Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

TITOLO 1.1 PRINCIPI

CAPO 1.1.1 CONTENUTI E OBIETTIVI

Art. 1.1.1.1 Contenuti

Il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività edilizia ed urbanistica sull'intero territorio comunale, stabilendo le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale.

A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile desumibili dalle norme vigenti in materia di governo del territorio.

Il Regolamento Urbanistico contiene:

  • - la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
  • -la disciplina delle trasformazioni urbanistiche degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, individua e definisce:

  • - il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  • -la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore;
  • -l'individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale e con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti da norme statali e regionali;
  • -le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa anche con la riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • -le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è consentita l'edificazione di completamento;
  • -l'individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi di ampliamento;
  • -la disciplina del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia;
  • -la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, ispirata a criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità, gli atti di competenza dell'Amministrazione Comunale in materia di disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio individua e definisce:

  • - gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
  • -gli interventi che, in ragione della loro rilevanza, presuppongono la preventiva approvazione di Piani Attuativi;
  • -il coordinamento con la pianificazione comunale di settore mediante l'individuazione delle relative aree interessate;
  • -la disciplina della perequazione urbanistica, riferita alle aree di trasformazione degli assetti insediativi;
  • -il programma d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
  • -le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;
  • -i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

Il Regolamento Urbanistico contiene altresì:

  • - la disciplina riferita all'integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in relazione con un compendio selezionato e coordinato delle previsioni e disposizioni vigenti in materia geologica e idraulica.

Art. 1.1.1.2 Obiettivi

Il Regolamento Urbanistico definisce le norme per il Governo del Territorio del Comune di Agliana, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla società locale.

Il Regolamento Urbanistico orienta le azioni del Comune e indirizza le attività pubbliche e private per uno sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con le risorse del territorio, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge urbanistica regionale.

Il Regolamento Urbanistico rappresenta l'assetto futuro quinquennale della trasformazione urbanistica del territorio, valuta l'impatto ambientale del complesso degli interventi proposti, dimensionandoli in coerenza con gli obiettivi espressi dall'Amministrazione locale e con le politiche territoriali e di settore provinciali e regionali.

Il Regolamento Urbanistico promuove lo sviluppo del territorio con riguardo alla tutela degli ecosistemi, dei valori ambientali e paesaggistici, intendendo il patrimonio artistico, storico, architettonico e naturalistico come bene essenziale della comunità e assumendone la tutela e la valorizzazione come obiettivo generale della propria efficacia.

Il Regolamento Urbanistico persegue i seguenti obiettivi, in coerenza con il Piano Strutturale:

  1. a) l'utilizzo razionale delle risorse essenziali potenziando le infrastrutture esistenti e le aree già insediate, per perseguire una maggiore compatibilità delle trasformazioni previste con i caratteri ambientali;
  2. b) il contenimento del consumo del territorio aperto e la qualificazione dei varchi non edificati presenti all'interno dei sistemi insediativi;
  3. c) la costruzione di un sistema di spazi pubblici di connessione e riqualificazione degli abitati, mirata anche all'innalzamento dell'equilibrio ecobiologico del territorio;
  4. d) la protezione del sistema insediativo dai rischi idraulici e dall'inquinamento ambientale;
  5. e) la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche che configurano l'identità territoriale del Comune di Agliana;
  6. f) la compensazione ambientale dei nuovi interventi insediativi, mediante l'individuazione di aree destinate a verde attrezzato e non, da garantire alla comunità mediante cessione diretta, vincolo d'uso pubblico o uso a verde privato con valenza ecologica;
  7. g) la salvaguardia delle porzioni ancore esistenti e riconoscibili del paesaggio agrario, il contenimento e la mitigazione dei processi di compromissione delle aree agricole interessate dalle attività legate al vivaismo;
  8. h) l'individuazione degli interventi di trasformazione degli insediamenti nel rispetto dei caratteri peculiari riconosciuti e delle esigenze di sviluppo locale della comunità insediata;
  9. i) la riorganizzazione delle aree destinate ad attività produttive, dotandole di maggiori quote di servizi e attrezzature e la rilocalizzazione delle attività ubicate in situazioni svantaggiate e/o incompatibili;
  10. l) la realizzazione di un sistema della mobilità gerarchicamente ordinato che preveda la separazione dei flussi a lunga percorrenza da quelli locali, la riorganizzazione della rete viaria urbana, il miglioramento della viabilità nelle aree agricole e la realizzazione di una rete pedonale e ciclabile di collegamento tra i centri urbani e il territorio aperto;
  11. m) l'incremento della dotazione di servizi, d'attrezzature collettive e d'esercizi commerciali di vicinato nei centri civici riconosciuti, al fine di connotarli spazialmente e funzionalmente come centri di socializzazione e per rafforzarne le specifiche identità.

Art. 1.1.1.3 Rapporti con la Pianificazione Sovraordinata

Il Regolamento Urbanistico, è redatto in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del Piano d'Indirizzo Territoriale regionale (PIT) ed in conformità a quanto indicato nei Regolamenti Attuativi della Legge Regionale per il Governo del Territorio

Il Regolamento Urbanistico opera nel rispetto della legislazione in materia di assetto del territorio nonché delle norme che regolano le attività settoriali; in particolare le norme che regolano l'attività agricola, la difesa del suolo, la regimazione e l'uso delle acque, la difesa dall'inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti, la protezione civile, la tutela della fauna, prevalgono sulle presenti norme, salvo specifiche eccezioni ammissibili nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 1.1.1.4 Validità del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le limitazioni che seguono.

Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono dimensionate per i cinque anni successivi all'approvazione del medesimo.

In particolare sono dimensionate su tale periodo temporale le seguenti previsioni:

  • - le Aree di Recupero e Riqualificazione Insediativa;
  • -le Aree di Trasformazione Urbana;
  • -le Aree per le attrezzature di interesse generale, limitatamente a quelle in progetto;
  • -le Aree per le nuove sedi stradali o per l'ampliamento di quelle esistenti, per le piazze e per i percorsi ciclopedonali, limitatamente a quelle in progetto.

Queste previsioni ed i conseguenti eventuali vincoli preordinati alla espropriazione, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi o i progetti esecutivi.

Ove il Regolamento Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia dei vincoli preordinati all'espropriazione si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i titolari non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.

Art. 1.1.1.5 Distribuzione e Localizzazione delle Funzioni, Piani e Programmi di Settore

La "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", nonché i piani di settore, vengono elaborati in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e si conformano alle previsioni del Regolamento Urbanistico, integrandone, dettagliandone e articolandone i contenuti limitatamente alla disposizioni di settore trattate.

In caso di decadenza, per decorrenza dei termini, della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", restano in vigore le norme in materia di destinazioni d'uso e le forme di utilizzazione ammesse dal Regolamento Urbanistico.

I piani di settore di competenza comunale sono quelli previsti dalla vigente normativa ed in particolare:

  • - Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 21/05);
  • -Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale (DCC 106/94);
  • -Piano Urbano della Mobilità (DCC 38/06);
  • -Piano Comunale di Protezione Civile (DCC 43/06);

In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano Strutturale o del Regolamento Urbanistico, questi ultimi prevalgono sui primi.

