Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2.4.3.2 Nuove Costruzioni nel Territorio Rurale

1. PROGRAMMA AZIENDALE

Il Programma Aziendale, di cui all'art. 74 della LR 65/14, specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale, individua gli interventi agronomici, ambientali o edilizi ed è presentato dall'imprenditore agricolo.

Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo nel caso in cui si preveda

  • - la realizzazione dei nuovi annessi rurali con SE superiore a 1.000 mq.
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

Il Programma Aziendale ha una durata decennale e può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali o in ogni tempo per adeguarlo a programmi comunitari, statali, regionali, ovvero per cause di forza maggiore.

La realizzazione del Programma Aziendale è garantita da un'apposita convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, che contiene gli impegni dell'imprenditore disposti dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio e dal suo Regolamento di Attuazione.

2. SUPERFICI FONDIARIE MINIME

Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli sono quelle prescritte dall'art. 5, comma 1 del Regolamento di attuazione emanato con DPGR 25 agosto 2016, 63/R e dalle disposizioni in materia, emanate in sede di PTC dalla Provincia di Pistoia, con la sola ulteriore prescrizione che per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni si assume a riferimento l'effettiva coltivazione, come risultante da apposita relazione tecnica o in sua carenza il classamento catastale risultante alla data dell'istanza.

3. OPERE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Gli interventi di miglioramento ambientale sono obbligatori e devono costituire una adeguata compensazione in termini di benefici collettivi del maggior impegno del territorio conseguente agli interventi programmati dal Programma Aziendale e quindi non sono Opere di Miglioramento gli interventi e gli investimenti che, pur producendo benefici di tipo ambientale, siano riconducibili alla ordinaria programmazione e conduzione aziendale.

L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata Opera di Miglioramento; possono invece essere considerati Opere di Miglioramento il sovradimensionamento degli interventi di messa in sicurezza geomorfologia, idraulica, delle sistemazioni idraulico-agrarie e dei rimboschimenti.

Qualora le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguate Opere di Miglioramento Ambientale, queste, sulla base di adeguate e motivate proposte dell'imprenditore, potranno essere localizzate anche fuori dall'ambito aziendale e potranno consistere nella realizzazione o "adozione" di aree a verde di proprietà pubblica; per adozione di aree a verde si intende la gestione, a titolo gratuito durante l'arco di validità del Programma Aziendale, di aree a verde di proprietà pubblica per la valorizzazione, manutenzione, cura e vigilanza del verde urbano, secondo le prescrizioni fissate dall'Ufficio competente.

Il Piano Aziendale deve contenere la descrizione delle Opere di Miglioramento Ambientale, il relativo Computo Metrico Estimativo, nonché il Piano Economico, con cui sono realizzate.

4. NUOVE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Fatte salve le restrizioni disposte dalle presenti norme, nelle aree ad uso agricolo del territorio rurale sono ammesse nuove costruzioni esclusivamente per l'uso agricolo, con le modalità e le procedure di cui all'art.73 della LR 65/14, al Regolamento di attuazione emanato con DPGR 25 agosto 2016, 63/R, al PTC della Provincia di Pistoia.

Le nuove costruzioni ad uso agricolo devono:

  • - essere collocati, di norma, in prossimità del centro aziendale e orientati tenendo conto della maglia poderale e del reticolo idraulico, fatte salve documentate esigenze produttive;
  • - risultare coerenti con le tradizioni architettoniche presenti al contorno, utilizzare tipologie costruttive tradizionali e locali, con l'esclusione dell'utilizzo di tamponamenti di tipo prefabbricato;
  • - garantire la riduzione dei consumi energetici e il ricorso alle tecniche dell'edilizia sostenibile.

Valgono inoltre le ulteriori prescrizioni di seguito specificate, in funzione dei singoli tipi di edificio.

A. Edifici Rurali ad Uso Abitativo

I nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art 73, comma 2, LR 65/14 e all'art 4 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - l'edificio deve presentare pianta rettangolare allungata, copertura a capanna e spazio pavimentato antistante;
  • - è vietato l'inserimento di elementi tipologici atipici quali tettoie o portici sul fronte principale, ma gli edifici potranno essere dotati di piccoli portici esterni da collocarsi aderenti ai prospetti laterali;
  • - le aperture devono di norma presentare un costante rapporto fra pieni e vuoti sul prospetto principale ed essere invece collocate casualmente su quello retrostante, sul quale deve essere presente solo un ridotto numero di accessi;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal Programma Aziendale, fermo restando che sono ammessi nuovi edifici rurali ad uso abitativo con SE comunque non superiore a mq. 150.
  • - l'Altezza (HMax) dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo è fissata in ml 6,50;
  • - la superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici rurali abitativi di nuova costruzione, è fissata in 600 mq di terreno per ogni unità immobiliare;
  • - le sistemazioni delle aree esterne di pertinenza, i camminamenti, i parcheggi, le coperture e/o cimase dei muretti di recinzione dovranno essere realizzate con materiali coerenti con la tradizione architettonica locale, come anche le sistemazioni a verde non dovranno contrastare con il paesaggio agricolo locale.

B. Annessi Agricoli

I nuovi annessi agricoli di cui all'art 73, comma 4, LR 65/14, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - Fatte salve esigenze legate alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria o inderogabili cause di forza maggiore, la localizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa solo in aderenza o nelle immediate vicinanze dell'edificio ad uso abitativo, se esistente o previsto;
  • - la tipologia di copertura dei fabbricati deve essere in legno o acciaio, salvo diverse e dimostrate esigenze produttive aziendali;
  • - le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente;
  • - i piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando asfalti del tipo drenante, cemento architettonico o altra pavimentazione del tipo autobloccante posata sul letto di sabbia, prevedere il recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'Azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
  • - le nuove costruzioni rurali ad uso ufficio, mensa, servizi igienici e spogliatoi dovranno essere preferibilmente accorpati agli altri edifici aziendali e presentare coperture e finiture similari ai fabbricati rurali adibiti a scopo abitativo.
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal Programma Aziendale e comunque in ossequio alle prescrizioni del PTC;
  • - l'Altezza (HMax) dei nuovi annessi agricoli è fissata in ml 8,00.

C. Annessi Agricoli "in deroga"

I nuovi annessi agricoli a servizio di aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all'art 73, comma 5, LR 65/14 e all'art. 6 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Salvo il rispetto di quanto prescritto dal PTC in materia, l'installazione di questi annessi è consentita alle seguenti condizioni generali:

  • - siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri;
  • - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, produttivo, commerciale o a servizi, anche temporaneo.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
    • - le costruzioni dovranno essere adeguatamente schermate mediante quinte arboree;
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
    • - è prescritta una distanza minima di ml 50 dagli edifici residenziali esistenti non di proprietà e di 5 ml dal confine di proprietà;
  2. b. Superfici Fondiarie Minime
    • - l'installazione di tali annessi o manufatti è consentita solo qualora la Superficie Fondiaria del Lotto interessato dall'intervento rispetti lo specifico dettato del PTC vigente (comma 14 dell'art. 85 delle NTA);
  3. c. Caratteristiche Dimensionali
    • - la dimensione dell'annesso o manufatto non può eccedere una SC di mq. 50 e un'HMax di ml. 2,40;
    • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (annessi precari, baracche, manufatti condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla loro rimozione;