Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO 1.2.1 VALUTAZIONE

Art. 1.2.1.1 Disposizioni Generali

Sulla base dei fattori di pericolosità geologica e idraulica e sulla scorta delle indicazioni emerse dagli studi effettuati sullo stato delle risorse del territorio, nei seguenti articoli sono indicati, per ciascuna risorsa individuata, obiettivi e prescrizioni volti ad assicurare l'uso sostenibile del territorio e, più in generale, quello dell'ambiente urbano.

Gli obiettivi esplicitati sono validi in presenza e in assenza di trasformazioni, in quanto la loro applicazione deriva da norme e regolamenti vigenti, le prescrizioni invece costituiscono vere e proprie condizioni alla trasformabilità.

I Piani Attuativi dovranno rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

  1. a) i Piani Attuativi sono consentiti se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire: l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi d'esondazione; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e adeguate condizioni di mobilità;
  2. b) i Piani Attuativi devono indicare gli obiettivi strategici che si vogliono perseguire e i risultati attesi;
  3. c) i Piani Attuativi devono individuare, per le trasformazioni attese, l'ambito territoriale e ambientale interessato dagli effetti, descrivendone lo stato di fatto, con evidenziazione dei livelli di vulnerabilità e delle condizioni di riproducibilità delle risorse presenti;
  4. d) i Piani Attuativi devono documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle nuove previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas, raccolta e smaltimento rifiuti, energia elettrica.

Art. 1.2.1.2 Valutazione degli effetti della trasformazione urbana

Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Regolamento Urbanistico sono stati assoggettati alla procedura di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale Strategica secondo i criteri e le modalità di cui ai relativi documenti, i quali mettono a disposizione una scheda di valutazione per ciascun intervento soggetto, nonché i parametri di riferimento ed i relativi criteri di valutazione.

È facoltà del Comune, in seguito all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi o agli esiti di diverse valutazioni, integrare le schede di valutazione con ulteriori parametri di valutazione e con i relativi criteri di valutazione, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 1.2.1.3 Monitoraggio degli effetti

Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti.

Per ogni intervento di trasformazione degli assetti insediativi previsto dal Regolamento Urbanistico è prescritta la verifica delle prescrizioni e mitigazioni ambientali secondo i criteri della scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obbiettivi prefissati.

Art. 1.2.1.4 Valutazione Ambientale Strategica

Gli interventi di cui agli allegati II, III, IV del D. Lgs 152\06 e smi, quando non vietati dal presente Regolamento Urbanistico, sono sempre subordinati alla redazione di specifico Piano Attuativo, comprensivo del Rapporto Ambientale di cui all'art. 24 della LR 10/10 e smi, ovvero nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, alla verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 22 della stessa disposizione regionale. Tale Piano Attuativo costituisce comunque variante al presente Regolamento e per la sua approvazione si dovranno seguire le relative procedure di Legge.

CAPO 1.2.2 FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA

Art. 1.2.2.1 Disposizioni Generali

La trasformabilità del territorio è legata alle situazioni di pericolosità rispetto agli specifici fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti indotti dall'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico.

La normativa di riferimento per l'attribuzione delle pericolosità del territorio e della conseguente fattibilità degli interventi è il DPGR 25 ottobre 2011, Regolamento di attuazione dell'art. 62 della LR 1/05 e, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, la L.R. 24 luglio 2018, n. 41.

Le carte dei Battenti Idraulici duecentennali e delle Magnitudo idrauliche (Tavola AGV.1), delle Problematiche Idrogeologiche (Tavola AG.3), della Pericolosità Geologica (Tavola AGV.6), della Pericolosità Sismica Locale (Tavola AGV.7) e della Pericolosità Idraulica (Tavola AGV.8) costituiscono il nuovo riferimento per la definizione della fattibilità degli interventi ammessi dal RU.

Tali elaborati cartografici individuano le problematiche fisiche rispetto alle quali ciascun nuovo intervento dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti.

La carta della fattibilità geologica (Tavola F01) individua le fattibilità degli interventi individuati nelle presenti NTA come AREE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE, AREE IN CORSO DI TRASFORMAZIONE, AREE DI TRASFORMAZIONE, AREE DI COMPLETAMENTO, articolate in quattro categorie differenti in riferimento alla pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, cui corrispondono diverse condizioni di attuazione relativamente alle indagini geologiche e idrauliche di approfondimento; per ciascuno dei citati interventi è stata redatta una specifica scheda di fattibilità.

Per tutti gli altri interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico si rimanda al sottostante abaco di fattibilità che in funzione del tipo di intervento e della pericolosità presente assegna una fattibilità con eventuali condizioni e limitazioni.