Art. 1.1.1.6 Elaborati del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

QUADRO CONOSCITIVO:

  • - Aggiornamento della pericolosità geologica del territorio realizzato per il RU (2011)
    1. Tavola AG.3 - Carta delle problematiche idrogeologiche in scala 1:5.000
  • - Aggiornamento della pericolosità geologica, idraulica e sismica locale per la Variante Tematica e di Adeguamento:
    1. Tavola AGV.1 - Carta dei battenti idraulici duecentennali e della Magnitudo idraulica in scala 1:5.000
    2. Tavola AGV.2 - Carta delle Indagini e delle Frequenze Fondamentali in scala 1:5.000
    3. Tavola AGV.3 - Sezioni geologiche in scala 1:5.000
    4. Tavola AGV.4 - Sezioni litotecniche in scala 1:5.000 orizzontale e 1:500 verticale
    5. Tavola AGV.5 - Carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) scala 1:5.000
    6. Tavola AGV.6 - Carta della pericolosità geologica in scala 1:5.000
    7. Tavola AGV.7 - Carta della pericolosità sismica locale in scala 1:5.000
    8. Tavola AGV.8 - Carta della pericolosità idraulica in scala 1:5.000
    9. Tavola AGV.9 - Carta delle aree presidiate da sistemi arginali in scala 1:5.000
    10. Tavola AGV.10 - Carta del reticolo idrografico della Regione Toscana in scala 1:5.000
    11. Misure HVSR
    12. Dati di Base (solo versione digitale)

PROGETTO:

  • - Relazione con:
    1. Allegato 1 - Dimensionamento del Piano
    2. Allegato 2 - Verifica degli Standard Urbanistici
  • - Relazione Geologica e Schede di Fattibilità
  • - Norme Tecniche di Attuazione
  • - Tavola 0 - Sintesi del progetto in scala 1:5.000
  • - Tavola 0bis - Perimetro del Territorio Urbanizzato in scala 1:5.000
  • - Tavole da 1 a 15 - Progetto in scala 1:2.000
  • - Tavola F01 - Carta della Fattibilità Geologica in scala 1:5.000
  • - Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica
  • - Dichiarazione di Sintesi della Valutazione Ambientale Strategica
  • - Programma di Intervento per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche e Urbanistiche

Detti elaborati hanno valore conformativo per gli interventi ammissibili, limitatamente alle tavole in scala 1:2.000 e alle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 1.1.1.7 Modalità di Lettura

Nelle tavole in scala 1:2.000 del Regolamento Urbanistico, numerate da 1 a 15, i perimetri, i segni grafici, le sigle ed i simboli hanno carattere prescrittivo e per essi valgono le precisazioni riportate successivamente.

Ogni area perimetrata con linea continua nera rappresenta una parte di territorio per la quale valgono determinate e specifiche prescrizioni, il cui riferimento alle presenti Norme Tecniche di Attuazione è costituito da un gruppo di sigle disposte ed organizzate secondo il seguente schema fisso e ricorrente:

la sigla in alto a sinistra indica la ZONA OMOGENEA le cui definizioni sono riportate nella Classificazione delle Zone Omogenee la sigla in alto a destra indica l'AREA DI APPARTENENZA le cui norme sono riportate nella Disciplina dei Sistemi
la sigla in basso a sinistra indica la DESTINAZIONE D'USO esclusiva, le cui norme sono riportate nella Disciplina degli Usi tale sigla non è sempre presente, prevalgono comunque le disposizioni generali riferite agli usi dell'area di appartenenza la sigla in basso a destra indica il TIPO D'INTERVENTO, le cui norme sono riportate nella Disciplina degli Interventi tale sigla non è sempre presente, in sua assenza valgono le disposizioni generali riferite agli interventi nell'area di appartenenza

CAPO 1.1.2 ATTUAZIONE

Art. 1.1.2.1 Attuazione del Regolamento Urbanistico

Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

  • - Opere Pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia;
  • -Piani Attuativi;
  • -Interventi Diretti, previa redazione di Progetti Unitari, denominati "Permesso Convenzionato";
  • -Interventi Diretti (Permessi di Costruire o Segnalazione Certificata d'Inizio Attività Edilizia, ...).

Gli interventi devono rispettare le destinazioni e le prescrizioni contenute negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.1.2.2 Piano Attuativo

I Piani Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento Urbanistico e sono obbligatori nelle zone e nei casi prescritti dalle presenti norme.

I Piani Attuativi sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure della Legge Regionale e sono estesi obbligatoriamente all'intero perimetro individuato sulle tavole del Regolamento Urbanistico.

Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi della Legge Regionale.

I Piani Attuativi possono essere di iniziativa pubblica o privata: l'iniziativa privata è ammessa nei casi di Legge; l'iniziativa pubblica è ammessa per tutti i tipi di Piano Attuativo.

Nei casi in cui è ammessa l'iniziativa privata, i proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore dei beni compresi nel Piano Attuativo, calcolata in base all'imponibile catastale, hanno titolo a costituire il Consorzio per la presentazione al Comune della proposta di Piano e del relativo schema di convenzione.

Il Comune invita i proprietari non aderenti al Consorzio ad aderire al Piano ed alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni.

Decorso senza esito il termine di cui al comma precedente, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione.

Le convenzioni prescritte per i piani di iniziativa privata devono seguire quanto di cui allo schema, allegato alle presenti norme, che presenta carattere d'indirizzo normativo.

I Piani Attuativi sono obbligatoriamente estesi a tutta l'area d'intervento, individuata con apposita simbologia nelle tavole di Regolamento.

In sede di elaborazione del progetto di dettaglio dei piani attuativi, qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro, e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità, ma non coincidano, con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe di scala maggiore (quali ad esempio i confini catastali e di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi l'approvazione del Piano Attuativo comporta la corrispondente rettifica senza che ciò comporti variante al Regolamento Urbanistico.

Per la verifica degli standard minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti Residenziali, Terziari o Produttivi oggetto di Piano Attuativo si deve ottemperare a quanto specificatamente disciplinato nelle schede normative allegate alle presenti Norme Tecniche, con riferimento alle quantità elencate nella seguente tabella:

RESIDENZA minimo 30 mq ogni 100 mc di VE di cui 5 mq per Parcheggi Pubblici
18 mq per Verde Attrezzato
7 mq per Servizi e Attrezzature TERZIARIO minimo 80 mq ogni 100 mq di SE di cui 40 mq per Parcheggi Pubblici
20 mq per Verde Attrezzato
20 mq per Servizi e Attrezzature
PRODUZIONE minimo 20 mq ogni 100 mq di ST di cui 10 mq per Parcheggi Pubblici
10 mq per Verde Attrezzato

Art. 1.1.2.3 Progetto Unitario Convenzionato

Il Progetto Unitario Convenzionato (PUC) costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente, che subordina il rilascio del permesso alla stipula di apposita convenzione.

L'intervento si attua previo Progetto Unitario Convenzionato nei seguenti casi:

  • - ogni qualvolta ciò sia espressamente previsto nelle presenti norme, nelle schede in esse contenute o nelle tavole del Regolamento Urbanistico;
  • -su richiesta del Comune quando gli interventi diretti assumono rilevanti dimensioni o comunque si renda necessario inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

Per la verifica degli standard minimi di cui devono essere dotati i nuovi insediamenti Residenziali, Terziari o Produttivi oggetto di Progetto Unitario Convenzionato si deve ottemperare a quanto specificatamente disciplinato nelle schede normative allegate alle presenti Norme Tecniche, con riferimento alle quantità elencate nella seguente tabella:

RESIDENZA minimo 30 mq ogni 100 mc di VE di cui 5 mq per Parcheggi Pubblici
18 mq per Verde Attrezzato
7 mq per Servizi e Attrezzature
TERZIARIO minimo 80 mq ogni 100 mq di SE di cui 40 mq per Parcheggi Pubblici
20 mq per Verde Attrezzato
20 mq per Servizi e Attrezzature
PRODUZIONE minimo 20 mq ogni 100 mq di ST di cui 10 mq per Parcheggi Pubblici

Il Progetto Unitario Convenzionato è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Gli elaborati necessari per i progetti relativi a Progetto Unitario Convenzionato sono stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale.

Gli atti prescritti per il Progetto Unitario Convenzionato devono seguire quanto di cui allo schema, allegato alle presenti norme, che presenta carattere d'indirizzo normativo.

Art. 1.1.2.4 Intervento diretto

In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritta una delle forme di attuazione di cui sopra, il Regolamento Urbanistico si attua per intervento diretto, subordinato alla stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo qualora sia prevista la realizzazione di Opere di Urbanizzazione.

Art. 1.1.2.5 Criteri generali relativi all'attuazione degli Standard

Le dotazioni di aree per gli standard urbanistici richieste per le Aree con Discipline Specifiche devono rispettare l'ubicazione e/o le quantità previste all'interno delle schede progettuali redatte nell'apposita parte delle presenti norme.

