Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante 1 - ATP 21-22 via Udine- approvazione del 10.03.14

Art. 25 bis - Interventi pertinenziali nel resede di riferimento di cui all'art.3

1. Tutti gli interventi pertinenziali, che comportano nuovi organismi edilizi, così come definiti dalla vigente legislazione regionale, sono ammessi laddove consentiti dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio vigente con le seguenti limitazioni:

  • - nel caso in cui la superficie permeabile del terreno sia inferiore al 25% della superficie fondiaria o comunque del resede di riferimento, sono ammesse trasformazioni edilizie che non la riducano ulteriormente;
  • - le nuove costruzioni dovranno essere localizzate in posizione defilata, in armonia con la tipologia edilizia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio principale.

2. Non dovranno essere abbattuti alberi senza che siano contestualmente sostituiti con alberi aventi caratteristiche analoghe. Fanno eccezione gli alberi monumentali, per i quali è vietato in ogni caso l'abbattimento.

3. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini.

4. Sono possibili interventi legati al recupero di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, comprendenti la loro demolizione e ricostruzione, a parità di Sul, all'interno del resede di riferimento del bene principale, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. a. il progetto di trasformazione dovrà interessare l'intero resede di riferimento;
  2. b. i volumi potranno essere riuniti in un unico corpo, separato dal corpo principale e di altezza utile interna non superiore a m 2,40.
Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16