Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 72 Definizioni, finalità e promozione dell’Abitare sociale

1. L’Abitare sociale, quale componente essenziale delle politiche infrastrutturali pubbliche per la casa, è costituito dalla quota parte di patrimonio residenziale disponibile e dai servizi abitativi connessi che, insieme, sono atti a contrastare le diverse forme di disagio abitativo, comprendendovi L’ERP, l’ERS e gli alloggi per l’emergenza abitativa.

2. Gli obiettivi e le azioni a sostegno dell’Abitare sociale fanno riferimento prevalente ad Abitare Livorno dal quale – oltre agli aspetti conoscitivi, di analisi e strategici assegnati al Piano Strutturale – derivano gli aspetti previsionali-conformativi affidati al Piano Operativo, sia per quanto già richiamato al precedente art. 12 delle presenti Norme, sia per quanto contenuto nelle tavole 1.2000 “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

3. Fatto salvo quanto disposto nel precedente Titolo I, Capo III (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni), al fine di privilegiare massimamente il recupero urbano e il contenimento dell’uso di nuovo suolo, nei tessuti edilizi esistenti, qualora fattibile dal punto di vista costruttivo, è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso del patrimonio verso le forme di residenza dell’Abitare sociale di cui al comma 1 ed è sempre accettata l’indifferenza funzionale all’interno delle tre categorie ERP, ERS e alloggi per l’emergenza abitativa.

Art. 73 Disposizioni specifiche per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

1. L’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) concorre all’attuazione di “Abitare Livorno” e rappresenta il sistema pubblico dei servizi abitativi sovvenzionati per dare risposta ai cittadini in condizione di grave disagio abitativo, in riferimento ai requisiti di legge per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica.

2. Nel caso di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica non riguardanti previsioni urbanistiche in aree già soggette a Piani per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP), così come individuate nelle “schede normative e di indirizzo progettuale” relative alle Aree di di Completamento (AC), questi risultano comunque subordinati alla disciplina speciale dei cosiddetti masterplan, così come regolamentati all’art. 4. delle presenti Norme. Nella fattispecie, i masterplan integrano alla loro tipica connotazione di progettazione unitaria coordinata di iniziativa pubblica anche gli obblighi di legge derivanti dalla normativa di settore per l’ERP.

3. Ai fini di cui al comma precedente, il soggetto gestore pubblico del patrimonio ERP predispone il progetto edilizio dei singoli interventi ERP sulla base dello specifico masterplan, approvato allo scopo dalla Giunta Comunale.

4. Quando non già espressamente disciplinato dal Piano Operativo, il masterplan per gli interventi ERP relativo a una specifica previsione contiene, tra l’altro:

• i profili e gli allineamenti plano altimetrici di riferimento per i singoli interventi ERP;

• l’eventuale individuazione e progettazione di massima delle parti destinate a spazi pubblici;

• l’indicazione degli usi consentiti ai piani terra degli edifici, di norma non destinabili a parcheggi coperti;

• le eventuali deroghe alle disposizioni in materia di dotazioni di parcheggi scoperti nelle aree di pertinenza degli edifici o nei locali interrati o seminterrati degli stessi, fermo restando il rispetto dei minimi previsti dalle vigenti norme in materia;

• le indicazioni sommarie di mixitè funzionale e sulle tipologie abitative, i tagli e le eventuali dotazioni quali quantitative degli alloggi ERP;

• l’indicazione di criteri progettuali volti a favorire linguaggi e tecniche costruttive proprie dell’architettura contemporanea, perseguendo la valorizzazione estetico-funzionale e la salvaguardia dei servizi ecosistemici degli spazi urbani, nonché il miglioramento dei livelli prestazionali dei singoli edifici in termini di contenimento dei consumi energetici, salubrità, comfort igrometrico, fruibilità, uso di materiali eco-sostenibili, accessibilità e sicurezza.

Art. 74 Disposizioni specifiche per l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS)

1. L’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) concorre all’attuazione di “Abitare Livorno” e, nell’ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica di Livorno, rappresenta il sistema dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento di esigenze primarie della fascia di popolazione che, pur in condizione di disagio abitativo, non possiede i requisiti sufficienti per accedere agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e che, comunque, presenta caratteri di debolezza economica, sociale e abitativa.

