Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.1.1.2 Misure di Salvaguardia

Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di Adozione del Regolamento Urbanistico, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla Legge.

Da tale data è sospesa ogni determinazione sulle domande di Permesso di Costruire che risultino in contrasto con il Regolamento Urbanistico adottato.

La sospensione di cui sopra opera fino alla data di efficacia dell'Atto e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di Adozione del Regolamento Urbanistico.

Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  1. a) gli interventi, posti in essere dagli Enti preposti, riconosciuti quali opere di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  2. b) gli interventi per la riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico e per opere di bonifica;
  3. c) le istanze di Permesso di Costruire che abbiano già acquisito il parere favorevole, prima della data di pubblicazione della delibera di Adozione del presente Regolamento, a condizione che siano ritirate e quindi concluso il relativo procedimento entro 90 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione dell'Ufficio competente, prodotta in esecuzione della presente misura;
  4. d) le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione e per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di pubblicazione della delibera di adozione del presente Regolamento Urbanistico; tali istanze saranno valutate con riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo originario.