Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2.2.1.2 Destinazione d'uso Residenziale

Rientrano nella categoria di destinazione d'uso "Residenziale" le abitazioni di qualsiasi tipo e natura (residenze permanenti, residenze temporanee, collegi, convitti e simili), ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.

Rientrano nella destinazione d'uso "Residenziale" le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, quali gli esercizi di affittacamere e le residenze d'epoca.

È fatta eccezione per gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti ad uso Agricolo.

Gli spazi scoperti e liberi da edifici, afferenti alla categoria di destinazione d'uso "Residenziale", sono perimetrati nelle tavole di Regolamento con apposita sigla (Rz): essi sono sistemati a verde, di proprietà privata, di pertinenza di edifici o autonomi, da tutelare e conservare per il loro valore ambientale o per il loro contributo alla caratterizzazione della scena urbana; in tali aree è ammessa la manutenzione del verde esistente, la costruzione di piccoli impianti sportivi di uso privato, quali piscine private di contenute dimensioni e la realizzazione di parcheggi privati su superficie permeabile o semipermeabile.

Gli usi disciplinati per le aree a destinazione Residenziale sono riassunti nella seguente tabella:

R R - Residenziale Ra - Abitazioni Ordinarie
Rb - Altre Residenze (Collegi, Convitti, Studentati, Pensionati, Affittacamere, Residenze d'Epoca)
Rz - Verde Privato / Orto