2. L’ERS, in forma di edilizia convenzionata, si realizza attraverso:

• unità immobiliari a uso residenziale pubbliche o private, legate a un “vincolo sociale di locazione” e a un “canone protetto”, sorrette da forme di sostegno pubblico (indifferentemente di tipo economico, finanziario, normativo/urbanistico, fiscale) e comprensive di tutte le forme di abitazione sociale, anche di quelle a carattere sperimentale e/o innovativo rivolte a specifiche categorie di popolazione quali, ad esempio, abitazioni sociali per studenti, anziani, coabitazioni con servizi condivisi;

• servizi integrati all’Abitare sociale finalizzati alla mixitè funzionale, obbligatori, che il Comune può attivare direttamente o incentivare, per i quali occorrono sistemi di gestione sociale, di management di spazi condivisi, di mediazione dei conflitti e spazi specifici, quali ad esempio: soggiorno comune, sale di incontro polivalente, cucina e sala da pranzo collettiva e locali accessori, locali per assistenza medica e/o domestica, locale controllo e vigilanza, alloggio per guardiania, sala lettura comune, sala attività motorie o fisioterapia, locale lavanderia comune; altri locali e spazi comuni appositamente progettati per favorire rapporti di comunità o per rispondere a esigenze di specifiche tipologie di utenza.

3. Ai sensi del comma precedente per “vincolo sociale di locazione” si intende un periodo di locazione a termine di almeno 15 anni; per “canone protetto” si intende il canone determinato applicando una riduzione di almeno il 10% ai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998 (cd. “canoni concordati”) in vigore al momento della stipula della convenzione relativa all’intervento.

4. Nell’ottica di introdurre un incentivo pubblico di tipo urbanistico finalizzato a sostenere lo sviluppo dell’ERS, per le Aree di Trasformazione (AT) di cui all’art.199, con capacità edificatoria uguale o maggiore a 2.000 mq di SE, viene concessa la facoltà di poter realizzare fino a un massimo del 30% di SE aggiuntiva, purché vincolata a ERS, a integrazione della SE disponibile. In ogni caso, qualora il soggetto attuatore si avvalga di tale facoltà, dovrà essere realizzata una SE minima del 10% da destinare ad alloggi ERS. Nello specifico, la SE aggiuntiva deve realizzarsi sulla quota parte di areale destinata allo scopo o, in alternativa, all’interno degli edifici di nuova edificazione, oppure oggetto di recupero, integrando la componente dell’edilizia libera con quelle dell’ERS.

5. Qualora il soggetto attuatore non si avvalga di tale facoltà è comunque dovuta, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. a) della LR 65/2014, la cessione gratuita all’Amministrazione comunale dell’areale da destinare all’ERS. A tal fine il piano attuativo o progetto unitario a cui sono soggette le AT, deve comprendere comunque anche la quota parte di ERS, ancorché non realizzata direttamente dal titolare dell’intervento. In assenza delle Regole gestionali di cui al successivo comma 8 la superficie da cedere sarà determinata nella misura del 10% della Superficie Fondiaria.

6. Nel caso il soggetto attuatore intenda esercitare la facoltà di realizzare SE aggiuntiva destinata all’ERS, alla convenzione prevista per le AT è allegato parte integrante anche il cosiddetto “Patto per l’abitare sociale” all’interno del quale il titolare dell’intervento, a conclusione del vincolo sociale di locazione, si obbliga a riconoscere al Comune un diritto di prelazione sugli alloggi ERS effettivamente realizzati, al prezzo di riscatto dell’Edilizia Residenziale Pubblica vigente a quel momento. Il “Patto per l’abitare sociale” dovrà altresì disciplinare tutti gli obblighi in capo al soggetto attuatore di cui ai precedenti commi, in ordine alla realizzazione e gestione della quota di ERS e dei relativi servizi integrativi all’abitare.

7. Qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione alla fine del periodo del vincolo sociale di locazione, il titolare dell’intervento diventa libero da condizioni e oneri derivanti dalla sottoscrizione del Patto per l’abitare sociale, se non per la differenza degli oneri concessori dovuta al Comune e determinata al momento della variazione intervenuta con lo svincolo dalla destinazione ERS a edilizia abitativa libera o ad altre destinazioni compatibili.

8. Le modalità operative per gli interventi di ERS di cui al presente articolo sono riportate in apposite Regole gestionali che costituiscono complemento al Piano Operativo nelle quali, tra l’altro, sono definiti parametri di ponderazione da applicare per la determinazione della S.E. aggiuntiva, sulla base indicativamente dei seguenti criteri:

• tipologia dell’intervento (nuova costruzione, ampliamento o trasformazione del patrimonio esistente);

• dimensione dell’intervento (piccolo, medio grande intervento);

• localizzazione dell’intervento (in base alla classificazione delle diverse “zone OMI” della città).

