Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 42.2 Fattibilità idraulica

1 Fattibilità senza particolari limitazioni (classe 1): si attribuisce agli interventi di manutenzione ordinaria ed a tutti gli interventi ricadenti in aree a pericolosità irrilevante. Nel primo caso, indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità dei luoghi questa tipologia di intervento, evidentemente da attuare su manufatti esistenti, non produce alcun tipo di impatto se non quello di migliorare la funzionalità degli stessi; nel secondo caso le aree oggetto di intervento sono quelle collinari e, in ogni caso, morfologicamente esterne alle zone entro le quali si sviluppano le dinamiche fluviali.

2 Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto (classe 2): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi dal R.U., ad esclusione degli interventi di "Manutenzione ordinaria" sia ricadenti in aree che storicamente non hanno subito allagamenti e che, al contempo, sono morfologicamente poste ad una quota altimetrica superiore di due metri rispetto alla quota del ciglio di sponda e/o del piede dell'argine del corso d'acqua limitrofo, sia in classe 3 di pericolosità in quanto la tipologia degli stessi non crea un impatto rilevante sulle problematiche idrauliche eventualmente presenti (interventi di Restauro e di risanamento conservativo). Per la realizzazione di tutti gli interventi così classificati sarà sufficiente, oltre alle normali indagini geognostiche previste dal D.M.11/3/88, valutare la necessità di adottare eventuali soluzioni progettuali volte al mantenimento della funzionalità idraulica del luogo rispetto all'efficienza della rete di drenaggio ed alle condizioni di permeabilità del suolo.

3 Fattibilità condizionata (classe 3): si attribuisce a tutti gli interventi ammessi dal RU (a patire dalla "Ristrutturazione edilizia") che ricadono all'interno di aree caratterizzate da una pericolosità idraulica tale da dover valutare attentamente il rischio che ne può derivare. In queste aree gli interventi previsti dovranno essere supportati da valutazioni di carattere idrologico-idraulico volte a individuare le corrette modalità di attuazione per non interagire negativamente con lo specifico contesto idrogeomorfologico. Gli esiti di questi studi dovranno mettere in luce, inoltre, la necessità di dotare il progetto del nuovo intervento di specifiche opere di regimazione idraulica che oltre a consentire l'attuazione dello stesso in condizioni di sicurezza, non aggravino le condizioni di pericolosità idraulica già rilevate e/o ne procurino di nuove nelle aree limitrofe.

4 Per il fondovalle del Bisenzio lo specifico studio idrologico-idraulico di cui all'art.1 comma h, individua i tratti arginali che possono essere rialzati per il superamento delle condizioni di rischio idraulico riferibili ad una piena con un tempo di ritorno duecentennale. Gli esiti di tale studio superano le norme di salvaguardia relative all'ambito A2 di cui all'art.10 comma 3 delle NTA del PS.

5 Gli interventi strutturali sulle arginature per la messa in sicurezza preventiva delle aree soggette ad allagamento potranno essere realizzati a condizione che non si creino situazioni di aggravio della pericolosità idraulica a valle degli stessi interventi. A questo scopo si potranno utilizzare le aree contigue all'alveo fluviale già individuate, in via preliminare, nello stesso studio idraulico.

6 Poiché lo studio idrologico-idraulico sul Bisenzio, oltre a definire le opere strutturali da realizzare per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza idraulica, individua anche le altezze idrometriche relative ad una piena duecentennale, il battente idraulico che può venire a crearsi in una determinata zona potrà essere valutato mediante un rilievo topografico di dettaglio riferito alla CTR in scala 1:2.000. In questo modo, valutata preliminarmente la possibilità o meno di procedere al rialzamento degli argini, sarà possibile realizzare gli interventi previsti dal RU in condizioni di sicurezza idraulica anche adottando soluzioni progettuali di tipo passivo rispetto al battente idrico atteso. Tali soluzioni potranno prevedere il rialzamento del piano di campagna fino ad una quota di sicurezza calcolata aggiungendo almeno 30 centimetri alla quota del battente idrico atteso per un evento di piena duecentennale, a condizione di attuare, contestualmente al rialzamento del piano di campagna, adeguate misure compensative finalizzate al non aggravio del carico idraulico nelle aree circostanti.

7 La realizzazione dei piani interrati è, in via generale, da evitare. Nei casi in cui si rilevi la necessità di ricorrere alla realizzazione di piani interrati e/o seminterrati per il rispetto degli standard urbanistici, tali strutture potranno essere adibite ad uso esclusivo di autorimessa. In ogni caso, la quota di ingresso delle rampe di accesso ai piano interrati e/o seminterrati dovrà essere posta almeno 30 centimetri al di sopra del battente idraulico atteso per un evento di piena duecentennale senza creare un aggravio del carico idraulico nelle zone circostanti.