Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2.4.3.3 Annessi e Manufatti temporanei / non temporanei

1. MANUFATTI E SERRE TEMPORANEE (PERIODI NON SUPERIORI AI DUE ANNI)

I manufatti aziendali temporanei e le serre temporanee da installare per un periodo non superiori ai due anni, di cui all'art 70, comma 1, LR 65/14 e all'art. 1 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;

2. MANUFATTI E SERRE (PERIODI SUPERIORI AI DUE ANNI)

I manufatti aziendali e le serre da installare per un periodo superiori ai due anni, di cui all'art 70, LR 65/14 e all'art. 2 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;

3. MANUFATTI NON TEMPORANEI

I manufatti aziendali non temporanei che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, di cui all'art 70, LR 65/14 e all'art. 3 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento; la loro realizzazione è consentita alle sole aziende agricole, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

  • - silos, volumi tecnici ed altri impianti: la localizzazione dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici e dovranno essere collocati di norma in prossimità dei prospetti secondari degli edifici; a tal fine potranno essere realizzate fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo con specie vegetali autoctone, o "pareti verdi" montate sul perimetro, da realizzare mediante installazione di supporti con apposite griglie, plastiche o metalliche, destinate a ricoprire la struttura con vegetazione rampicante;
  • - tettoie, strutture a tunnel: siano realizzate in legno o con altri materiali leggeri.

4. ANNESSI PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE

Gli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali, ovvero i manufatti necessari all'attività agricola amatoriale di cui all'art 78, LR 65/14 e all'art. 12, Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli nonché coloro che, seppur non imprenditori agricoltori professionali, praticano l'agricoltura amatoriale.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione;
    • - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
    • - le costruzioni dovranno essere adeguatamente schermate mediante quinte arboree;
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
  2. b. Superfici Fondiarie Minime
    • - l'installazione di tali annessi o manufatti è consentita solo qualora la Superficie del Lotto interessato dall'intervento sia superiore a mq. 3.000 e il relativo progetto esteso all'intera consistenza dell'area con specifico approfondimento progettuale di carattere colturale;
  3. c. Caratteristiche Dimensionali
    • - la dimensione dell'annesso o manufatto non può eccedere una SC di mq. 30 ed un'Altezza Massima di ml. 2,40;
    • - è ammessa una dimensione superiore, fino ad una SC massima di mq. 50, qualora la Superficie del Lotto interessata sia superiore a mq. 5.000;
    • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (annessi precari, baracche, manufatti condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla loro rimozione.

5. MANUFATTI PER IL RICOVERO DI ANIMALI DOMESTICI

I manufatti per il ricovero degli animali domestici, di cui all'art 78, LR 65/14 e art.13 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento, a condizione che:

  • - siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri;
  • - non abbiano opere di fondazione, ma siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

Superfici massime

Tipo di allevamento n.massimo capi Superficie Coperta massima
apicoltura 15 arnie 12 mq
avicoltura 12 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori 12 mq
ovini/caprini 10 20 mq
suini 2 adulti 12 mq
bovini 2 adulti 20 mq
equini o camelidi 2 adulti 20 mq
cani 6 adulti 20 mq

Altezza massima

  • 3,00 ml. per ricoveri di cavalli e bovini
  • 2,40 ml. per tutti gli altri ricoveri.

Distanze minime (in relazione al tipo di allevamenti)

  • Distanza dall'abitazione propria: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/caprini, bovini, equini e cani, ml 25 per suini
  • Distanza da altre abitazioni: ml 20 per avicoltura e cunicoltura, ml 25 per ovini/caprini e cani, ml. 50 per bovini, equini e suini
  • Distanza dal confine: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/caprini, bovini, equini e cani, ml 25 per suini
  • Distanza dalle strade: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/caprini, bovini, equini e cani, ml 25 per suini
  • - per un numero di arnie/capi inferiore a quello sopraindicato si dimensiona in proporzione la superficie coperta massima del manufatto; la superficie fondiaria minima prescritta è di mq 1.500 per apicoltura e avi-cunicoltura, di mq. 3.000 per cani, di mq 5.000 per ovicaprini, suini e bovini, di mq 6.000 per equini;
  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità;
  • - i manufatti dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica, di forma semplice e egolare, preferibilmente rettangolare con copertura a capanna e linea di colmo parallela al lato lungo della costruzione; non è ammessa la realizzazione di piazzali e di recinzioni murarie; sono consentite esclusivamente recinzioni in staccionate e/o pali di legno e rete a maglia sciolta;
  • - sui fondi per l'attività agricola amatoriale di cui al precedente comma 4, è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino al raggiungimento della superficie coperta massima ammessa per gli annessi di cui al presente comma;
  • - l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un impegno, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si obbligano a rimuovere o a demolire il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.