Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5.4 Addizioni volumetriche

1 Le addizioni volumetriche si configurano in aggiunte agli organismi edilizi esistenti senza presentare le caratteristiche specificate all'articolo precedente.

2 Le addizioni volumetrichee nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti devono:

  • a) essere collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • b) rispettare i limiti e parametri fissati dal Regolamento Urbanistico e dal Regolamento Edilizio.

3 Le addizioni volumetriche nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti possono: a) comportare l'eventuale modifica della destinazione d'uso della/e unità immobiliari/e di riferimento; b) comportare la formazione di nuove unità immobiliari, all'interno di un progetto che coivolga la/le unità edilizia/e originaria.

4 Le addizioni volumetriche nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti devono:

  1. a) mantenere necessariamente una relazione funzionale di carattere stabile con l'unità immobiliare di riferimento (ad eccezione del rialzamento del sottotetto);
  2. b) non costituire esse stesse od unite ad altre quote di addizioni volumetriche, nuove unità immobiliari staccate ed autonome e né essere cumulate al fine di ottenere unità immobiliari a se stanti anche se contigue all'edificio principale (ad eccezione del rialzamento del sottotetto);

5 Le addizioni volumetriche sono le seguenti:

  1. a) ampliamento di 30 mq. di Slp ;
  2. b) ampliamento una tantum quantificato nelle singole UTOE per le ulteriori articolazioni della classe R3a.n.
  3. c) ampliamento tramite rialzamento del sottotetto anche con realizzazione di una volumetria superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.

6 Si configurano addizioni volumetriche anche gli incrementi volumetrici di cui all'art. 5.3, comma 4 qualora si verifichino le condizioni di cui al precedente comma 3. Rimane comunque fermo quanto prescritto al comma 3 dell'art. 5.3 lettere a), b) ed e).

7 Le addizioni volumetriche descritte al presente articolo e secondo quanto previsto ai Titoli V e VI delle presenti norme, non sono cumulabili con le addizioni funzionali di cui all'art. 5.3 comma 4 e sono concesse una sola volta dall'approvazione del Regolamento Urbanistico agli edifici esistenti. Le addizioni volumetriche non sono applicabili agli edifici esistenti originati e sottoposti a Piani Attuativi e Progetti Unitari di Massima.

8 Le addizioni volumetriche di cui al comma 5 a) si intendono riferite alle unità edilizie principali esistenti alla data di adozione del RU. Le addizioni volumetriche descritte al comma 5 b) sono riferite all'intero edificio. Rimane fermo quanto previsto dal Titolo V e VI delle presenti norme.

9 Sono considerati interventi di addizione volumetrica gli interventi descritti all'art. 5.5 qualora comportino la realizzazione di una volumetria fuori terra o interrata superiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento.