Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 23 Intervento diretto convenzionato (IC)

1. L'intervento diretto convenzionato (IC), nei casi previsti dal presente RU, costituisce una forma particolare di intervento diretto che richiede un adeguato coordinamento della progettazione e comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente.

2. Nelle aree soggette a intervento diretto convenzionato, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'approvazione, nello stesso atto da parte del Comune, di un progetto unitario esteso all'intero perimetro previsto e di uno schema di convenzione finalizzata a disciplinare le opere o i benefici pubblici correlati all'intervento ed avente gli stessi contenuti di cui al successivo art. 24, comma 4, lettera s. In alternativa alla cessione di aree e/alla realizzazione delle opere, nell'accertata impossibilità di ottemperare a quanto previsto nella scheda, si potrà procedere versando oneri aggiuntivi (monetizzazione), con le procedure previste da apposita norma del regolamento edilizio.

3. In sede di elaborazione del progetto unitario, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette indicazioni grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi reali di suddivisione senza che questo comporti variante al Regolamento Urbanistico.

4. Le Schede di indirizzo degli IC, di cui all'Allegato 1 delle presenti norme, debbono intendersi come schemi di indirizzo preferenziali, soggetti a possibilità di miglioramento in sede di procedura di approvazione dello specifico intervento.