Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2.4.3.7 S2B/P2B - Aree Agricole di tipo Idraulico

1. REGOLE GENERALI

Le Aree Agricole di tipo Idraulico sono costituite da Invasi, Bacini Artificiali e Aree di Regimazione Idraulica ricomprese nel Territorio Rurale.

Gli Invasi e i Bacini Artificiali sono costituiti da specchi d'acqua, dagli eventuali terrapieni di sbarramento e dalle aree ad esse strettamente connesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale; essi si caratterizzano come aree a vocazione ludico-ricreativa e per la valorizzazione naturalistica del contesto territoriale.

Le Aree di Regimazione Idraulica sono le zone agricole destinate a ricevere acqua, in caso d'esondazione dal sistema delle acque superficiali e la loro funzione è strettamente connessa alla sicurezza del territorio, nei casi in cui il sistema delle acque superficiali entri in crisi.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono consentite esclusivamente tutte le attività agricole (A) e le attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, con prevalenza delle attività colturali tradizionali e dell'agricoltura part-time, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque.

Sono altresì consentiti interventi finalizzati allo svolgimento di funzioni ludico ricreative o sportive, che non pregiudichino la naturalità dei luoghi e presentino carattere non invasivo, ma diffuso e senza strutture fisse.

Sono inoltre ammesse, nel solo caso di intervento su edifici esistenti non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, da dimostrare attraverso Piani Aziendali o Certificazioni Catastali Storiche decennali dell'assetto proprietario correlato agli edifici, anche le seguenti destinazioni d'uso:

  • R - Residenziale.
  • U - Turistico Ricettivo.
  • S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico;

Sono comunque escluse tutte le altre destinazioni d'uso, eccezion fatta per la possibilità di realizzare Percorsi Ciclabili Naturalistici.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

Per gli interventi sugli edifici esistenti, in queste aree sono previste azioni orientate alla conservazione del principio insediativo ed al mantenimento delle tipologie edilizie realizzate; sono interventi caratterizzanti le Aree Agricole di tipo Idraulico:

  • RS - Ristrutturazione Edilizia Small.

Sono ammessi anche i seguenti tipi d'intervento:

  • RM - la Ristrutturazione Edilizia Medium.

Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico ed eventualmente ammissibili solo previa presentazione di Piano Aziendale e quindi a sola destinazione Agricola:

  • RL - la Ristrutturazione Edilizia Large
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • N - Nuovi Interventi.

Al fine di garantire la tutela della funzione ecologica e ambientale svolta dal territorio rurale e per il corretto svolgimento delle pratiche agricole, per gli interventi sulle aree aperte valgono le seguenti prescrizioni:

  • - tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
  • - salvo documentate esigenze di sicurezza dei lavoratori, sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni;
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole come piazzali e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche;
  • - non sono ammessi nuovi impianti di vivaio in vasetteria;
  • - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, quali la zollatura, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti, misurate sulla CTR comunale;
  • - all'interno delle aree degli invasi e dei bacini artificiali sono consentiti esclusivamente interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali e l'inserimento di piste ciclabili e percorsi pedonali; i rilevati di contenimento dovranno essere sistemati ai fini di un corretto inserimento paesaggistico.

4. REGOLE INTEGRATIVE

L'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, cui si deve far riferimento per l'ammissibilità e la fattibilità geologica di ogni intervento.