Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5.2 Interventi di adeguamento e riqualificazione: ristrutturazione edilizia

1 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2 Sono interventi di Ristrutturazione Edilizia:

  1. a) la riorganizzazione funzionale e distributiva degli organismi edilizi, con aumento di Su e Snr, nell'ambito dell'involucro edilizio esistente, con modifiche agli elementi strutturali e non. Gli interventi potranno prevedere:
    1. 1) la riorganizzazione dei collegamenti orizzontali e verticali, dei corpi scala, dei servizi e della distribuzione interna;
    2. 2) il consolidamento, la demolizione e ricostruzione delle strutture di fondazione, orizzontali, verticali, di copertura e delle strutture di collegamento verticale, compresa la traslazione dei solai e fino allo svuotamento parziale o totale del fabbricato;
    3. 3) la realizzazione sui fronti dell'edificio di nuove aperture e la modifica di quelle esistenti;
    4. 4) la realizzazione di terrazze nelle falde della copertura;
    5. 5) la realizzazione di soppalchi, di elementi di collegamento verticale interno ed ogni altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
    6. 6) la realizzazione di balconi e terrazzi anche in aggetto ed ogni altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
    7. 7) demolizione, rifacimento, consolidamento e realizzazione di elementi di collegamento verticale riguardanti l'intero edificio (scale, rampe, vani montacarichi e vani ascensori);
  2. b) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, nel rispetto delle specifiche previsioni del RU;
  3. c) la modificazione del numero delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti;
  4. d) interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  5. e) interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi, anche tramite l'adeguamento delle altezze interne dei vani e la formazione di nuove aperture sui fronti secondari e/o finalizzati al recupero residenziale, o per altra destinazione di volta in volta specificata, di volumi diversamente utilizzati purché compatibili con tali destinazioni;

3 Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, con materiali analoghi, nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Solo per oggettivi motivi di interesse pubblico, la ricostruzione potrà essere realizzata in posizione diversa dall'attuale.

4 Interventi di ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi.

La ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi comporta l'applicazione di quanto illustrato al comma 2 a). La ristrutturazione edilizia per gli edifici produttivi può inoltre comportare:

  1. a) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, nel rispetto delle specifiche previsioni del RU;
  2. b) la modificazione del numero delle unità immobiliari con frazionamenti e accorpamenti;
  3. c) interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  4. d) la realizzazione di scantinati e/o volumi tecnici interrati o seminterrati sotto la proiezione degli edifici;
  5. e) trasformazione di volumi tecnici legittimi dismessi in volumetrie effettive, ottenuta mediante interventi comportanti creazione di nuova Slp ;
  6. f) modificazione del livello di calpestio esterno degli edifici e adeguamento dell'altezza esterna degli edifici produttivi al fine di rendere fruibili vani interrati e seminterrati esistenti.

5 Gli interventi di cui al comma 2 e 4 sono cumulabili, nel rispetto delle rispettive classi funzionali.

6 Gli interventi ammessi per ogni singola classe e sottoclasse di edifici sono esplicitati al Titolo V e Titolo VI delle presenti norme.

7 Sono considerati interventi ristrutturazione edilizia gli interventi descritti all'art. 5.3 e la realizzazione di interventi pertinenziali nel caso in cui sia realizzata una volumetria fuori terra o interrata inferiore al 20% del volume (V) dell'edificio principale di riferimento così come stabiliti dall'art. 5.5.

8 Gli interventi di ristrutturazione edilizia e le opere ad essi correlate sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni dei Titolo V e VI delle presenti norme, nonché alle specifiche prescrizioni e/o limitazioni eventualmente contenute negli altri Titoli e nei relativi allegati in caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.