TIPO SIGLA DEFINIZIONE Pericolosità Geologica Pericolosità Sismica Pericolosità Idraulica
G.2 S.2 P2/I.3 P3/I.4
M1/M2/M3 M1/M2/M3
M Interventi Manutentivi MR Opere di Reinterro e di Scavo F1 F1 si richiamano le prescrizioni imposte dalla LR 41/18 in particolare gli artt. 12, 13 e 16
MD Demolizione F1 F1
MO Manutenzione Ordinaria F1 F1
MS Manutenzione Straordinaria F1 F1
MP Opere Pertinenziali F1 F1
R Interventi Ristrutturativi RO Occupazioni di Suolo per Esposizioni F1 F1
RB Superamento Barriere Architettoniche F1 F1
RC Restauro e Risanamento Conservativo F1 F1
RI RS - Ristrutturazione edilizia SMALL F1 F1
RM - Ristrutturazione edilizia MEDIUM F2 F2
RL - Ristrutturazione edilizia LARGE F2 F2
RX Sostituzione Edilizia F2 F2
RU Ristrutturazione Urbanistica F2 F2
N Nuovi Interventi NU Realizzazione Opere di Urbanizzazione F2 F2 si richiamano le prescrizioni imposte dalla LR 41/18 in particolare gli artt. 11, 13 e 16
NA Impianti all'Aperto F1 F1
NM Installazione Manufatti F2 F2
NE Nuova Edificazione F2 F2

M1 = Magnitudo idraulica moderata di cui alla lett. h1) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

M2 = Magnitudo idraulica severa di cui alla lett. h2) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

M3 = Magnitudo idraulica molto severa di cui alla lett. h3) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

Art. 1.2.2.2 Categorie di fattibilità

Fattibilità senza Particolari Limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con Normali Vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Regolamento Urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 1.2.2.3 Fattibilità Geologica

Per tutto il territorio di Agliana le caratteristiche geologiche e geomorfologiche sono tali da non costituire particolari problematiche dal punto di vista della stabilità (pericolosità G.2).

Per tutti gli interventi previsti dal RU non si rileva la necessità di prevedere indagini geognostiche particolari rispetto a quanto già previsto dal DM Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni, NTC) e dal DPGR n.36/R del 9/7/09.

Art. 1.2.2.4 Fattibilità Idraulica

A causa della sua conformazione e collocazione l'intero territorio di Agliana è soggetto a rischio idraulico: più in dettaglio il territorio comunale ricade in pericolosità idraulica P2/I.3 e P3/I.4 (Tavola AGV8).

Le pericolosità P2 (media) e P3 (elevata) derivano direttamente dal PGRA e corrispondono alle pericolosità idrauliche I.3 (elevata) e I.4 (molto elevata) ai sensi del Regolamento 53/R del 25 ottobre 2011.

La pericolosità P2/I.3 riguarda aree interessate da allagamenti per Tempo di ritorno Tr compreso tra 30 e 200 anni mentre la pericolosità P3/I.4 riguarda aree interessate da allagamenti per Tempo di ritorno Tr inferiore a 30 anni.

Tali possibili inondazioni provocano un battente idraulico atteso diverso da zona a zona.

Il territorio comunale è stato quindi diviso in aree omogenee (celle idrauliche) caratterizzate da una quota assoluta del battente idraulico espressa in metri sul livello del mare (Tav. AGV1). Alcune aree del territorio comunale, pur risultando nel PGRA in pericolosità idraulica, sono risultate nello stesso studio a quota più alta del battente atteso e sono state classificate, sempre nel PGRA, come aree caratterizzate da battente di transito. Per le zone di transito si è assunto un battente convenzionale di 30 cm.

Per la definizione ed individuazione di tali aree si rimanda al sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno): http://dati.adbarno.it/mapstore/composerlocale=it&mapId=646&configId=175&config=ConfigComposerAdBz e al sito comunale all'indirizzo: http://agliana.ldpgis.it/rischio_alluvioni/index.php?viewer=ajax&sid

che permette di ricavare il valore del battente d'acqua atteso nelle singole aree d'intervento.

La L.R. 41 ha inoltre introdotto la Magnitudo idraulica, un livello di battente idraulico relativo al piano campagna ricavato dal DTM LIDAR, usato nella modellazione idraulica dall'Autorità competente, suddiviso in M1 (Magnitudo moderata), M2 (Magnitudo severa) e M3 (Magnitudo molto severa) (Tav. AGV1).

Ogni modifica dello studio idraulico di supporto al PGRA che porti ad una diversa distribuzione delle pericolosità idrauliche e a diversi battenti idraulici attesi, individuando quindi diverse, Magnitudo idrauliche sostituisce automaticamente i valori assunti nella specifica tavola del presente Regolamento ed in tal caso si dovrà fare riferimento alle nuove pericolosità ed alle nuove quote di battente stimate.

