Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.1.2.8 Distanze

1. DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI

Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato delle pareti di entrambi gli edifici, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml.

Fatte salve le disposizioni regionali derogatorie in materia, per le distanze minime tra i fabbricati si rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 9 del DM 02.04.1968, n.1444, di seguito riportato:

Zone A

Per le operazioni di Risanamento Conservativo e per le eventuali Ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Altre Zone (B, D, E, F)

Per i nuovi edifici o per le nuove porzioni degli edifici esistenti è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Zone C

Oltre a quanto sopra è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate precedentemente, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Attuativi con previsioni planovolumetriche.

Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.

È sempre consentita l'edificazione a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà, con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell'art. 874 CC o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell'art. 877 CC anche oltre la sua altezza, purchè il proprietario confinante partecipi al procedimento di formazione del titolo abilitativo edilizio.

Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI

Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra le pareti del fabbricato, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml., ed il confine del lotto di pertinenza.

Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza.

È consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in aderenza ad un edificio esistente, oppure attraverso una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo, ove quest'ultimo sia edificabile.

È inoltre ammessa in caso di ampliamento degli edifici esistenti e di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione di un edificio o di una sua nuova porzione a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, a condizione che l'altro proprietario si impegni ad arretrare l'eventuale edificio prevedibile a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici; in tal caso l'accordo tra i due confinanti sarà condizione essenziale per l'approvazione del progetto e dovrà risultare da specifico accordo o da un apposito elaborato sottoscritto da entrambi i proprietari ed allegato al progetto a farne parte integrante e sostanziale.

3. DISTANZE MINIME DALLE STRADE

Le distanze minime dalla strada che le costruzioni dovranno tenere sono le seguenti:

  • - su strade di larghezza inferiore a ml. 7,00, distanza pari a ml. 5,00;
  • -su strade da ml. 7,00 a ml. 15,00, distanza pari a ml. 7,50.

Le costruzioni osserveranno una distanza minima di ml. 5 dai parcheggi di urbanizzazione primaria.

Distanze inferiori potranno essere consentite solo nel caso in cui l'intervento edilizio serva a completare una schiera anche discontinua esistente e al fine di consentirne l'allineamento.