Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 3.2.1.2 Disposizioni sulla Disciplina della Perequazione Urbanistica

La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal Piano Strutturale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.

Gli ambiti urbani soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica sono individuati con il presente Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli indirizzi dettati dal Piano Strutturale.

Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il Regolamento individua specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo.

Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori nell'ambito soggetto a perequazione sono ripartiti, salvo diverso accordo:

  1. a) i quantitativi di Superficie Utile Lorda relativi alle singole funzioni previste;
  2. b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi;
  3. c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, servizi e attrezzature;
  4. d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
  5. e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento Urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi.

La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria, comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito.

Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione di criteri perequativi e alla cessione delle aree prescritte in ciascun ambito, individuato dalla presente disciplina.

Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti nelle presenti norme, sono conferiti unitamente all'insieme degli immobili compresi in ciascuna Unità Minima d'Intervento, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

I proprietari di tali immobili, o gli altri aventi titolo sugli stessi, devono regolare il loro rapporto in modo da rendere possibile l'attuazione del piano e sono tenuti a definire, mediante accordi pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami.

L'Amministrazione comunale rimane estranea da ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami.