Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 77 Condizioni di fattibilità geologica

1. Fattibilità limitata (F4)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica limitata sono attuabili solo a seguito della preventiva realizzazione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei dissesti individuati.

L'eventuale attuazione di interventi a fattibilità limitata ad oggi non previsti dal Regolamento Urbanistico è subordinata al rispetto dei criteri generali di fattibilità di cui al punto 3.2.1. delle Direttive allegate al DPGR.n.53/R/11.

2. Fattibilità condizionata (F3)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica condizionata sono attuabili solo a seguito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità da elaborare a livello di Piano attuativo o, in sua assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. Questi ultimi devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza. In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto. L'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati.

3. Fattibilità con normali vincoli (F2)

Le previsioni soggette a fattibilità geologica con normali vincoli sono attuabili solo a seguito della effettuazione, a livello esecutivo, dei normali studi geologico-tecnici previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare il D.M.14/1/08 e il DPGR.n.36/R/09, e finalizzati alla verifica del non aggravio dei processi geomorfologici presenti nell'area di intervento.

4. Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

L'attuazione delle previsioni a fattibilità geologica senza particolari limitazioni non necessita di particolari verifiche oltre quelle minime di legge.