Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.2.3.5 Energia

1. REGOLE PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

I Piani Attuativi subordinano le trasformazioni alla verifica dell'adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi, nonché della possibilità di utilizzare fonti energetiche alternative, prevedendo:

  • - un'analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone l'esposizione solare, i venti dominanti e il tessuto urbano limitrofo al fine di individuare strategie finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati;
  • -una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all'incremento del numero di abitanti e all'incremento della quantità di veicoli esistenti e/o previsti, prescrivendo la realizzazione di verde a titolo compensativo,che dovrà coprire almeno il 90% dell'incremento delle emissioni.

I Piani Attuativi di tipo Produttivo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità di nuove previsioni di insediamenti sono tenuti a corredare gli atti di opportune elaborazioni volte a valutare la fattibilità tecnico-economica, relazionata all'efficienza energetico-ambientale con l'obiettivo della minimizzazione degli impatti:

  • - dell'uso della cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • -dell'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • -della possibilità di cessione degli scarti termici all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa;
  • -una dotazione di spazi verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica fino a coprire il 100% dell'incremento di tali emissioni stimate;

In caso di impossibilità a realizzare le compensazioni sopra prescritte, a causa di carenza di spazio disponibile, è possibile monetizzare l'intervento compensativo in oneri di pari valore, finalizzati alla realizzazione o arredo di aree verdi.

2. REGOLE E INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, valgono i criteri generali di tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici, delle visuali panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che caratterizzano l'identità territoriale di Agliana e il sistema delle relazioni nel loro valore d'insieme.

Per i criteri d'installazione degli impianti a biomassa, eolici e fotovoltaici a terra e per l'individuazione delle aree considerate "non idonee" all'installazione degli stessi si rimanda alle Leggi Regionali, ai loro atti attuativi e al PAER.

Per le prestazioni energetiche nell'edilizia si rimanda al DLgs 192/2005 con le modifiche apportate dalla Legge 90/2013, che recepisce i contenuti della Direttiva 2010/31/UE (che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020, il 2018 per gli edifici pubblici).

Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie si rimanda al DPR 59/2009.

Per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti si rimanda all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto ai sensi dell'art. 11 del DLgs 28/2011, oltre a quanto previsto nello stesso DLgs.

È vietata l'istallazione di impianti fotovoltaici ed eolici nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 (Complesso di Spedalino, Villa Baldi Ferruccia) e nelle aree e beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DLgs 42/2004.

Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura per gli Edifici di Valore o Rilevante Valore individuati sulle tavole di Regolamento; dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili, potendo utilizzare anche strutture complementari (pensiline).

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.