Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 13 Aree di rispetto

1 Le fasce di rispetto sono aree a protezione di elementi sensibili, infrastrutturali, tecnologici e di servizio, nelle quali le trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposte a disciplina specifica. Le fasce di rispetto del presente articolo, per quanto non direttamente riportato, sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

2 Aree di rispetto stradale

Le fasce di rispetto delle strade al di fuori dei perimetri dei centri abitati (ai sensi del Codice della Strada) sono quelle previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) per le diverse categorie. Il sistema della mobilità esistente e di progetto che interessa il territorio comunale è così classificato:

  • - strade extraurbane secondarie (tipo C);
  • - strade locali (tipo F).

Le distanze da rispettare sono le seguenti:

  1. a) Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "C", da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizioni funzionali e addizione volumetriche, non può essere inferiore a 30 m per lato, misurata dal confine stradale così come definito dal DPR 495/1992 e dal DM 05/11/2001. Sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti;
  2. b) Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "F", ad eccezione delle strade vicinali (strade private di uso pubblico) da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizioni funzionali e addizione volumetriche, non può essere inferiore a 20 m per lato, misurata dal confine stradale così come definito dal DPR 495/1992 e dal DM 05/11/2001. Sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti;
  3. c) Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "F", vicinali, da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizioni funzionali e addizione volumetriche, non può essere inferiore a 10 m per lato, misurata dal confine stradale così come definito dal DPR 495/1992 e dal DM 05/11/2001.
    Sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti;
  4. d) All'interno dei centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "C" e "F" è specificatamente disciplinata dal RU e dal RE.

3 Aree di rispetto delle linee ferroviarie

Le fasce di rispetto da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e addizioni volumetriche non può essere inferiore a m 30 per lato misurati dalla rotaia più vicina all'area d'intervento, salvo autorizzazione dell'Ente FFSS. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sono sottoposti alla preventiva a utorizzazione dell'Ente FFSS.

4 Aree di rispetto lungo i corsi d'acqua

In riferimento all'art. 10 comma 3 delle NTA del PS e alla Tavola "Vincoli" del PS vengono individuati gli ambiti relativi ai corsi d'acqua sui quali si applicano le seguenti limitazioni. In prossimità dei principali corsi d'acqua o comunque fino ad un minimo di ml. 10,00 dal piede dell'argine è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione e di infrastruttura anche a carattere precario, comprese le recinzioni, le attività inquinanti, lo scarico di rifiuti, sia solidi che liquidi non depurati secondo le norme vigenti. Sono, altresì, consentite recinzioni non infisse stabilmente al suolo e che consentano il deflusso delle acque. In tutti i casi in cui sia prevista la demolizione con ricostruzione di edifici posti a distanza inferiore di ml. 10,00 dai corsi d'acqua, si prescrive il rispetto di tale distanza nella successiva ricostruzione, ai sensi del RD 523/1904 e dell'Art. 10 delle NTA del PS. Gli scarichi esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alla sopraddetta disposizione.

5 Aree di rispetto cimiteriale

Le aree di rispetto cimiteriale sono indicate con specifico simbolo nelle Tavole del RU. In tali aree l'edificazione è permessa nei limiti indicati dal RD n. 1265/34. Per gli edifici esistenti, ai sensi del RD n. 1265/34, sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ristrutturazione edilizia (art. 5.2, comma 2);
  • - addizioni funzionali e volumetriche, previste per le varie classi residenziali e limitate fino ad un massimo del 10% della Slp esistente;
  • - sostituzione edilizia, anche in altra posizione purché la distanza dal cimitero della nuova costruzione non sia inferiore a quella esistente.

L'AC potrà consentire in tali aree, previo parere della ASL, la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e impianti tecnologici se non in contrasto con le vigenti normative sanitarie e con i criteri del rispetto dovuto ai luoghi. Il Consiglio Comunale può approvare ampliamenti dei cimiteri esistenti, previo parere favorevole della ASL, all'interno dell'area di rispetto, purché non oltre il limite di 50 metri, quando non sia possibile provvedere altrimenti o il cimitero sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, fiumi, dislivelli naturali, ponti, ferrovia.