Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2.4.3.6 S2A/P2A - Aree Agricole di tipo Fluviale

1. REGOLE GENERALI

Le Aree Agricole di tipo Fluviale sono costituite essenzialmente dall'insieme delle aree aperte del reticolo idrografico principale e dalle fasce di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua superficiali tutelati, che attraversano il territorio comunale.

Esse sono aree demaniali o private sui lati dei corsi d'acqua principali, costituite dall'alveo dei corsi d'acqua, dai relativi argini e dalle aree ad essi strettamente connesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Queste aree si caratterizzano come rilevante risorsa ambientale ed assolvono la funzione primaria di deflusso delle acque e collegamento ecologico, ambientale e paesistico.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono consentite esclusivamente le attività agricole (A) e le attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, nel rispetto comunque dei vincoli di natura sovraordinata che contraddistinguono queste aree.

Sono comunque escluse tutte le altre destinazioni d'uso, eccezion fatta per la possibilità di realizzare Percorsi Ciclabili Naturalistici, in accordo con gli Enti preposti alla tutela del vincolo sovraimposto, ai piedi o in sommità degli argini, previo installazione di opportune segnalazioni di sicurezza.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

All'interno di queste aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree libere e ogni intervento deve ottenere il preventivo nullaosta delle Autorità Idrauliche competenti, fatte salve le attività agricole, che sono liberamente eseguibili.

All'interno di queste aree valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - non è ammesso il tombamento anche parziale dei corsi d'acqua, se non per creare attraversamenti pedonali e carrabili da attuare solo previo parere dell'Autorità Idraulica competente (Provincia, Ufficio del Genio Civile);
  • - non sono ammesse alterazioni o artificializzazioni dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua pubblici ad eccezione degli interventi di regimazione idraulica, che comunque dovranno mirare a costituirsi come interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali;
  • - ogni intervento sui corsi d'acqua pubblici dovrà tendere ad allargare la sezione del corso d'acqua, al fine di valorizzare le condizioni di habitat naturale;
  • - è obbligatorio mantenere i manufatti idraulici di pregio presenti e, nel caso di documentata impossibilità, è consentito esclusivamente l'uso di tecniche d'intervento a basso impatto ambientale;
  • - è vietata l'edificazione di nuove costruzioni, anche a titolo precario;
  • - non sono ammessi nuovi impianti di vivaio in vasetteria, oltre che sui corsi d'acqua pubblici, anche nelle fasce di 4,00 ml dall'argine degli stessi;
  • - sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

4. REGOLE INTEGRATIVE

Tali aree, previo verifica da produrre nell'ambito dei progetti d'intervento, sono sottoposte al vincolo di cui all'art. 96 del RD 523/04 che impediscono trasformazioni morfologiche e una qualsiasi nuova costruzione, anche a carattere precario, ad una distanza inferiore ai 10,00 ml dal piede d'argine dei corsi d'acqua di natura pubblica e prescrivono inoltre una distanza minima di 4,00 ml per recinzioni, piantagioni e simili.