Le dotazioni minime di aree per gli standard urbanistici richieste negli interventi che comunque comportino incremento del Carico Urbanistico in caso di:

  • NE - Nuova Edificazione;
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RI - Ristrutturazione Edilizia comportante:
    • - incremento di SE;
    • - mutamento di destinazione d'uso con incremento di carico urbanistico;

sono così determinati, in funzione del solo maggior carico indotto dalle previste trasformazioni, anche per interventi successivi nell'arco di validità del presente Regolamento:

USO STANDARD
Residenza 18 mq ogni 100 mc VE
Produzione 5 mq ogni 100 mq SF
Terziario Zone C, D, F 80 mq ogni 100 mq SE
Zone A, B, E 40 mq ogni 100 mq SE
Servizi 10 mq ogni 100 mq SE

Nel caso di Interventi di Ristrutturazione (RI) del Patrimonio Edilizio esistente, il parametro di cui sopra è dimezzato.

La loro realizzazione dovrà accompagnare quella degli interventi edilizi, con le seguenti regole, in funzione della SE interessata complessivamente dal progetto proposto:

INTERVENTO STANDARD
SE > 500 mq dotazioni integrali
500 mq ≥ SE ≥ 100 mq dotazioni ridotte al 50%
SE < 100 mq non occorre

Le aree a standard, come sopra determinate possono essere monetizzate fino ad un massimo di 200 mq, limite oltre il quale devono essere seguite le ipotesi progettuali di seguito descritte:

  • - in prima ipotesi, le aree a standard devono essere localizzate nell'ambito del lotto d'intervento ed in fregio alla pubblica via, con scomputo del loro costo di costruzione dagli oneri e cessione in proprietà al Comune a costruzione ultimata e collaudata;
  • - in seconda e solo residuale ipotesi, le dotazioni di standard richieste possono essere completamente monetizzate, previo Delibera Consiliare, versando al Comune il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area.

Il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area, nelle ipotesi di monetizzazione, è stabilito sulla base di apposita determinazione del Servizio competente in materia di espropri e si aggiunge al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione; tali monetizzazioni devono essere destinate all'acquisizione di aree a standard, preferibilmente nella UTOE di appartenenza dell'intervento.

L'incremento di carico urbanistico di tipo commerciale a Media Struttura di Vendita (MSV), laddove consentito, è subordinato alla dimostrazione, da prodursi con specifici elaborati da allegare alla formazione del relativo titolo edilizio:

  • - della capacità di assorbimento, da parte dell'infrastrutturazione stradale comunale e sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso alla nuova struttura di vendita;
  • -dell'esistenza o della contestuale realizzazione di opere che consentano un efficace connessione con la viabilità principale, realizzando ingressi e uscite separate;
  • -del ridotto o assente livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell'incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;
  • -le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nel comune.

Art. 1.1.2.6 Dotazione di parcheggi privati pertinenziali - (Tognoli)

La realizzazione di parcheggi privati pertinenziali è prescritta in tutto il territorio comunale, nella misura minima di

30 mq ogni 100 mq di SE in progetto

in caso di:

  • NE - Nuova Edificazione;
  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RI - Ristrutturazione Edilizia comportante:
    • - incremento di SE;
    • - mutamento di destinazione d'uso ed incremento di carico urbanistico;

In caso di incremento del numero di alloggi deve essere assicurato un posto auto per ogni alloggio previsto dal progetto.

Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (Zone A e B), con esclusione degli interventi di sostituzione e ristrutturazione urbanistica, possono essere realizzate anche in aree attigue non facenti parte del lotto, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

Qualora nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (Zone A e B), con esclusione degli interventi di sostituzione e ristrutturazione urbanistica, non siano reperite le quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, dovrà essere corrisposta al Comune una somma pari al costo stimato necessario per l'acquisizione e la sistemazione a parcheggio, determinato tramite deliberazione del competente organo comunale: la monetizzazione, che sostituisce l'obbligo al quale non è possibile adempiere di realizzare i posti auto necessari, è ammessa solo fino a 2 posti auto o all'equivalente superficie di parcheggio.

Art. 1.1.2.7 Dotazione di Parcheggi Privati per la Sosta di Relazione - (Bersani)

Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni regionali in materia, la realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è prescritta in tutto il territorio comunale, salvo diversa disposizione specifica contenuta nella Disciplina dei Sistemi, ogni qualvolta l'intervento per strutture commerciali di vendita al dettaglio preveda:

  • NE - Nuova Edificazione;
  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RI - Ristrutturazione Edilizia comportante:
    • - incremento di SE;
    • - mutamento di destinazione d'uso;
  • RC - Restauro e Risanamento Conservativo, comportante mutamento di destinazione d'uso.

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura prescritta dalla seguente tabella:

TIPO MISURA PARCHEGGIO
Esercizio di Vicinato SV ≤ 100 0 mq
101 ≤ SV ≤ 300 1 mq ogni 1 mq SV
Media Struttura di Vendita 301 ≤ SV ≤ 2500 1,5 mq ogni 1 mq SV
1 mq ogni 1 mq altre S
Grande Struttura di Vendita SV > 2500 2 mq ogni 1 mq SV
1,5 mq ogni 1 mq altre S

Le aree di cui al presente articolo, saranno realizzate senza scomputo dagli oneri e a cura del richiedente, che mantiene la proprietà e l'onere della manutenzione, garantendone comunque l'uso pubblico, durante l'orario di apertura delle strutture commerciali, previo formulazione di apposito atto unilaterale d'obbligo, allegato al titolo abilitativo delle trasformazioni edilizie.

Nel caso di proposta di insediamento commerciale di tipo "Media Struttura di Vendita", la realizzazione e la cessione al patrimonio indisponibile del Comune del Parcheggio di Urbanizzazione Primaria potrà essere sostituita dalla sola realizzazione in aggiunta a quello di Relazione, senza la relativa cessione al patrimonio pubblico, con la condizione che sia assunto dall'istante l'obbligo della manutenzione delle aree e sia istituita sulla particella catastale appositamente individuata, una servitù di uso pubblico, previo formulazione di apposito atto d'obbligo, debitamente registrato; tale parcheggio non potrà essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti.

Art. 1.1.2.8 Distanze

1. DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI

Per distanza tra fabbricati si intende la misura intercorrente fra il punto più avanzato delle pareti di entrambi gli edifici, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml.

Fatte salve le disposizioni regionali derogatorie in materia, per le distanze minime tra i fabbricati si rinvia integralmente alle disposizioni dell'art. 9 del DM 02.04.1968, n.1444, di seguito riportato:

Zone A

Per le operazioni di Risanamento Conservativo e per le eventuali Ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Altre Zone (B, D, E, F)

Per i nuovi edifici o per le nuove porzioni degli edifici esistenti è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Zone C

Oltre a quanto sopra è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate precedentemente, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Attuativi con previsioni planovolumetriche.

Non sono considerate "pareti finestrate" le pareti con sole "luci", come definite dal Codice Civile.

È sempre consentita l'edificazione a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà, con appoggio sul muro reso comune ai sensi dell'art. 874 CC o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi dell'art. 877 CC anche oltre la sua altezza, purchè il proprietario confinante partecipi al procedimento di formazione del titolo abilitativo edilizio.

Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti.

2. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI

Per distanza dai confini si intende la misura intercorrente fra le pareti del fabbricato, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto ≤ 1,50 ml., ed il confine del lotto di pertinenza.

Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza.

È consentita la costruzione sul confine del lotto di pertinenza in aderenza ad un edificio esistente, oppure attraverso una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo, ove quest'ultimo sia edificabile.

È inoltre ammessa in caso di ampliamento degli edifici esistenti e di esplicito accordo tra i proprietari confinanti, la costruzione di un edificio o di una sua nuova porzione a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, a condizione che l'altro proprietario si impegni ad arretrare l'eventuale edificio prevedibile a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici; in tal caso l'accordo tra i due confinanti sarà condizione essenziale per l'approvazione del progetto e dovrà risultare da specifico accordo o da un apposito elaborato sottoscritto da entrambi i proprietari ed allegato al progetto a farne parte integrante e sostanziale.

3. DISTANZE MINIME DALLE STRADE

Le distanze minime dalla strada che le costruzioni dovranno tenere sono le seguenti:

  • - su strade di larghezza inferiore a ml. 7,00, distanza pari a ml. 5,00;
  • -su strade da ml. 7,00 a ml. 15,00, distanza pari a ml. 7,50.

Le costruzioni osserveranno una distanza minima di ml. 5 dai parcheggi di urbanizzazione primaria.

