Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 101 Discipline generali di tutela
1. Il territorio rurale comprende le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola, che sono soggette all'applicazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/05 e s.m.i. e per le quali il presente RU specifica le discipline relative alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie necessarie allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse.
2. In coerenza con il Piano Strutturale, le trasformazioni e le utilizzazioni nel territorio rurale devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:
- delle aree di rilevante valore paesaggistico;
- degli assetti poderali; dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
- delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino precedenti assetti morfologici e di proprietà;
- delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
- degli individui vegetali, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.
3. All'interno del territorio rurale, ove si riconoscono, anche se non censiti, vanno mantenuti in essere nei loro caratteri formali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:
- le parti con sistemazioni agrarie storiche, in cui sono visibili e sufficientemente conservate sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole, effettuate secondo tecniche tradizionali;
- i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra, murati o a secco, nel loro stato di consistenza formale e funzionale ed i ciglionamenti;
- la viabilità storica, campestre, i sentieri e le caratteristiche planoaltimetriche dei percorsi;
- le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
- caratteristiche planoaltimetriche generali delle sistemazioni;
- le siepi e le alberature segnaletiche.
Qualora tali elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A., dovrà esserne data dettagliata descrizione.