Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.1.2.6 Dotazione di parcheggi privati pertinenziali - (Tognoli)

La realizzazione di parcheggi privati pertinenziali è prescritta in tutto il territorio comunale, nella misura minima di

30 mq ogni 100 mq di SE in progetto

in caso di:

  • NE - Nuova Edificazione;
  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RI - Ristrutturazione Edilizia comportante:
    • - incremento di SE;
    • - mutamento di destinazione d'uso ed incremento di carico urbanistico;

In caso di incremento del numero di alloggi deve essere assicurato un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto.

Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (Zone A e B), con esclusione degli interventi di sostituzione e ristrutturazione urbanistica, possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (Zone A e B), con esclusione degli interventi di sostituzione e ristrutturazione urbanistica, non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, dovrà essere corrisposta al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinato tramite deliberazione del competente organo comunale: la monetizzazione, che sostituisce l'obbligo al quale non è possibile adempiere di realizzare i posti auto necessari, è ammessa solo fino a 2 posti auto o all'equivalente superficie di parcheggio.