Distanze inferiori potranno essere consentite solo nel caso in cui l'intervento edilizio serva a completare una schiera anche discontinua esistente e al fine di consentirne l'allineamento.

Art. 1.1.2.9 Incentivi Urbanistici

1. INCENTIVI PER LA QUALITÀ EDILIZIA SOSTENIBILE

Il Regolamento Urbanistico favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile e pertanto persegue l'utilizzazione di materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente, estesa al complesso degli insediamenti.

A tal fine il Regolamento Edilizio:

  • - contiene specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui sopra,
  • - individua soluzioni tecnologiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili,
  • - fornisce indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
  • - stabilisce una soglia minima di ecoefficienza al di sotto della quale non si ha accesso agli incentivi urbanistici ed inoltre gradua gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.

Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile beneficiano di incentivi di carattere urbanistico, consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del 10%, la Superficie edificabile (SE), ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme.

2. INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Il Regolamento Urbanistico privilegia la localizzazione di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi.

A tal fine prevede incentivi urbanistici per gli interventi relativi ad attività produttive di tipo manifatturiero che privilegino funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e imprenditoriale.

Il Regolamento Urbanistico persegue i fini di cui sopra e consente negli Ambiti del Polo Produttivo, ampliamenti una tantum degli edifici produttivi esistenti, nella misura massima del 10% della Superficie edificabile (SE) e del 5% della Superficie coperta (SC) esistenti, quando detti ampliamenti siano finalizzati a migliorare la dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

Detta finalità deve essere adeguatamente documentata e motivata, corredando il progetto con uno specifico studio che dimostri la necessità di tali spazi e documenti le politiche che l'azienda intende mettere in atto per conseguire gli obiettivi di cui presente articolo.

I locali costruiti o ampliati in forza degli incentivi urbanistici di cui sopra rimangono vincolati agli usi produttivi ed alle funzioni dichiarate per un periodo non inferiore a dieci anni e il relativo titolo abilitativo edilizio è rilasciato o depositato solo previo formulazione di specifico atto d'obbligo al riguardo.

Art. 1.1.2.10 Disposizioni in Materia di Tutela dei Beni Architettonici e del Paesaggio

A - BENI CULTURALI "OPE LEGIS"

Sono tutelati ope legis, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04, gli immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici Territoriali, nonché ad ogni altro Ente ed Istituto Pubblico ed a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti: tali immobili dovranno essere sottoposti al procedimento di verifica ex art. 12 del D.Lgs. 42/04 e, in conseguenza, fino al momento dell'eventuale verifica prevista dal citato articolo con esito negativo, tali immobili sono sottoposti alla tutela della Parte II del D.Lgs 42/04.

Sono tutelati ope legis, ex art. 10, comma 4, del D.Lgs. 42/04, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico con particolare riguardo per quelli ubicati all'interno dei centri, borghi e nuclei storici.

B - AUTOSTRADA A11

Una fascia di terreno ai lati dell'autostrada A11 Firenze-Mare, pari a 150 ml a nord e 100 ml a sud, sita nell'ambito del territorio del comune è vincolata ai sensi del DM 26/04/1963 (GU n. 149 del 1973) in esecuzione dell'ora vigenti lettere c) e d) dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04: la relazione descrittiva dell'intervento in progetto deve dar conto del rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda 149/1973, allegata al Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015.

Nella fascia di terreno ai lati dell'autostrada A11 Firenze-Mare, vincolata ai sensi del DM 26/04/1963, è vietata:

  • - la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo per l'agricoltura amatoriale;
  • -l'utilizzo di tamponature esterne prefabbricate prive di adeguata qualità architettonica.

C - LAGHI E BOSCHI

I territori contermini ai laghi Pertini, Briganti e I Maggio, compresi in una fascia della profondità di 300 ml dalla linea di battigia, sono vincolati ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art.142 del D.Lgs. 42/04, a seguito dell'approvazione del Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015.

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 227/01, laddove rinvenibili, sono vincolati ai sensi della lett. g) del primo comma dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04, a seguito dell'approvazione del Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015.

Gli interventi all'interno delle aree di vincolo paesaggistico di cui sopra devono rispettare le pertinenti prescrizioni, contenute nelle norme tecniche del Piano Regionale di Indirizzo Territoriale con Valenza Paesaggistica, approvato con DCR 37/15 in data 27/03/2015: la relazione descrittiva dell'intervento in progetto deve dar conto del rispetto delle prescrizioni dell'Elaborato 8/B "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT-PPR, con specifico riferimento a quelle contenute nell'art. 7 (Laghi - art.142. lett. b, del Codice) e nell'art. 12 (Boschi - art. 142, lett. g) del Codice).

Art. 1.1.2.11 Disposizioni in Materia di Tutela dei Beni Archeologici

A - OPERE PUBBLICHE

le opere pubbliche che a qualsiasi titolo interessino il sottosuolo devono sempre essere sottoposte al procedimento di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

B - LAVORI DI ESCAVAZIONE E/O MOVIMENTO TERRA

Qualora durante i lavori di escavazione e/o movimento terra si verificassero scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché art. 733 del Codice Penale) di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e a provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Art. 1.1.2.12 Beni Sottoposti a Vincolo preordinato all'Esproprio

Le aree per la realizzazione di opere pubbliche o la dotazione di standard la cui cessione costituisce obbligo per l'esecuzione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico sono individuate all'interno delle apposite schede normative.

Le aree necessarie per la realizzazione di nuove opere pubbliche previste dal Regolamento Urbanistico che non sono collegate ad altri interventi tramite le schede normative e non sono già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici, sono evidenziate nell'allegato "Elenco Aree Soggette a Vincolo Espropriativo"; l'approvazione del Regolamento Urbanistico ha per esse valore di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, qualora tale vincolo non fosse già stato istituito dal PRG.

Le previsioni di opere pubbliche o piani attuativi che hanno reso necessario l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza dei cinque anni dalla loro approvazione, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi.

Qualora fosse accertata per sentenza una reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, si farà fronte alla spesa necessaria attingendo da un apposito capitolo di bilancio, finanziato con gli introiti derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi, nel caso in cui la legge preveda un indennizzo per i proprietari.

Quanto disposto ai commi precedenti per le aree ha valore anche per le servitù utili all'espletamento di funzioni pubbliche.

CAPO 1.1.3 BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 1.1.3.1 Attuazione del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico è corredato da:

  • - Il Censimento delle Barriere Architettoniche in Ambito urbano, che ha riguardato le attrezzature di interesse collettivo, sia di proprietà pubblica che privata all'interno dei centri civici;
  • - Il Programma di Intervento, relativo alle strutture ritenute più rilevanti per la funzione svolta, alle quali dare una priorità nell'ambito degli interventi previsti per la messa a norma delle attrezzature e degli spazi di uso pubblico.

Art. 1.1.3.2 Censimento delle Barriere Architettoniche

Il Censimento deriva dal rilievo effettuato in sede di stesura del piano: esso comprende l'analisi di edifici, dei loro spazi di pertinenza e degli spazi aperti di interesse pubblico, come sopra determinati, limitandosi all'analisi delle parti esterne e di accesso agli edifici, pertinenze e percorsi, senza entrare nel merito della fruizione degli spazi interni.

Il Censimento riguarda sia attrezzature di proprietà pubblica che privata; nel caso di edifici privati sono stati censiti quelli destinati ad attività di interesse pubblico.

In merito agli "spazi urbani comuni" sono prese in esame aree verdi attrezzate, piazze ed aree per la sosta, compresi i percorsi di collegamento tra queste ultime e le principali strutture di uso pubblico.

Il censimento è costituito dai seguenti elaborati, riuniti in fascicolo:

  1. a) relazione generale;
  2. b) schede di rilievo, corrispondenti al numero delle attrezzature rilevate, dove è riportata l'ubicazione, il grado di accessibilità e l'indicazione delle opere necessarie per rendere la struttura pienamente accessibile;
  3. c) tavole relative ai centri civici, dove sono individuate le attrezzature di interesse pubblico, secondo il loro grado di accessibilità come definito dal DM 236/89.

Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli interventi attuati e dell'insediamento di nuove funzioni analoghe a quelle già censite.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale estendere il censimento a determinati settori urbani, ed inserire nel programma interventi su interi tratti della rete pedonale.

Art. 1.1.3.3 Programma e Tipologia degli Interventi

Il Programma individua quale strategia operativa fondamentale per il contesto del territorio comunale la riduzione delle barriere architettoniche per quanto riguarda le strutture pubbliche e gli "spazi urbani comuni" all'interno dei centri civici individuati.

Nel programma è selezionata una serie organica di interventi, che l'Amministrazione procederà di volta in volta ad inserire nella programmazione dei Lavori Pubblici, per consentire il miglioramento della fruizione dei centri civici.

Gli interventi necessari per l'implementazione dell'accessibilità delle attrezzature di interesse pubblico esistenti sono riconducibili alle seguenti tipologie operative:

  1. a) introduzione di rampe necessarie a superare i dislivelli delle soglie d'ingresso e adeguamento degli accessi attualmente presenti;
  2. b) individuazione, nelle aree di sosta, di posti auto dedicati ai portatori di handicap e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista;
  3. c) rifacimento della pavimentazione nelle aree di sosta;
  4. d) adeguamento dei percorsi di collegamento tra gli edifici di uso pubblico e i relativi parcheggi.

TITOLO 1.2 RISORSE

CAPO 1.2.1 VALUTAZIONE

Art. 1.2.1.1 Disposizioni Generali

Sulla base dei fattori di pericolosità geologica e idraulica e sulla scorta delle indicazioni emerse dagli studi effettuati sullo stato delle risorse del territorio, nei seguenti articoli sono indicati, per ciascuna risorsa individuata, obiettivi e prescrizioni volti ad assicurare l'uso sostenibile del territorio e, più in generale, quello dell'ambiente urbano.

Gli obiettivi esplicitati sono validi in presenza e in assenza di trasformazioni, in quanto la loro applicazione deriva da norme e regolamenti vigenti, le prescrizioni invece costituiscono vere e proprie condizioni alla trasformabilità.

I Piani Attuativi dovranno rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

  1. a) i Piani Attuativi sono consentiti se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire: l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi d'esondazione; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e adeguate condizioni di mobilità;
  2. b) i Piani Attuativi devono indicare gli obiettivi strategici che si vogliono perseguire e i risultati attesi;
  3. c) i Piani Attuativi devono individuare, per le trasformazioni attese, l'ambito territoriale e ambientale interessato dagli effetti, descrivendone lo stato di fatto, con evidenziazione dei livelli di vulnerabilità e delle condizioni di riproducibilità delle risorse presenti;
  4. d) i Piani Attuativi devono documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle nuove previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas, raccolta e smaltimento rifiuti, energia elettrica.

Art. 1.2.1.2 Valutazione degli effetti della trasformazione urbana

Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Regolamento Urbanistico sono stati assoggettati alla procedura di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale Strategica secondo i criteri e le modalità di cui ai relativi documenti, i quali mettono a disposizione una scheda di valutazione per ciascun intervento soggetto, nonché i parametri di riferimento ed i relativi criteri di valutazione.

È facoltà del Comune, in seguito all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi o agli esiti di diverse valutazioni, integrare le schede di valutazione con ulteriori parametri di valutazione e con i relativi criteri di valutazione, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 1.2.1.3 Monitoraggio degli effetti

Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti.

Per ogni intervento di trasformazione degli assetti insediativi previsto dal Regolamento Urbanistico è prescritta la verifica delle prescrizioni e mitigazioni ambientali secondo i criteri della scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obbiettivi prefissati.

Art. 1.2.1.4 Valutazione Ambientale Strategica

Gli interventi di cui agli allegati II, III, IV del D. Lgs 152\06 e smi, quando non vietati dal presente Regolamento Urbanistico, sono sempre subordinati alla redazione di specifico Piano Attuativo, comprensivo del Rapporto Ambientale di cui all'art. 24 della LR 10/10 e smi, ovvero nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, alla verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 22 della stessa disposizione regionale. Tale Piano Attuativo costituisce comunque variante al presente Regolamento e per la sua approvazione si dovranno seguire le relative procedure di Legge.

CAPO 1.2.2 FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA

Art. 1.2.2.1 Disposizioni Generali

La trasformabilità del territorio è legata alle situazioni di pericolosità rispetto agli specifici fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti indotti dall'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico.

La normativa di riferimento per l'attribuzione delle pericolosità del territorio e della conseguente fattibilità degli interventi è il DPGR 25 ottobre 2011, Regolamento di attuazione dell'art. 62 della LR 1/05 e, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, la L.R. 24 luglio 2018, n. 41.

Le carte dei Battenti Idraulici duecentennali e delle Magnitudo idrauliche (Tavola AGV.1), delle Problematiche Idrogeologiche (Tavola AG.3), della Pericolosità Geologica (Tavola AGV.6), della Pericolosità Sismica Locale (Tavola AGV.7) e della Pericolosità Idraulica (Tavola AGV.8) costituiscono il nuovo riferimento per la definizione della fattibilità degli interventi ammessi dal RU.

Tali elaborati cartografici individuano le problematiche fisiche rispetto alle quali ciascun nuovo intervento dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti.

La carta della fattibilità geologica (Tavola F01) individua le fattibilità degli interventi individuati nelle presenti NTA come AREE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE, AREE IN CORSO DI TRASFORMAZIONE, AREE DI TRASFORMAZIONE, AREE DI COMPLETAMENTO, articolate in quattro categorie differenti in riferimento alla pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, cui corrispondono diverse condizioni di attuazione relativamente alle indagini geologiche e idrauliche di approfondimento; per ciascuno dei citati interventi è stata redatta una specifica scheda di fattibilità.

Per tutti gli altri interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico si rimanda al sottostante abaco di fattibilità che in funzione del tipo di intervento e della pericolosità presente assegna una fattibilità con eventuali condizioni e limitazioni.

TIPO SIGLA DEFINIZIONE Pericolosità Geologica Pericolosità Sismica Pericolosità Idraulica
G.2 S.2 P2/I.3 P3/I.4
M1/M2/M3 M1/M2/M3
M Interventi Manutentivi MR Opere di Reinterro e di Scavo F1 F1 si richiamano le prescrizioni imposte dalla LR 41/18 in particolare gli artt. 12, 13 e 16
MD Demolizione F1 F1
MO Manutenzione Ordinaria F1 F1
MS Manutenzione Straordinaria F1 F1
MP Opere Pertinenziali F1 F1
R Interventi Ristrutturativi RO Occupazioni di Suolo per Esposizioni F1 F1
RB Superamento Barriere Architettoniche F1 F1
RC Restauro e Risanamento Conservativo F1 F1
RI RS - Ristrutturazione edilizia SMALL F1 F1
RM - Ristrutturazione edilizia MEDIUM F2 F2
RL - Ristrutturazione edilizia LARGE F2 F2
RX Sostituzione Edilizia F2 F2
RU Ristrutturazione Urbanistica F2 F2
N Nuovi Interventi NU Realizzazione Opere di Urbanizzazione F2 F2 si richiamano le prescrizioni imposte dalla LR 41/18 in particolare gli artt. 11, 13 e 16
NA Impianti all'Aperto F1 F1
NM Installazione Manufatti F2 F2
NE Nuova Edificazione F2 F2

M1 = Magnitudo idraulica moderata di cui alla lett. h1) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

M2 = Magnitudo idraulica severa di cui alla lett. h2) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

M3 = Magnitudo idraulica molto severa di cui alla lett. h3) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

Art. 1.2.2.2 Categorie di fattibilità

Fattibilità senza Particolari Limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con Normali Vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Regolamento Urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 1.2.2.3 Fattibilità Geologica

Per tutto il territorio di Agliana le caratteristiche geologiche e geomorfologiche sono tali da non costituire particolari problematiche dal punto di vista della stabilità (pericolosità G.2).

Per tutti gli interventi previsti dal RU non si rileva la necessità di prevedere indagini geognostiche particolari rispetto a quanto già previsto dal DM Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni, NTC) e dal DPGR n.36/R del 9/7/09.

Art. 1.2.2.4 Fattibilità Idraulica

A causa della sua conformazione e collocazione l'intero territorio di Agliana è soggetto a rischio idraulico: più in dettaglio il territorio comunale ricade in pericolosità idraulica P2/I.3 e P3/I.4 (Tavola AGV8).

Le pericolosità P2 (media) e P3 (elevata) derivano direttamente dal PGRA e corrispondono alle pericolosità idrauliche I.3 (elevata) e I.4 (molto elevata) ai sensi del Regolamento 53/R del 25 ottobre 2011.

La pericolosità P2/I.3 riguarda aree interessate da allagamenti per Tempo di ritorno Tr compreso tra 30 e 200 anni mentre la pericolosità P3/I.4 riguarda aree interessate da allagamenti per Tempo di ritorno Tr inferiore a 30 anni.

Tali possibili inondazioni provocano un battente idraulico atteso diverso da zona a zona.

Il territorio comunale è stato quindi diviso in aree omogenee (celle idrauliche) caratterizzate da una quota assoluta del battente idraulico espressa in metri sul livello del mare (Tav. AGV1). Alcune aree del territorio comunale, pur risultando nel PGRA in pericolosità idraulica, sono risultate nello stesso studio a quota più alta del battente atteso e sono state classificate, sempre nel PGRA, come aree caratterizzate da battente di transito. Per le zone di transito si è assunto un battente convenzionale di 30 cm.

Per la definizione ed individuazione di tali aree si rimanda al sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno): http://dati.adbarno.it/mapstore/composerlocale=it&mapId=646&configId=175&config=ConfigComposerAdBz e al sito comunale all'indirizzo: http://agliana.ldpgis.it/rischio_alluvioni/index.php?viewer=ajax&sid

che permette di ricavare il valore del battente d'acqua atteso nelle singole aree d'intervento.

La L.R. 41 ha inoltre introdotto la Magnitudo idraulica, un livello di battente idraulico relativo al piano campagna ricavato dal DTM LIDAR, usato nella modellazione idraulica dall'Autorità competente, suddiviso in M1 (Magnitudo moderata), M2 (Magnitudo severa) e M3 (Magnitudo molto severa) (Tav. AGV1).

Ogni modifica dello studio idraulico di supporto al PGRA che porti ad una diversa distribuzione delle pericolosità idrauliche e a diversi battenti idraulici attesi, individuando quindi diverse, Magnitudo idrauliche sostituisce automaticamente i valori assunti nella specifica tavola del presente Regolamento ed in tal caso si dovrà fare riferimento alle nuove pericolosità ed alle nuove quote di battente stimate.

In linea generale la fattibilità degli interventi deve essere riferita alle prescrizioni ed alle limitazioni assunte dalla LR 41/18, qui richiamata integralmente e declinata secondo le seguenti specificazioni.

La FATTIBILITÀ IDRAULICA SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1) è attribuibile a tutti gli interventi previsti dal RU per la realizzazione dei quali non occorre procedere ad alcuna verifica di tipo idraulico, poiché la tipologia dell'intervento stesso non ha incidenza sulla problematica idraulica, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della LR 41/18.

La FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3) è attribuibile a tutti gli interventi sugli edifici esistenti, sulle relative aree di pertinenza e sulle aree libere, previsti dal RU per i quali l'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41.

La FATTIBILITÀ LIMITATA (F4) è attribuibile a tutti gli interventi di Nuova Edificazione, come individuati dalla lett. r) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18 e previsti dal RU, per i quali l'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui agli artt. 11 e 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n. 41.

Art. 1.2.2.5 Fattibilità Sismica

Tutto il territorio di Agliana è caratterizzato dalla presenza di un materasso di depositi fluvio-lacustri di spessore da un minimo intorno a 150 metri sino ad oltre 400 metri verso il centro della piana, poggiante su un substrato litoide che costituisce il substrato sismico dell'area.

Tale conformazione sismostratigrafica porta all'assenza di contrasti sismici significativi, se non a frequenze molto basse, e conduce quindi ad una pericolosità sismica locale S.2.

Per tutti gli interventi previsti dal RU non si rileva quindi la necessità di prevedere indagini geognostiche e geofisiche particolari rispetto a quanto già previsto dal DM Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni, NTC) e dal DPGR n.36/R del 9/7/09.

Nel caso di progettazione di edifici particolarmente alti o ponti e/o viadotti importanti si dovrà valutare la frequenza propria della struttura e confrontarla con la frequenza fondamentale del terreno al fine di scongiurare fenomeni di doppia risonanza.

Art. 1.2.2.6 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno) è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016.

Esso ha sostituito, per la parte idraulica, il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) della stessa Autorità di Bacino.

Tale Piano fornisce norme ed indirizzi a scala di bacino, rimandando prescrizioni più specifiche e puntuali a successive normative; per la Regione Toscana tale normativa è oggi rappresentata dalla L.R. 41/2018.

Lo studio e la modellazione idraulica realizzata per il PGRA, che ha tra l'altro individuato aree a pericolosità idraulica P1 (bassa), P2 a(media) e P3 (elevata, hanno costituito il riferimento per l'attribuzione della pericolosità idraulica del territorio comunale di Agliana.

Il presente RU risulta conforme alla Disciplina di Piano del PGRA, al quale si rimanda per approfondimenti.

Art. 1.2.2.7 LR 41/2018

La L.R. 24 luglio 2018, n.41 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014" ha normato la Gestione del rischio di alluvioni e gli interventi edilizi ricadenti in pericolosità idraulica, sia per quanto riguarda le nuove edificazioni e infrastrutture che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Per tale ragione si richiamano le disposizioni di tale normativa. Le seguenti disposizioni integrano e specificano le disposizioni sopra richiamate, il cui rispetto deve comunque essere dimostrato in ogni intervento attraverso un'apposita sezione della relazione tecnica, allegata al titolo o alla comunicazione, oppure, in ragione del tipo di intervento, una Relazione Tecnico-Idraulica completa di progetto delle opere di mitigazione del rischio in materia.

INTERRATI

In ragione della pericolosità idraulica cui è sottoposto l'intero territorio comunale è vietata la realizzazione di nuovi volumi interrati o la destinazione di quelli esistenti a residenziale ed ogni intervento non manutentivo su questi ultimi, dovrà prevedere misure di difesa locale per la gestione del rischio in materia.

TRASPARENZA IDRAULICA

Ogni intervento che comporti aumento di superficie coperta dovrà risultare idraulicamente trasparente, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e si prescrive la realizzazione di tubazioni, condotte o altri accorgimenti, che permettano il passaggio di eventuali acque di transito sul terreno; per le aree di accumulo (quindi non di transito) devono essere previste opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore adeguato oppure compensazioni volumetriche delle acque sottratte alla naturale laminazione.

FRANCO DI SICUREZZA

Ai fini della definizione del franco di sicurezza, di cui alla lett. n) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18, si deve assumere un valore pari alla metà del battente atteso con un minimo di cm. 30 ed un massimo di cm. 50; nel caso di aree caratterizzate da battente di transito, dove si assume un valore convenzionale del battente pari a cm. 30, il franco di sicurezza è riducibile secondo principi di ragionevolezza.

DIFESA LOCALE

Gli interventi di difesa locale devono proteggere le costruzioni dai danni delle alluvioni ed oltre ad intervenire sulle parti dell'involucro edilizio, interessate dai fenomeni alluvionali (paratie) devono provvedere a mettere in sicurezza gli impianti a loro servizio.

PARCHEGGI E DEPOSITI

Nuovi parcheggi in superficie, aree di deposito merci e viabilità connesse, sono realizzabili a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive, atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali. In presenza di magnitudo moderata (M1) si ritiene già soddisfatto il non superamento del rischio medio R2; in presenza di magnitudo severa (M2) e molto severa (M3), al titolo o alla comunicazione deve essere allegato apposito piano di sicurezza, di cui sia individuato il responsabile ed in cui siano previste le misure preventive di cui sopra, in modo da non pregiudicare l'incolumità delle persone e la funzionalità delle attività economiche correlate, assicurando comunque il raggiungimento di un rischio medio R2. Tale piano di sicurezza andrà ricompreso nel Piano di Protezione Civile.

CAPO 1.2.3 SALVAGUARDIA DELLE RISORSE

Art. 1.2.3.1 Disposizioni Generali

Tutti gli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico, sia di tipo diretto sia assoggettati a Piano Attuativo, al fine di mantenere e salvaguardare la funzionalità idraulica e le risorse ambientali del territorio dovranno soddisfare le prescrizioni qui di seguito riportate.

