Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 2.4.4.12 R3 - Residenza Diffusa
1. REGOLE GENERALI
La Residenza Diffusa è costituita da quartieri residenziali, esito d'interventi edilizi unitari e morfologicamente riconoscibili.
Le aree della Residenza Diffusa ricomprendono gli interventi residenziali pubblici recentemente realizzati, dove peraltro è forte la presenza di opere di urbanizzazione pianificate e una buona dotazione di infrastrutture, verde e parcheggi.
Il Regolamento Urbanistico per le aree della Residenza Diffusa dettaglia norme per il governo degli interventi sull'edilizia esistente, ponendo attenzione che non siano snaturati i caratteri architettonici dei complessi di edifici realizzati unitariamente;
2. REGOLE PER GLI USI
Sono usi ammessi nella Residenza Diffusa:
- R - Residenziale.
- D - Direzionale;
- Ca - Commercio al Dettaglio per Esercizi di Vicinato.
- Ib - Artigianato di servizio.
- U - Turistico Ricettivo.
- S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico.
Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico, nelle quali, oltre agli usi ammessi, la caratterizzazione individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della Superficie Edificata (SE).
- Ia - Industriale e Artigianale, per Fabbriche, Manifatture e Officine;
- L - Commerciale all'Ingrosso e Logistica;
- Cb - Commercio al Dettaglio per Medie Strutture di Vendita;
- Cc - Commercio al Dettaglio per Grandi Strutture di Vendita;
- A - Agricolo;
- M - Mobilità.
3. REGOLE PER GLI INTERVENTI
Sono Interventi caratterizzanti le aree della Residenza Diffusa:
- RL - Ristrutturazione Edilizia Large.
- RX - Sostituzione Edilizia.
Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico:
- RU - Ristrutturazione Urbanistica;
- N - Nuovi Interventi.
4. REGOLE INTEGRATIVE
Per gli interventi relativi alla realizzazione di servizi ed attrezzature di uso pubblico, attuati da soggetti istituzionalmente competenti, le disposizioni sugli interventi possono essere derogate quando il progetto definitivo dell'opera da realizzare è approvato dalla Giunta Comunale.