In linea generale la fattibilità degli interventi deve essere riferita alle prescrizioni ed alle limitazioni assunte dalla LR 41/18, qui richiamata integralmente e declinata secondo le seguenti specificazioni.

La FATTIBILITÀ IDRAULICA SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1) è attribuibile a tutti gli interventi previsti dal RU per la realizzazione dei quali non occorre procedere ad alcuna verifica di tipo idraulico, poiché la tipologia dell'intervento stesso non ha incidenza sulla problematica idraulica, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della LR 41/18.

La FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3) è attribuibile a tutti gli interventi sugli edifici esistenti, sulle relative aree di pertinenza e sulle aree libere, previsti dal RU per i quali l'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41.

La FATTIBILITÀ LIMITATA (F4) è attribuibile a tutti gli interventi di Nuova Edificazione, come individuati dalla lett. r) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18 e previsti dal RU, per i quali l'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui agli artt. 11 e 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n. 41.

Art. 1.2.2.5 Fattibilità Sismica

Tutto il territorio di Agliana è caratterizzato dalla presenza di un materasso di depositi fluvio-lacustri di spessore da un minimo intorno a 150 metri sino ad oltre 400 metri verso il centro della piana, poggiante su un substrato litoide che costituisce il substrato sismico dell'area.

Tale conformazione sismostratigrafica porta all'assenza di contrasti sismici significativi, se non a frequenze molto basse, e conduce quindi ad una pericolosità sismica locale S.2.

Per tutti gli interventi previsti dal RU non si rileva quindi la necessità di prevedere indagini geognostiche e geofisiche particolari rispetto a quanto già previsto dal DM Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni, NTC) e dal DPGR n.36/R del 9/7/09.

Nel caso di progettazione di edifici particolarmente alti o ponti e/o viadotti importanti si dovrà valutare la frequenza propria della struttura e confrontarla con la frequenza fondamentale del terreno al fine di scongiurare fenomeni di doppia risonanza.

Art. 1.2.2.6 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno) è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016.

Esso ha sostituito, per la parte idraulica, il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) della stessa Autorità di Bacino.

Tale Piano fornisce norme ed indirizzi a scala di bacino, rimandando prescrizioni più specifiche e puntuali a successive normative; per la Regione Toscana tale normativa è oggi rappresentata dalla L.R. 41/2018.

Lo studio e la modellazione idraulica realizzata per il PGRA, che ha tra l'altro individuato aree a pericolosità idraulica P1 (bassa), P2 a(media) e P3 (elevata, hanno costituito il riferimento per l'attribuzione della pericolosità idraulica del territorio comunale di Agliana.

Il presente RU risulta conforme alla Disciplina di Piano del PGRA, al quale si rimanda per approfondimenti.

Art. 1.2.2.7 LR 41/2018

La L.R. 24 luglio 2018, n.41 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014" ha normato la Gestione del rischio di alluvioni e gli interventi edilizi ricadenti in pericolosità idraulica, sia per quanto riguarda le nuove edificazioni e infrastrutture che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Per tale ragione si richiamano le disposizioni di tale normativa. Le seguenti disposizioni integrano e specificano le disposizioni sopra richiamate, il cui rispetto deve comunque essere dimostrato in ogni intervento attraverso un'apposita sezione della relazione tecnica, allegata al titolo o alla comunicazione, oppure, in ragione del tipo di intervento, una Relazione Tecnico-Idraulica completa di progetto delle opere di mitigazione del rischio in materia.

INTERRATI

In ragione della pericolosità idraulica cui è sottoposto l'intero territorio comunale è vietata la realizzazione di nuovi volumi interrati o la destinazione di quelli esistenti a residenziale ed ogni intervento non manutentivo su questi ultimi, dovrà prevedere misure di difesa locale per la gestione del rischio in materia.

TRASPARENZA IDRAULICA

Ogni intervento che comporti aumento di superficie coperta dovrà risultare idraulicamente trasparente, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e si prescrive la realizzazione di tubazioni, condotte o altri accorgimenti, che permettano il passaggio di eventuali acque di transito sul terreno; per le aree di accumulo (quindi non di transito) devono essere previste opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore adeguato oppure compensazioni volumetriche delle acque sottratte alla naturale laminazione.

FRANCO DI SICUREZZA

Ai fini della definizione del franco di sicurezza, di cui alla lett. n) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18, si deve assumere un valore pari alla metà del battente atteso con un minimo di cm. 30 ed un massimo di cm. 50; nel caso di aree caratterizzate da battente di transito, dove si assume un valore convenzionale del battente pari a cm. 30, il franco di sicurezza è riducibile secondo principi di ragionevolezza.