Tali prescrizioni sono organizzate in tre temi principali, per ciascuno dei quali è dettata una specifica disciplina da osservare nella elaborazione dei progetti di cui sopra, in ragione degli obiettivi fissati dal Piano Strutturale e elaborati e riassunti in termini operativi ai fini del presente Regolamento Urbanistico:

  • - Terra: Suolo e Sottosuolo;
  • - Acqua;
  • - Aria;
  • - Energia (Fuoco).

Art. 1.2.3.2 Terra: Suolo e Sottosuolo

GENERALITÀ

Obiettivi specifici del Regolamento Urbanistico riferiti alla risorsa suolo e sottosuolo sono:

  1. a) mantenere e migliorare le condizioni di permeabilità e di drenaggio del terreno, attraverso il contenimento delle superfici impermeabili, la salvaguardia della funzionalità idraulica della rete di deflusso delle acque superficiali e le sistemazioni del suolo;

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi, nella formazione dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi delle previsioni di Regolamento è prescritta l'osservanza di quanto di seguito specificato alle lettere successive.

A) SUOLO: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

Tutti i tipi di impianti artificiali previsti dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali; essi devono inoltre essere orientati a favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione.

Tutti i tipi di impianti artificiali devono essere realizzati con l'obiettivo di minimizzare l'effetto dell'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.

Tutti i tipi di impianti artificiali devono essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. Il sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali meteoriche nelle aree impermeabilizzate deve recapitare le stesse in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

È vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Ai fini del Contenimento dell'Impermeabilizzazione Superficiale e della Razionalizzazione dello Smaltimento delle Acque Meteoriche, fatte salve le disposizioni di cui al DPGR 46/R del 2008, è stabilita la seguente specifica disciplina:

  1. 1) nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di Superficie Coperta, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria;
  2. 2) si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche;
  3. 3) i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  4. 4) è vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno e previa depurazione.
  5. 5) I progetti che prevedono la realizzazione di nuova superficie coperta (SC) o la realizzazione di sistemazioni esterne (parcheggi, viabilità, rilevati, ecc.) che comportano nuova impermeabilizzazione per superfici superiori a 500 mq dovranno prevedere interventi di laminazione per lo stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche dilavanti, il cui volume sarà dimensionato in relazione alla variazione del coefficiente di deflusso (C), indotta dalle nuove superfici impermeabili e/o semipermeabili rispetto all'uso del suolo esistente. Ai fini del calcolo dei volumi di acqua intercettati, si assumerà un'altezza di pioggia pari a 60 mm per ogni metro quadrato di superficie interessata ed un coefficiente di deflusso C pari a 0,4/0,5 per le aree semipermeabili e C pari a 0,9/1 per le aree impermeabili, da confrontare con un coefficiente C pari a 0,2/0,1 per le aree permeabili.

B) SUOLO: RILEVATI DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE

I rilevati delle infrastrutture viarie, pubbliche e/o private, non possono in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate.

Allo scopo di mantenere il deflusso "monte-valle" delle acque di superficie si devono prevedere opportune "luci" di passaggio, aperte lungo lo sviluppo del rilevato secondo una periodicità che faccia riferimento all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati.

C) SUOLO: SOTTOPASSI E BOTTI

I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle strutture della rete viaria devono garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento deve sempre risultare maggiore o uguale rispetto a quella di monte.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, tali manufatti devono essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione.

D) SUOLO: ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D'ACQUA IN ELEVAZIONE

La costruzione delle nuove strutture di attraversamento in elevazione dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) deve evitare il restringimento della sezione d'alveo assicurando il mantenimento di una "luce" libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato di tali strutture deve sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

E) SOTTOSUOLO: SBANCAMENTI, SCAVI E RINTERRI

Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo esistente.

Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione deve essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato.

Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si devono calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.

Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, mediante opere di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata, con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno originario.

Al riguardo della produzione di terre e rocce provenienti da lavori di scavo o sbancamento, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06, deve essere effettuato un bilancio tra quanto prodotto e il loro eventuale riutilizzo in sito in caso di surplus di materiali, presentando il relativo piano di gestione, previsto da tale normativa.

F) SOTTOSUOLO: COSTRUZIONI INTERRATE

Nelle aree in cui sono presenti zone con falda acquifera superficiale la realizzazione di opere in sotterraneo è subordinata all'elaborazione di uno studio idrogeologico di dettaglio per valutare gli eventuali effetti negativi nelle aree limitrofe derivanti da una modifica del regime di falda. Tale studio dovrà essere basato sulla ricostruzione certa della litostratigrafia dell'area, e corredato dal monitoraggio diretto della falda ante e post operam. Qualora da tale studio risultassero possibili interferenze negative il progetto dovrà contenere misure efficaci per superare le criticità indotte dalle trasformazioni.

Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale deve essere verificata la profondità del livello di falda e della sua escursione stagionale in relazione alla profondità del piano di posa delle fondazioni.

Il piano di calpestio dei locali interrati deve comunque rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda al fine di evitare la messa in opera di impianti di pompaggio per la depressione della tavola d'acqua.

G) RETI TECNOLOGICHE SOTTERRANEE

Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

La messa in opera degli impianti tecnologici deve preferibilmente evitare la variazione e/o alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento preveda qualche variazione deve esserne indicato il nuovo andamento garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici deve essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole.

Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera devono essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti e i lavori di chiusura degli scavi devono garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione.

Art. 1.2.3.3 Acqua

GENERALITÀ

Obiettivi specifici del Regolamento Urbanistico riferiti alla risorsa Acqua sono:

  1. a) tutelare la qualità delle acque sotterranee;
  2. b) ridurre e razionalizzare i consumi idrici, incentivando il riutilizzo delle acque reflue depurate, in particolare per attività idroesigenti quali il vivaismo, o attraverso l'utilizzo di tecnologie per il risparmio e/o il recupero delle acque.
  3. c) Impedire il sovrasfruttamento delle risorse idriche, onde evitare il depauperamento degli acquiferi e fenomeni di subsidenza indotta;
  4. d) non incrementare il deficit acquedottistico.

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi, nella formazione dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi delle previsioni di Regolamento è prescritta l'osservanza di quanto di seguito specificato alle lettere successive.

A) FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico della Regione Toscana definito ai sensi della L.R. 79/12 è istituita una fascia di rispetto assoluta di larghezza minima pari a 10 metri a partire dal piede esterno dell'argine o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, a partire dal ciglio di sponda. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.

Per gli interventi all'interno di tali fasce si rimanda alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, all'art. 3 della L.R. 41/2018 ed al DPGR 42/R/18.

B) REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Tutte le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica e al favorimento della fruizione pubblica.

Tali opere dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

C) CASSE DI ESPANSIONE

Il sistema di regimazione delle acque superficiali potrà prevedere la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

Il posizionamento e il dimensionamento di eventuali casse di espansione dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico così come individuato dallo studio idrogeologico-idraulico allegato al presente Regolamento, che evidenzia le aree soggette a esondazione per gli eventi di piena previsti con un tempo di ritorno duecentennale.

D) CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza del sistema delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

E) INTUBAMENTI

Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interrimento dei fossi, quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito ben definito.

F) SALVAGUARDIA DELLA FALDA ACQUIFERA

Nelle aree definite a Vulnerabilità "Molto elevata" ed "Elevata", così come individuate nella carta delle problematiche idrogeologiche (Tavola AG.3), è fatto divieto di realizzare attività estrattive e discariche di RSU, di rifiuti speciali pericolosi e di tossici o nocivi.

All'interno delle "Aree di rispetto captazione acque superficiali", così come individuate nella carta delle problematiche idrogeologiche (Tavola AG.3), non sono ammesse le seguenti attività e l'installazione di impianti potenzialmente molto inquinanti quali:

  • - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • - apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestioni di rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
  • - impianti di zootecnia industriali;
  • - impianti di itticoltura intensiva;
  • - realizzazione di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e tossico nocivi fatte salve le previsioni contenute nel Piano dei Rifiuti di cui all'art. 95; se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
  • - impianti industriali ad elevata capacità inquinante;
  • - centrali termoelettriche;
  • - depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;

Per un raggio di 10 metri dalla rive dei laghi utilizzati per l'approvvigionamento idrico è istituita la Zona di Tutela Assoluta ai sensi del D.Lgs.n.152/06.

Gli Interventi di Sostituzione Edilizia e I Piani di Recupero che prevedono la riqualificazione insediativa di immobili produttivi dismessi sono subordinati a preliminari verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi e a valutare la necessità di interventi di messa in sicurezza o bonifica ambientale.

G) ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE

In sede di formazione dei Piani Attuativi deve essere previsto un sistema di fognatura separata, preventivamente concordato con il gestore del servizio, fatte salve giustificate motivazioni tecniche da documentare adeguatamente.

In sede di formazione dei Piani Attuativi deve essere valutato l'incremento del deficit fognario e/o depurativo e la possibilità di condurre i reflui alla pubblica fognatura e alla depurazione; in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria e alla depurazione, le trasformazioni possono essere ritenute ammissibili solo se venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, previo preventiva valutazione dell'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore e a condizione che si escluda l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento e una possibile interferenza con le risorse idriche sotterranee.

Alla formazione del titolo abilitativo edilizio di nuova edificazione e alla formazione dei Piani Attuativi è propedeutica la dichiarazione di esistenza ed idoneità della rete rilasciata dall'Ente Gestore, completa di dettagliato progetto delle opere;

In attuazione delle vigenti disposizioni normative relative all'obbligo di autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura, ogni intervento comportante aumento di carico urbanistico in zone non servite da pubblica fognatura deve ricorrere a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale (ad es. fitodepurazione), caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati, sistemi rispettosi delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica.

H) PRELIEVI, CONSUMI E FABBISOGNI

Alla formazione del titolo abilitativo edilizio di nuova edificazione e alla formazione dei Piani Attuativi è propedeutica la dichiarazione di esistenza ed idoneità o previsione della necessaria rete rilasciata dall'Ente Gestore, completa di dettagliato progetto delle opere.

In sede di formazione dei Piani Attuativi di tipo produttivo deve essere valutata la fattibilità della realizzazione di una doppia rete di distribuzione idrica, per differenziare l'uso idropotabile dagli altri usi, destinando al primo le acque di migliore qualità.

Gli interventi per ampliamento o nuova installazione di attività vivaistiche sono subordinate ad assicurare la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, mediante la realizzazione di apposite opere e la loro verifica di compatibilità idrogeologica, in base alle caratteristiche di vulnerabilità locali.

Art. 1.2.3.4 Aria

GENERALITÀ

Obiettivi specifici del Regolamento Urbanistico riferiti alla risorsa aria sono:

  1. a) migliorare la qualità dell'aria in ambito urbano e conservare lo stato della risorsa nelle zone in cui attualmente essa risulta meno deteriorata;
  2. b) orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
  3. c) ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra);
  4. d) migliorare la qualità acustica del territorio comunale, con particolare riferimento all'area urbana ed ai ricettori posti in prossimità delle principali infrastrutture viarie sovraordinate;
  5. e) Pianificare lo sviluppo e le ristrutturazioni dei centri di consumo energetico tenendo debitamente conto dell'obiettivo di ottimizzare i consumi;
  6. f) Ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali.

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi, nella formazione dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi delle previsioni di Regolamento è prescritta l'osservanza di quanto di seguito specificato alle lettere successive.

A) ESPOSIZIONE ED EMISSIONI RIFERITE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Alla formazione del titolo abilitativo edilizio di Sostituzione edilizia o Nuova Edificazione è propedeutica la preventiva Valutazione di Clima o Impatto Acustico, redatta in coerenza con il vigente "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA) ed alle norme relative ai requisiti passivi acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5/12/1997.

I Piani Attuativi dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico (Clima o Impatto) prevedendo le eventuali misure di mitigazione, relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette e l'attività di pianificazione dovrà essere sottoposta:

  • - in caso di funzioni residenziali alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
  • - in caso di funzioni produttive, terziarie o a servizio alla preventiva valutazione dell'impatto dovuto alle emissioni acustiche, sia dirette (macchinari, impianti, attività di movimentazione merci, e, per le funzioni di carattere ricreativo, schiamazzi e soste di persone all'aperto) che indirette (traffico indotto).

B) ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

I Piani Attuativi devono essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento atmosferico degli insediamenti, riguardo alle emissioni di inquinanti in atmosfera, sia dirette che dovute al traffico indotto, prescrivendo eventualmente opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

In particolare i piani attuativi ove siano previste modifiche o integrazioni al sistema della viabilità, devono essere sottoposti, attraverso l'analisi dei possibili flussi, alla valutazione riguardo alle emissioni di inquinanti in atmosfera, prevedendo, eventualmente, misure di mitigazione.

La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe è ammessa solo all'interno delle aree a destinazione produttiva e a condizione che vengano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico per i residenti nelle vicinanze, secondo la migliore tecnologia disponibile.

C) LIMITAZIONE E COMPENSAZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO

Gli interventi di trasformazione e le nuove costruzioni da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche ad alta tensione esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

D) LIMITAZIONE E COMPENSAZIONE DEI FENOMENI DI INNALZAMENTO DELLA TEMPERATURA E ARIDITÀ DELL'ARIA

Il Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento alle aree oggetto di interventi di trasformazione, individua misure di controllo dell'impermeabilizzazione delle superfici urbane e, laddove possibile, di ripristino di superfici permeabili, al fine di contribuire al riequilibrio degli scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera e, conseguentemente, a ridurre la temperatura e l'aridità dell'aria.

Art. 1.2.3.5 Energia

1. REGOLE PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

I Piani Attuativi subordinano le trasformazioni alla verifica dell'adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi, nonché della possibilità di utilizzare fonti energetiche alternative, prevedendo:

  • - un'analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone l'esposizione solare, i venti dominanti e il tessuto urbano limitrofo al fine di individuare strategie finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati;
  • -una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all'incremento del numero di abitanti e all'incremento della quantità di veicoli esistenti e/o previsti, prescrivendo la realizzazione di verde a titolo compensativo,che dovrà coprire almeno il 90% dell'incremento delle emissioni.

I Piani Attuativi di tipo Produttivo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità di nuove previsioni di insediamenti sono tenuti a corredare gli atti di opportune elaborazioni volte a valutare la fattibilità tecnico-economica, relazionata all'efficienza energetico-ambientale con l'obiettivo della minimizzazione degli impatti:

  • - dell'uso della cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • -dell'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • -della possibilità di cessione degli scarti termici all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa;
  • -una dotazione di spazi verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica fino a coprire il 100% dell'incremento di tali emissioni stimate;

In caso di impossibilità a realizzare le compensazioni sopra prescritte, a causa di carenza di spazio disponibile, è possibile monetizzare l'intervento compensativo in oneri di pari valore, finalizzati alla realizzazione o arredo di aree verdi.

2. REGOLE E INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, valgono i criteri generali di tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici, delle visuali panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che caratterizzano l'identità territoriale di Agliana e il sistema delle relazioni nel loro valore d'insieme.

Per i criteri d'installazione degli impianti a biomassa, eolici e fotovoltaici a terra e per l'individuazione delle aree considerate "non idonee" all'installazione degli stessi si rimanda alle Leggi Regionali, ai loro atti attuativi e al PAER.

Per le prestazioni energetiche nell'edilizia si rimanda al DLgs 192/2005 con le modifiche apportate dalla Legge 90/2013, che recepisce i contenuti della Direttiva 2010/31/UE (che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020, il 2018 per gli edifici pubblici).

Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie si rimanda al DPR 59/2009.

Per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti si rimanda all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto ai sensi dell'art. 11 del DLgs 28/2011, oltre a quanto previsto nello stesso DLgs.

È vietata l'istallazione di impianti fotovoltaici ed eolici nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 (Complesso di Spedalino, Villa Baldi Ferruccia) e nelle aree e beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DLgs 42/2004.

Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura per gli Edifici di Valore o Rilevante Valore individuati sulle tavole di Regolamento; dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili, potendo utilizzare anche strutture complementari (pensiline).

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.