Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2.3.1.3 Interventi Ristrutturativi

Sono Interventi Ristrutturativi, quegli interventi che possono comportare la modifica dell'organismo edilizio o degli immobili originari con eventuale incremento di superficie, cambio di destinazione d'uso o suddivisione delle unità immobiliari.

Gli Interventi di tipo ristrutturativo sono riassunti nella seguente tabella e di seguito declinati:

R Interventi Ristrutturativi RO Occupazioni di Suolo per Esposizioni
RB Superamento Barriere Architettoniche
RD Mutamenti di Destinazione d'Uso
RC Restauro e Risanamento Conservativo
RI RS Ristrutturazione Edilizia SMALL
RM Ristrutturazione Edilizia MEDIUM
RL Ristrutturazione Edilizia LARGE
RX Sostituzione Edilizia
RU Ristrutturazione Urbanistica

1. OCCUPAZIONI DI SUOLO PER ESPOSIZIONI- RO

Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino:

  • - trasformazione permanente del suolo;
  • -l'avvio o l'installazione di un'attività produttiva, terziaria o a servizio.

2. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - RB

Tali interventi sono quelli che risultano strettamente necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di utilizzazione fondiaria.

3. MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO - RD

Sono i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree; tali interventi in assenza di opere edilizie sono disciplinati solo dall'apposita disciplina in materia.

4. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - RC

Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

All'interno di questa tipologia d'intervento possono rientrare interventi su immobili realizzati secondo un progetto unitario, quali condomini e complessi di case o villette a schiera; in tal caso la progettazione oltre a quanto sopra disciplinato deve rispettare le scelte progettuali originarie senza introduzione di elementi, anche di finitura, atipici e non consoni rispetto al contesto architettonico esistente, oppure essere condotta a livello di tutto l'edificio su cui si interviene.

Con questo tipo d'intervento è consentito il cambio di destinazione d'uso alle condizioni sopraesposte.

5. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - RI

Gli Interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Ai fini dell'attuazione delle previsioni del RU sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, vengono declinati come di seguito specificato:

5A - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SMALL - RS

Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi di valore caratterizzanti l'edificio e che in ogni caso non comportino:

  • - modifiche alla sagoma del fabbricato e incrementi di Volume o di Superficie; sono ammessi, nel rispetto delle normative vigenti, la realizzazione di strutture orizzontali praticabili (soppalchi) interne alla sagoma dell'edificio e il recupero dei sottotetti a fini abitativi secondo le disposizioni dell LR n. 5/2010;
  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitati interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica (sostituzione di muratura in blocchi di cenere o altro simile materiale), qualora debitamente documentati e se dimostrata l'impossibilità di eseguire operazioni con moderne tecniche di recupero edilizio;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali di origine storica e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali di origine storica.

Tali interventi se proposti su immobili ritenuti "Invarianti" dal Piano Strutturale possono essere sottoposti all'acquisizione del preventivo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, che valuterà il progetto sulla base di appositi elaborati ricognitivi e progettuali, nel rispetto dei seguenti indirizzi, riferiti agli elementi costitutivi degli edifici:

  1. A) Elementi strutturali:
    • - gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti;
    • -negli edifici con struttura portante in muratura gli orizzontamenti dovranno essere realizzati in legno o acciaio, con elementi dell'orditura principale ben inseriti nelle murature portanti e ad esse collegati mediante legature metalliche; le tecniche impiegate per l'impalcato dovranno garantire, oltre a una sufficiente rigidezza, la massima leggerezza;
    • -la realizzazione di strutture di collegamento verticale interne e soppalchi è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
    • -gli interventi di frazionamento negli edifici residenziali non dovranno comportare, di norma, modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali;
  2. B) Elementi complementari interni:
    • - gli interventi sugli elementi complementari interni potranno prevedere la parziale o completa sostituzione e la nuova realizzazione delle singole parti o dell'insieme di esse;
  3. C) Elementi complementari esterni e di finitura:
    • - gli interventi sugli elementi complementari e di finitura dovranno comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto per i quali saranno da escludere nuove aperture e/o modifiche alla forma ed alle dimensioni di quelle esistenti; tali interventi saranno consentiti se salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio, attraverso l'utilizzo di forme e dimensioni analoghe o proporzioni conformi a quelle esistenti e senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente, sia esso regolare o irregolare;
    • -sono comunque consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate;
    • -nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione delle coperture con materiali tradizionali in laterizio dovrà essere impiegata una percentuale almeno pari al 50% di materiali di recupero o del tipo fatti a mano;
  4. D) Elementi tecnici:
    • - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare i volumi esistenti, le superfici e la quota degli orizzontamenti e della copertura; è comunque ammessa l'introduzione di elementi di isolamento per quanto riguarda le murature perimetrali e le coperture;
  5. E) Spazi aperti:
    • - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto;
    • -non è consentito realizzare recinzioni che frazionino aree di pertinenza trattate unitariamente a pietra o altro materiale simile nell'edificio originario.

È consentito derogare alle presenti prescrizioni e indirizzi solo per gli edifici, ritenuti Invarianti Strutturali, a destinazione produttiva in essere, consentendo eventuali ampliamenti o adeguamenti funzionali alle attività esistenti, previo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio sulla natura delle relazioni tra le parti nuove o adeguate e l'edificio individuato.

Per i fabbricati secondari sottoposti alla presente tipologia d'intervento nelle tavole di Regolamento, ma non classificati quali "Invarianti" dal vigente Piano Strutturale e per questo non evidenziati con apposita colorazione, è consentito realizzare tutti gli interventi di cui al punto che segue di Ristrutturazione Edilizia Medium.

5B - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIUM - RM

Tale tipo d'intervento si declina nei sottotipi di seguito elencati.

1. Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa come definiti nella normativa regionale di merito.

Tali interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

  • - gli incrementi di SE attuati mediante chiusura di portici esistenti, legittimati alla data di approvazione del presente Regolamento;
  • - la realizzazione di nuovi portici nel limite del 20% della SE esistente, in deroga all'Indice di Copertura eventualmente assegnato al lotto;
  • - la realizzazione di verande tramite chiusura di terrazze e logge, fino a ricavare ambienti di SA < 9 mq.

2. Nel solo territorio urbano, interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" come definiti nella normativa regionale di merito.

3. La demolizione di volumi "secondari", facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, con possibile accorpamento al fabbricato principale al fine di creare un organismo architettonico di maggiore compiutezza.

4 - la realizzazione di servizi igienici e di volumi tecnici, per la SE strettamente necessaria all'utilizzo per cui sono progettati, quando debitamente documentati in funzione di norme tecniche vigenti.

5 - la realizzazione di autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nei limiti delle necessità di cui alla dotazione di parcheggi pertinenziali (30 mq/100 mq SE) in deroga a indici e parametri assegnati alle singole zone;

6 - il rialzamento del sottotetto esistente al fine di renderlo agibile o il rialzamento degli edifici esistenti, caratterizzati da un unico piano agibile fuori terra, al fine di realizzare un solo nuovo piano agibile, alle seguenti condizioni:

  • - non interessino edifici di valore, così come classificati dal vigente Piano Strutturale e riportati sulle tavole di Regolamento;
  • - l'intervento comporti la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva;
  • - l'altezza di progetto sia inferiore o uguale a quella degli edifici atistanti e comunque non superiore a 7.50 ml;
  • - non siano realizzati più di due piani agibili fuori terra, oltre eventuale sottotetto o soffitta non agibile;
  • - siano rispettati i limiti e i parametri in merito alle distanze;
  • - sia garantito almeno un posto auto privato per ogni unità immobiliare di progetto;
  • - non sia proposto su unità abitative interamente legittimate a seguito di condono edilizio;
  • - non si prevedano incrementi di superficie coperta;
  • - si assicuri l'equilibrio formale della costruzione rialzata in tutti i suoi elementi (conformazione planivolumetrica, elementi architettonici, finiture esterne, elementi decorativi e simili), garantendo un coerente inserimento nel contesto.

Tale tipo d'intervento preclude la possibilità degli incrementi di superficie edificabile rientranti nell'intervento di ristrutturazione edilizia o, comunque, di ulteriori addizioni funzionali.

7 - il recupero abitativo dei sottotetti secondo le specifiche disposizioni regionali.

5C - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LARGE - RL

Tale tipo d'intervento prevede la possibilità di realizzare addizione vlumetriche come definite nella normativa regionale di merito, a condizione che:

  • - rispettino i limiti e i parametri in merito alle distanze;
  • - siano rispettati sul lotto di intervento comprensivo dei fabbricati esistenti di riferimento i seguenti parametri edilizi, in funzione delle Zone, come individuate nelle tavole di Regolamento Urbanistico:
    Zona H max IC Incremento SE
    B 7,50 0,30 ≤ 20% SE esistente
    D 10,50 0,50 -
    E 7,50 0,30 Incremento SE ≤ 30 mq
    F 7,50 0,30 ≤ 20% SE esistente

In presenza di particolari e comprovate esigenze tecnico-produttive è consentita nelle Zone D la costruzione di magazzini di stoccaggio automatizzati e impianti tecnologici speciali (indispensabili per una particolare produzione aziendale) con un H max maggiore: il Consiglio Comunale potrà valutare tali proposte, previa predisposizione e approvazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), tenendo conto delle compatibilità paesaggistiche e infrastrutturali della zona, dei materiali e della qualità degli interventi, nonché delle opere di compensazzione e mitigazione ambientale previste (sistemazione del suolo, boschi, filari, schermature).

6. SOSTITUZIONE EDILIZIA - RX

Gli interventi di sostituzione edilizia come definiti nella normativa regionale di merito prevedono la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

Zona H max IC IF
B 7,50 0,30 incremento ≤ 20% SE esistente
D 10,50 0,50 -
E 7,50 esistente SE esistente
F 7,50 0,30 SE esistente

7. RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - RU

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti nella normativa regionale di merito sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso; tali interventi, poiché si riferiscono a porzioni significative dell'edificato, ovvero a complessi edilizi di particolare rilevanza per dimensioni o localizzazione, si realizzano mediante Piani di Recupero (PDR) e le destinazioni d'uso, le modalità d'intervento e i parametri edilizi sono dettati in apposite schede allegate alle presenti norme nella Parte delle Aree con Discipline Specifiche.