Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 1.1.2.2 Piano Attuativo
I Piani Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento Urbanistico e sono obbligatori nelle zone e nei casi prescritti dalle presenti norme.
I Piani Attuativi sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure della Legge Regionale e sono estesi obbligatoriamente all'intero perimetro individuato sulle tavole del Regolamento Urbanistico.
Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi della Legge Regionale.
I Piani Attuativi possono essere di iniziativa pubblica o privata: l'iniziativa privata è ammessa nei casi di Legge; l'iniziativa pubblica è ammessa per tutti i tipi di Piano Attuativo.
Nei casi in cui è ammessa l'iniziativa privata, i proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore dei beni compresi nel Piano Attuativo, calcolata in base all'imponibile catastale, hanno titolo a costituire il Consorzio per la presentazione al Comune della proposta di Piano e del relativo schema di convenzione.
Il Comune invita i proprietari non aderenti al Consorzio ad aderire al Piano ed alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni.
Decorso senza esito il termine di cui al comma precedente, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione.
Le convenzioni prescritte per i piani di iniziativa privata devono seguire quanto di cui allo schema, allegato alle presenti norme, che presenta carattere d'indirizzo normativo.
I Piani Attuativi sono obbligatoriamente estesi a tutta l'area d'intervento, individuata con apposita simbologia nelle tavole di Regolamento.
In sede di elaborazione del progetto di dettaglio dei piani attuativi, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro, e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità, ma non coincidano, con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe di scala maggiore (quali ad esempio i confini catastali e di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi l'approvazione del Piano Attuativo comporta la corrispondente rettifica senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.
Per la verifica degli standard minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti Residenziali, Terziari o Produttivi oggetto di Piano Attuativo si deve ottemperare a quanto specificatamente disciplinato nelle schede normative allegate alle presenti Norme Tecniche, con riferimento alle quantità elencate nella seguente tabella:
RESIDENZA | minimo 30 mq ogni 100 mc di VE di cui | 5 mq | per Parcheggi Pubblici | ||
18 mq | per Verde Attrezzato | ||||
7 mq | per Servizi e Attrezzature | TERZIARIO | minimo 80 mq ogni 100 mq di SE di cui | 40 mq | per Parcheggi Pubblici |
20 mq | per Verde Attrezzato | ||||
20 mq | per Servizi e Attrezzature | ||||
PRODUZIONE | minimo 20 mq ogni 100 mq di ST di cui | 10 mq | per Parcheggi Pubblici | ||
10 mq | per Verde Attrezzato |