Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4.1.1.1 Poteri di Deroga

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/01, il permesso di costruire in deroga al Regolamento Urbanistico è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, da realizzarsi anche a cura dei privati, purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico.

Il permesso di costruire in deroga viene rilasciato previa deliberazione del consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e non deve risultare in contrasto con il Piano Strutturale.

Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti stabiliti dal Regolamento Urbanistico in materia di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DM 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 4.1.1.2 Misure di Salvaguardia

Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di Adozione del Regolamento Urbanistico, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla Legge.

Da tale data è sospesa ogni determinazione sulle domande di Permesso di Costruire che risultino in contrasto con il Regolamento Urbanistico adottato.

La sospensione di cui sopra opera fino alla data di efficacia dell'Atto e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di Adozione del Regolamento Urbanistico.

Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  1. a) gli interventi, posti in essere dagli Enti preposti, riconosciuti quali opere di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  2. b) gli interventi per la riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico e per opere di bonifica;
  3. c) le istanze di Permesso di Costruire che abbiano già acquisito il parere favorevole, prima della data di pubblicazione della delibera di Adozione del presente Regolamento, a condizione che siano ritirate e quindi concluso il relativo procedimento entro 90 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione dell'Ufficio competente, prodotta in esecuzione della presente misura;
  4. d) le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione e per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di pubblicazione della delibera di adozione del presente Regolamento Urbanistico; tali istanze saranno valutate con riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo originario.

Art. 4.1.1.3 Regolamento Edilizio

In caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.