Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Aggiornamento NTA Art. 24/38- approvazione del 18.09.23 (vigente)

Art. 66 Aree ferroviarie

1. Sono aree destinate alle sedi ferroviarie, ai relativi servizi, impianti e ampliamenti con esclusione di nuovi insediamenti residenziali.

2. Le aree ferroviarie sono affiancate da fasce di rispetto nella misura stabilita dalla normativa statale ad esse riferita.

3. Sono individuate con appositi simboli le seguenti attrezzature specifiche:

  • - SFC, la stazione ferroviaria centrale;
  • - FF, altre fermate ferroviarie e stazioni dismesse.

4. Per queste attrezzature potranno essere elaborati, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, progetti di riqualificazione che prevedano aree di parcheggio, aree a verde e eventuali attrezzature di interesse pubblico e per lo sviluppo economico e turistico-ricettivo nei fabbricati esistenti.

5. Per la linea ferroviaria Porrettana in particolare, potrà essere elaborato un progetto generale di rilancio dell'infrastruttura, che concorra alla valorizzazione culturale e turistica della montagna e dei suoi insediamenti e contemperi le esigenze di mobilità Est/Ovest della città ed in particolare del Viale Adua.

Ultima modifica 17.03.2022 - 12:16