Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.1.2.10 Disposizioni in Materia di Tutela dei Beni Architettonici e del Paesaggio

A - BENI CULTURALI "OPE LEGIS"

Sono tutelati ope legis, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04, gli immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici Territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto Pubblico ed a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti: tali immobili dovranno essere sottoposti al procedimento di verifica ex art. 12 del D.Lgs. 42/04 e, in conseguenza, fino al momento dell'eventuale verifica prevista dal citato articolo con esito negativo, tali immobili sono sottoposti alla tutela della Parte II del D.Lgs 42/04.

Sono tutelati ope legis, ex art. 10, comma 4, del D.Lgs. 42/04, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico con particolare riguardo per quelli ubicati all'interno dei centri, borghi e nuclei storici.

B - AUTOSTRADA A11

Una fascia di terreno ai lati dell'autostrada A11 Firenze-Mare, pari a 150 ml a nord e 100 ml a sud, sita nell'ambito del territorio del comune è vincolata ai sensi del DM 26/04/1963 (GU n. 149 del 1973) in esecuzione dell'ora vigenti lettere c) e d) dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04: la relazione descrittiva dell'intervento in progetto deve dar conto del rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda 149/1973, allegata al Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015.

Nella fascia di terreno ai lati dell'autostrada A11 Firenze-Mare, vincolata ai sensi del DM 26/04/1963, è vietata:

  • - la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo per l'agricoltura amatoriale;
  • -l'utilizzo di tamponature esterne prefabbricate prive di adeguata qualità architettonica.

C - LAGHI E BOSCHI

I territori contermini ai laghi Pertini, Briganti e I Maggio, compresi in una fascia della profondità di 300 ml dalla linea di battigia, sono vincolati ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art.142 del D.Lgs. 42/04, a seguito dell'approvazione del Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015.

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 227/01, laddove rinvenibili, sono vincolati ai sensi della lett. g) del primo comma dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04, a seguito dell'approvazione del Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015.

Gli interventi all'interno delle aree di vincolo paesaggistico di cui sopra devono rispettare le pertinenti prescrizioni, contenute nelle norme tecniche del Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015: la relazione descrittiva dell'intervento in progetto deve dar conto del rispetto delle prescrizioni dell'Elaborato 8/B "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT-PPR, con specifico riferimento a quelle contenute nell'art. 7 (Laghi - art.142. lett. b, del Codice) e nell'art. 12 (Boschi - art. 142, lett. g) del Codice).