Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 120 Criteri di inserimento e documentazione per gli annessi che non richiedono PAPMAA

1. La realizzazione e l'installazione degli annessi e manufatti di cui al precedente Artt. 117, 118,119 deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

  • i terreni interessati non devono derivare da trasferimento parziale di fondi dalla data di adozione del PS o comprendere particelle già impiegate per il raggiungimento della superficie fondiaria minima;
  • le aree di trasformazione devono essere all'esterno delle aree di pertinenza paesistica dei BSA e che non interessare tessuti agrari a maglia fitta;
  • l'intervento deve utilizzare infrastrutture esistenti e non deve comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi; si dovrà altresì garantire un elevato livello di integrazione con le preesistenze ed il paesaggio, evitando la rimozione di eventuali alberature esistenti;
  • nella localizzazione dei manufatti si dovrà favorire l'aggregazione agli edifici già presenti e disponendoli sul terreno nel rispetto della morfologia dello stesso. In particolare:

• gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistenti evitando l'apertura di nuovi percorsi;

• la localizzazione dell'annesso deve favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti, anche se su proprietà contermini;

  • è vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere e consistenti opere di variazione delle quote naturali del terreno; è consentita la recinzione delle aree contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare;
  • nel fondo non devono essere presenti altri annessi agricoli; la loro realizzazione è subordinata alla demolizione di manufatti precari e incongrui eventualmente presenti nei fondi e alla rimozione di materiali non necessari alla sistemazione e al mantenimento delle coltivazioni;
  • non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale; l'approvvigionamento idrico deve essere eventualmente previsto con opere di presa, pozzi, serbatoi, autonomi;
  • gli annessi e manufatti non devono avere impianti, ad eccezione che per quello elettrico, né dotazioni, che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo; in nessun caso sarà ammissibile il loro recupero per finalità abitative o per destinazioni diverse da quella agricola;
  • non sono consentiti ulteriori volumi interrati, servizi igienici e volumi tecnici;
  • gli annessi e manufatti non possono essere ampliati ai sensi della normativa vigente, essere oggetto di sanatoria per usi e durate diverse da quelle autorizzate, costituire volume conteggiato negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di riorganizzazione del patrimonio edilizio aziendale, richiesta a qualsiasi titolo e quale che sia la destinazione d'uso di progetto.

2. La documentazione per il conseguimento del titolo abilitativo per gli annessi e manufatti di cui al precedente art. 117 e 118 è presentata dal proprietario del fondo o da chi ne abbia titolo. In tale documentazione sono indicate:

  • a) la sussistenza delle superfici fondiarie minime che concorrono al dimensionamento dell'annesso;
  • b) la necessità della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività agricola prevista;
  • c) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
  • c) la verifica della conformità dell'intervento alla LR 1/2005, al presente regolamento urbanistico, nonché alle altre disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

3. La comunicazione relativa alla realizzazione o al mantenimento dei manufatti e delle serre temporanee, Categoria 3, di cui al comma 2, se non altrimenti specificato, è biennale, rinnovabile. Dietro adeguata motivazione da valutare a cura dell'amministrazione può avere durata diversa da quella biennale e comunque fino al massimo di 4 anni.

4. Sono consentiti inoltre interventi di ristrutturazione e sostituzione dei piccoli annessi legittimati, già esistenti, così da poterli accorpare in un'unica struttura all'interno del fondo, così come disciplinato al precedente Art. 117 e 118.