Norme Tecniche di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 15 aree destinate a spettacolo temporaneo - generalità

Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate dall'art. 16, devono svolgersi in accordo a quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento (iter semplificato), qualora non siano comportino il superamento dei limiti individuati dall'art. 17.

Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti previsti all'art. 17, ovvero si svolgono in aree diverse da quelle di cui all'art. 16, queste sono sottoposte ad autorizzazione secondo quanto previsto dal successivo art. 19 (iter ordinario).

In ogni caso, il Comune registra le deroghe rilasciate su apposito registro. Qualora, inoltre, si applichi l'iter ordinario (art. 19) il Comune deve acquisire parere dalla ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.