedificati ad uso privato nel territorio urbanizzato di cui al Titolo VI, Capo IV;

• la disciplina del Territorio rurale di cui al Titolo VII.

Art. 14 Regolamento Edilizio Comunale (REC)

1. Le Norme del PO prevalgono sulle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio comunale (REC).

2. Il REC concorre all’attuazione della disciplina e delle previsioni del presente Piano Operativo e a tal fine, oltre a quanto indicato dalla normativa statale regionale di settore, è demandata al Regolamento Edilizio comunale la definizione di specifica disciplina con riferimento a quanto stabilito puntualmente dalle presenti Norme.

3. Nel REC, ovvero con apposito regolamento comunale, si definiscono altresì le specifiche disposizioni in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), secondo quanto disposto al successivo Capo III del Titolo V (infrastrutture e dotazioni per l’Abitare Sociale).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05