Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.2.2.7 LR 41/2018

La L.R. 24 luglio 2018, n.41 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014" ha normato la Gestione del rischio di alluvioni e gli interventi edilizi ricadenti in pericolosità idraulica, sia per quanto riguarda le nuove edificazioni e infrastrutture che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Per tale ragione si richiamano le disposizioni di tale normativa. Le seguenti disposizioni integrano e specificano le disposizioni sopra richiamate, il cui rispetto deve comunque essere dimostrato in ogni intervento attraverso un'apposita sezione della relazione tecnica, allegata al titolo o alla comunicazione, oppure, in ragione del tipo di intervento, una Relazione Tecnico-Idraulica completa di progetto delle opere di mitigazione del rischio in materia.

INTERRATI

In ragione della pericolosità idraulica cui è sottoposto l'intero territorio comunale è vietata la realizzazione di nuovi volumi interrati o la destinazione di quelli esistenti a residenziale ed ogni intervento non manutentivo su questi ultimi, dovrà prevedere misure di difesa locale per la gestione del rischio in materia.

TRASPARENZA IDRAULICA

Ogni intervento che comporti aumento di superficie coperta dovrà risultare idraulicamente trasparente, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e si prescrive la realizzazione di tubazioni, condotte o altri accorgimenti, che permettano il passaggio di eventuali acque di transito sul terreno; per le aree di accumulo (quindi non di transito) devono essere previste opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore adeguato oppure compensazioni volumetriche delle acque sottratte alla naturale laminazione.

FRANCO DI SICUREZZA

Ai fini della definizione del franco di sicurezza, di cui alla lett. n) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18, si deve assumere un valore pari alla metà del battente atteso con un minimo di cm. 30 ed un massimo di cm. 50; nel caso di aree caratterizzate da battente di transito, dove si assume un valore convenzionale del battente pari a cm. 30, il franco di sicurezza è riducibile secondo principi di ragionevolezza.

DIFESA LOCALE

Gli interventi di difesa locale devono proteggere le costruzioni dai danni delle alluvioni ed oltre ad intervenire sulle parti dell'involucro edilizio, interessate dai fenomeni alluvionali (paratie) devono provvedere a mettere in sicurezza gli impianti a loro servizio.

PARCHEGGI E DEPOSITI

Nuovi parcheggi in superficie, aree di deposito merci e viabilità connesse, sono realizzabili a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive, atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali. In presenza di magnitudo moderata (M1) si ritiene già soddisfatto il non superamento del rischio medio R2; in presenza di magnitudo severa (M2) e molto severa (M3), al titolo o alla comunicazione deve essere allegato apposito piano di sicurezza, di cui sia individuato il responsabile ed in cui siano previste le misure preventive di cui sopra, in modo da non pregiudicare l'incolumità delle persone e la funzionalità delle attività economiche correlate, assicurando comunque il raggiungimento di un rischio medio R2. Tale piano di sicurezza andrà ricompreso nel Piano di Protezione Civile.