Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 70 Prescrizioni generali

1. E' definito territorio rurale ai sensi dell'art. 57 del PS l'insieme delle aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate.

2. Il territorio rurale, comprendente le aree agricole e quelle forestali, naturali e seminaturali è considerato zona territoriale omogenea “E” ai sensi del DM 1444/1968 ed è assimilato alle aree ad esclusivo o prevalente uso agricolo o forestale di cui alla L.R. 65/2014.

3. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica del territorio rurale valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 1, nonché le seguenti prescrizioni generali:

  • - in riferimento all'art. 80 del Regolamento Forestale regionale, ove possibile dovrà essere favorito il restauro ambientale e paesaggistico, il recupero e la bonifica dei terreni agricoli soggetti a erosione, frane , dissesto o alterazioni conseguenti a fenomeni di abbandono o improprio utilizzo;
  • - ai fini della tutela del reticolo idrografico superficiale è vietato insediare depositi di materiali edili o comunque non strumentali allo svolgimento delle attività agricole aziendali;
  • - sono vietate l'asportazione e la sostituzione dello strato fertile del suolo senza la conseguente reintegrazione dello stesso. Fanno eccezione i casi connessi con il restauro ambientale;
  • - è vietato impermeabilizzare il reticolo idraulico in particolare attraverso l'uso di teli sintetici;
  • - le opere di contenimento dovranno pertanto essere effettuate con terre armate, con muretti a secco o con semplici ciglioni inerbiti con specie stabilizzanti e altro, secondo i principi propri dell'ingegneria naturalistica;
  • - la realizzazione di muri a retta in cemento armato è ammessa solo ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    • a. è dimostrata l'impossibilità tecnica dell'utilizzo dei sistemi indicati al comma 5 del presente articolo;
    • b. il progetto prevede un adeguato sistema di regimazione delle acque superficiali;
    • c. il muro è rivestito con bozze di pietra locale;
  • - nei casi in cui risulti necessario realizzare la viabilità poderale per la conduzione del fondo agricolo, questa deve avere una larghezza massima mt 3,50, deve essere completamente permeabile, utilizzando per questo terra battuta o ghiaia, e non dovrà comportare nessun rialzamento del piano di campagna naturale preesistente;
  • - non è consentita l'asfaltatura di tutte le strade bianche, ad eccezione delle strade a servizio di residenti in centri abitati o case sparse;
  • - i tracciati della viabilità storica compresi i ponti non possono essere alterati, ampliati, ivi compresi muretti di delimitazione ed accessi privati alla viabilità pubblica o poderale;
  • - fatto salvo il rispetto di quanto già previsto dagli strumenti di regolamentazione vigenti, tutti gli impianti a vivaio devono prevedere un'adeguata cortina arborea confinaria a tutela dei centri abitati, scuole, abitazioni e relative pertinenze frequentabili, che dovrà essere costituita da specie arboree e/o arbustive, capaci di mitigare gli impatti derivanti dalle attività lavorative (rumori, polveri, uso fitofarmaci e relativo effetto deriva, ecc.);
  • - non sono ammessi i volumi interrati al di fuori del perimetro della superficie coperta del fabbricato, salvo quanto previsto nelle aree specifiche dalle presenti norme e fatti salvi gli interventi nei resedi di riferimento delle residenze e delle sedi di centri aziendali;
  • - vani tecnici e reti tecnologiche sotterranee (acquedotti, fogne, gasdotti, linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento delle stesse) dovranno essere realizzate:
    • a. evitando di interrompere o alterare il reticolo di deflusso delle acque superficiali
    • b. evitando di danneggiare gli apparati radicali o sostituendo, in caso di impossibilità, le piante danneggiate con esemplari analoghi
    • c. ripristinando lo strato fertile del suolo e la precedente condizione dello stato dei luoghi;
  • - la manutenzione della viabilità poderale, della viabilità pubblica e delle relative opere accessorie (fosse, scarpate, etc.) è obbligatoria.

4. Le aziende agricole possono realizzare impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

5. Tali impianti, per motivi paesaggistici e ambientali, non dovranno comportare impermeabilizzazioni del suolo ulteriori rispetto all'esistente; potranno essere installati con modalità tali da interessare esclusivamente coperture di fabbricati aziendali, piazzali, superficie agricola utilizzabile per impianti a vasetteria, serre e tettoie, nel rispetto degli indirizzi della Regione Toscana.

6. Non è ammessa, la realizzazione di impianti né sui terreni coltivati né sugli incolti.

7. Soggetti diversi dalle aziende agricole potranno installare impianti fotovoltaici, nel rispetto della normativa regionale, delle norme del presente RU e del Regolamento Edilizio anche nel resede di riferimento esclusivamente per il fabbisogno delle costruzioni esistenti.

8. Le superfici a vasetteria censite al di fuori delle Aree agricole specializzate di pianura potranno ospitare i suddetti impianti per la produzione di energie rinnovabili solo nei termini e nei limiti in cui è consentita la permanenza delle superfici a vasetteria ai sensi dell'art. 71 delle presenti norme.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16