Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41quater Criteri di fattibilità in relazione alla problematiche idrauliche

1 F4 - Fattibilità limitata:

  • - nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni, così come individuate nella "Carta della pericolosità idraulica" (Tav. 8), non è consentito altro che la realizzazione di nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura.
  • - Gli interventi previsti nelle aree del fondovalle del Bisenzio soggette alle piene trentennali e duecentennali (pericolosità I.3 e I.4), così come risultano dallo specifico studio idrologico-idraulico, sono classificati in grado F.4 in quanto limitati alla preventiva realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto alla piena duecentennale che non aumentino il livello di rischio in altre aree circostanti e/o a valle.
  • - Tali interventi dovranno essere dimensionati in base agli esiti dello studio idrologico-idraulico che individua le altezze d'acqua raggiunte dalla piena duecentennale nelle diverse sezioni idrauliche del fiume ed i tratti arginali che potranno essere rialzati per una difesa attiva dell'area di intervento.
  • - In particolare la realizzazione degli interventi che possono avere una relazione con le problematiche idrauliche possono essere realizzati alle seguenti condizioni:
    • • dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone ed i beni mediante il rialzamento del piano di campagna al di sopra del battente idraulico previsto nell'area di intervento;
    • • dimostrazione mediante la realizzazione di adeguatre opere di compensazione che gli interventi di rialzamento non determinano aumento delle pericolosità in altre aree circostanti;
    • • rialzamento di tratti arginali con contestuale realizzazione di opere di compensazione in alveo per i volumi d'acqua di esondazione che rimarrebbero confinati nel corso d'acqua.
  • - Gli interventi strutturali sulle arginature per la messa in sicurezza preventiva delle aree soggette ad allagamento potranno essere realizzati a condizione che non si creino situazioni di aggravio della pericolosità idraulica a valle degli stessi interventi. A questo scopo si potranno utilizzare le aree contigue all'alveo fluviale già individuate, in via preliminare, nello stesso studio idraulico.
  • - Poiché lo studio idrologico-idraulico sul Bisenzio, oltre a definire le opere strutturali da realizzare per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza idraulica, individua anche le altezze idrometriche relative ad una piena duecentennale, il battente idraulico che può venire a crearsi in una determinata zona potrà essere valutato mediante un rilievo topografico di dettaglio riferito alla CTR in scala 1:2.000. In questo modo, valutata preliminarmente la possibilità o meno di procedere al rialzamento degli argini, sarà possibile realizzare gli interventi previsti dal R.U. in condizioni di sicurezza idraulica anche adottando soluzioni progettuali di tipo passivo rispetto al battente idrico atteso.
  • - Tali soluzioni potranno prevedere il rialzamento del piano di campagna fino ad una quota di sicurezza calcolata aggiungendo almeno 30 centimetri alla quota del battente idrico atteso per un evento di piena duecentennale, a condizione di attuare, contestualmente al rialzamento del piano di campagna, adeguate misure compensative finalizzate al non aggravio del carico idraulico nelle aree circostanti.
  • - La realizzazione dei piani interrati è, in via generale, da evitare. Nei casi in cui si rilevi la necessità di ricorrere alla realizzazione di piani interrati e/o seminterrati per il rispetto degli standard urbanistici, tali strutture potranno essere adibite ad uso esclusivo di autorimessa. In ogni caso, la quota di ingresso delle rampe di accesso ai piano interrati e/o seminterrati dovrà essere posta almeno 30 centimetri al di sopra del battente idraulico atteso per un evento di piena duecentennale senza creare un aggravio del carico idraulico nelle zone circostanti.
  • - Fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità.
  • - Per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni.

2 F3 – Fattibilità condizionata:

Gli interventi previsti nelle aree classificate in pericolosità I.3, mediante criteri storico-morfologici, che possono avere una relazione con le problematiche idrauliche, ad esclusione, quindi, di quelli relativi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria - laddove non si prospetti un ampliamento – ed il risanamento conservativo, sono classificati in grado di fattibilità F.3. La realizzazione dei suddetti interventi è condizionata alla messa in sicurezza idraulica, rispetto ad eventi con tempo di ritorno duecentennale definiti sulla base di studi idrologici e idraulici di dettaglio del tratto di ijnteresse, anche mediante opere di autosicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
  • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;

della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni.

3 F2 – Fattibilità con normali vincoli:

per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

4 F1 – Fattibilità senza particolari limitazioni:

l'attuazione degli interventi previsti non necessita di verifiche idrauliche.