Le Regole gestionali sono approvate con separati atti e possono essere oggetto di aggiornamenti periodici per consentirne un puntuale adeguamento. L’aggiornamento potrà avvenire con atto di determinazione dirigenziale in caso di modifiche della modulistica, adeguamenti conseguenti a modifiche normative e per tutte le casistiche di competenza dirigenziale, oppure con atti di Giunta o Consiglio nel caso esso riguardi le competenze di tali organi. In ogni caso, fino all’approvazione delle Regole Gestionali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 4.

9. Gli interventi di ERS, realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, sono:

• esenti, nel caso di AT di riqualificazione (ATR), dal contributo concessorio ai sensi dell’art. 188, comma 1, lett. b) della LR 65/2014, in quanto opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, nell’ambito di interventi di riuso e di rigenerazione di cui all’art. 1, comma 460 della legge n. 232/2016;

• soggetti, nel caso di AT di nuovo insediamento, al solo contributo delle opere di urbanizzazione primaria, eseguite a totale cura e spese dei privati proponenti, e alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in una misura non superiore al 70%, purché si ottengano requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità dei nuovi edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’art. 191, comma della LR 65/2014.

10. È comunque sempre consentito destinare integralmente la SE di nuova previsione ad alloggi di ERS. Sono inoltre fatte salve specifiche e/o diverse disposizioni con riferimento alle Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi di cui al Capo III del Titolo VI delle presenti Norme, contenute nelle relative schede “normative e di orientamento progettuale”.

Art. 75 Disposizioni specifiche per gli alloggi destinati all’Emergenza Abitativa

1. Gli alloggi destinati all’emergenza abitativa concorrono all’attuazione di “Abitare Livorno” tramite un patrimonio abitativo a uso temporaneo, distinto dagli alloggi ERP ed ERS, e un sistema di servizi pubblici dedicati per coloro che si ritrovano in condizioni estreme e repentine di disagio abitativo.

2. Quando non definita per legge, la condizione di temporaneità negli usi degli alloggi dedicati all’emergenza abitativa è stabilita nell’apposito disciplinare o regolamento comunale; in assenza di tali diposizioni di dettaglio l’arco di tempo di permanenza negli stessi alloggi è fissato di norma in tre anni.

3. Gli interventi di nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa rappresentano una particolare categoria abitativa che fa riferimento a specifiche azioni di “Abitare Livorno” e, in particolare, al modulo abitativo LI.M.A.E, allegato alle presenti Norme (elaborato QPN.01.E). In ragione delle caratteristiche di risposta emergenziale e del fabbisogno del tempo di permanenza negli alloggi gli interventi destinati all’emergenza abitativa sono, pertanto, ispirati ai principi progettuali di alta adattabilità e flessibilità abitativa, rapidità esecutiva, reversibilità/disassemblaggio del manufatto, basso costo realizzativo rispetto ai massimali di costo per l’ERP, presenza di spazi comuni. Rispetto alla superficie minima degli alloggi residenziali stabilita all’art. 26 delle presenti Norme, la (superficie utile (Su) dei nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa può essere ridotta fino a 36 metri quadri.

4. Per gli alloggi destinati all’emergenza abitativa derivanti da patrimonio esistente il cambio di destinazione d’uso da altre forme di residenza è sempre consentito, anche in deroga alle superfici minime previste per i nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui al comma precedente.

5. Le aree destinate ad accogliere i moduli abitativi per l’emergenza abitativa di cui al precedente comma 3, sono individuate dal Piano Operativo con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli degli insediamenti”, nonché nelle Aree di Trasformazione urbana (AT) di cui all’art. 119 delle presenti Norme, cosi come disciplinato nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale”.

6. Per il soddisfacimento di contingenti e rilevanti necessità connesse all’emergenza abitativa, è’ comunque fatta salva la facoltà dell’A.C. di realizzare i moduli abitativi di cui al comma 3 nelle aree destinate ad Attrezzature e servizi di interesse generale di cui al presente Titolo V, con la sola esclusione delle aree destinate a Verde naturale e di connettività ecologica (Vn) di cui all’art. 78 delle presenti Norme, senza che ciò comporti variante al Piano Operativo, in conformità ai seguenti criteri localizzativi e prestazionali:

• facilità di accesso e prossimità alla rete del trasporto pubblico locale

• presenza o facilità di collegamento alle reti tecnologiche (rete idrica, fognaria, ecc.)

• presenza di aree a verde e parcheggi pubblici esistenti o di nuova previsione

• prossimità ai servizi integrativi all’abitare (servizi commerciali e alla persona).

La localizzazione dei moduli abitativi, e degli interventi edilizi a questi correlati, dovrà in ogni caso risultare compatibile con la Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II della presenti norme e con la Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali di cui Titolo IV.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05