Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 5.3 Addizioni funzionali

1 Le addizioni funzionali in via generale sono consentite nelle aree nelle quali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto comunque di quanto prescritto dal Titolo V e dal Titolo VI delle presenti norme.

2 Le addizioni funzionali sono finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento dell'unità immobiliare di riferimento, anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità e il raggiungimento degli standard minimi richiesti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria. Le addizioni funzionali consentono esclusivamente la realizzazione di aggiunte agli organismi edilizi esistenti.

3 Le addizioni funzionali nel rispetto di quanto esplicitato ai commi precedenti devono:

  1. a) essere collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  2. b) mantenere una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento;
  3. c) non essere finalizzate alla modifica contestuale della destinazione d'uso dell'unità immobiliare di riferimento;
  4. d) non essere finalizzate alla formazione contestuale di nuove unità immobiliari, né risultino per caratteristiche dimensionali e configurazione evidentemente determinanti per tale scopo;
  5. e) non essere suscettibili di utilizzo autonomo, né di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene.

4 Le addizioni funzionali si configurano attraverso i seguenti incrementi volumetrici:

  1. a) la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore anche in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  2. b) la realizzazione di servizi igienici;
  3. c) il rialzamento del sottotetto;
  4. d) chiusura di terrazze e logge.

4bis Le addizioni funzionali di cui al comma 4) lettera b) sono consentite anche per edifici con destinazioni d'uso diverse dalla residenza e situati nelle aree della residenza. Valgono le disposizioni previste al comma 3) con la prescrizione della collocazione in aderenza.

5 Sono considerate addizioni funzionali anche la realizzazione di portici in aderenza all'edificio principale. Per questo specifico intervento non valgono le disposizioni previste dal comma 3 c) e d) del presente articolo.

6 Le addizioni funzionali descritte al comma 4) e al comma 5) sono cumulabili, semprechè non si preveda la chiusura di logge e la realizzazione di portici. Le addizioni funzionali descritte al comma 4) non sono cumulabili con le addizioni volumetriche. Esse sono applicate agli edifici esistenti e sono concesse una sola volta dall'approvazione del Regolamento Urbanistico. Le addizioni funzionali non sono a pplicabili agli edifici esistenti originati e facenti parte di Piani Attuativi e Progetti Unitari di Massima ancora vigenti. Viene fatto salvo quanto indicato ai Titoli V e VI delle presenti norme.

7 Le addizioni funzionali descritte al presente articolo si intendono riferite alle unità edilizie principali esistenti alla data di adozione del RU. Rimane fermo quanto previsto dal Titolo V e VI delle presenti norme.

8 Sono considerati interventi di addizioni funzionali gli interventi necessari all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili in deroga agli indici urbanistici.