Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.1.2.11 Disposizioni in Materia di Tutela dei Beni Archeologici

A - OPERE PUBBLICHE

le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono sempre essere sottoposte al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

B - LAVORI DI ESCAVAZIONE E/O MOVIMENTO TERRA

Qualora durante i lavori di escavazione e/o movimento terra si verificassero scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché art. 733 del Codice Penale) di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e a provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.