DIFESA LOCALE

Gli interventi di difesa locale devono proteggere le costruzioni dai danni delle alluvioni ed oltre ad intervenire sulle parti dell'involucro edilizio, interessate dai fenomeni alluvionali (paratie) devono provvedere a mettere in sicurezza gli impianti a loro servizio.

PARCHEGGI E DEPOSITI

Nuovi parcheggi in superficie, aree di deposito merci e viabilità connesse, sono realizzabili a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive, atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali. In presenza di magnitudo moderata (M1) si ritiene già soddisfatto il non superamento del rischio medio R2; in presenza di magnitudo severa (M2) e molto severa (M3), al titolo o alla comunicazione deve essere allegato apposito piano di sicurezza, di cui sia individuato il responsabile ed in cui siano previste le misure preventive di cui sopra, in modo da non pregiudicare l'incolumità delle persone e la funzionalità delle attività economiche correlate, assicurando comunque il raggiungimento di un rischio medio R2. Tale piano di sicurezza andrà ricompreso nel Piano di Protezione Civile.

CAPO 1.2.3 SALVAGUARDIA DELLE RISORSE

Art. 1.2.3.1 Disposizioni Generali

Tutti gli interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico, sia di tipo diretto sia assoggettati a Piano Attuativo, al fine di mantenere e salvaguardare la funzionalità idraulica e le risorse ambientali del territorio dovranno soddisfare le prescrizioni qui di seguito riportate.

Tali prescrizioni sono organizzate in tre temi principali, per ciascuno dei quali è dettata una specifica disciplina da osservare nella elaborazione dei progetti di cui sopra, in ragione degli obiettivi fissati dal Piano Strutturale e elaborati e riassunti in termini operativi ai fini del presente Regolamento Urbanistico:

  • - Terra: Suolo e Sottosuolo;
  • - Acqua;
  • - Aria;
  • - Energia (Fuoco).

Art. 1.2.3.2 Terra: Suolo e Sottosuolo

GENERALITÀ

Obiettivi specifici del Regolamento Urbanistico riferiti alla risorsa suolo e sottosuolo sono:

  1. a) mantenere e migliorare le condizioni di permeabilità e di drenaggio del terreno, attraverso il contenimento delle superfici impermeabili, la salvaguardia della funzionalità idraulica della rete di deflusso delle acque superficiali e le sistemazioni del suolo;

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi, nella formazione dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi delle previsioni di Regolamento è prescritta l'osservanza di quanto di seguito specificato alle lettere successive.

A) SUOLO: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO

Tutti i tipi di impianti artificiali previsti dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali; essi devono inoltre essere orientati a favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione.

Tutti i tipi di impianti artificiali devono essere realizzati con l'obiettivo di minimizzare l'effetto dell'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle stesse.

Tutti i tipi di impianti artificiali devono essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. Il sistema di raccolta e convogliamento delle acque superficiali meteoriche nelle aree impermeabilizzate deve recapitare le stesse in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

È vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Ai fini del Contenimento dell'Impermeabilizzazione Superficiale e della Razionalizzazione dello Smaltimento delle Acque Meteoriche, fatte salve le disposizioni di cui al DPGR 46/R del 2008, è stabilita la seguente specifica disciplina:

  1. 1) nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di Superficie Coperta, deve essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria;
  2. 2) si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche;
  3. 3) i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  4. 4) è vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno e previa depurazione.
  5. 5) I progetti che prevedono la realizzazione di nuova superficie coperta (SC) o la realizzazione di sistemazioni esterne (parcheggi, viabilità, rilevati, ecc.) che comportano nuova impermeabilizzazione per superfici superiori a 500 mq dovranno prevedere interventi di laminazione per lo stoccaggio temporaneo delle acque meteoriche dilavanti, il cui volume sarà dimensionato in relazione alla variazione del coefficiente di deflusso (C), indotta dalle nuove superfici impermeabili e/o semipermeabili rispetto all'uso del suolo esistente. Ai fini del calcolo dei volumi di acqua intercettati, si assumerà un'altezza di pioggia pari a 60 mm per ogni metro quadrato di superficie interessata ed un coefficiente di deflusso C pari a 0,4/0,5 per le aree semipermeabili e C pari a 0,9/1 per le aree impermeabili, da confrontare con un coefficiente C pari a 0,2/0,1 per le aree permeabili.

B) SUOLO: RILEVATI DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE

I rilevati delle infrastrutture viarie, pubbliche e/o private, non possono in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate.

Allo scopo di mantenere il deflusso "monte-valle" delle acque di superficie si devono prevedere opportune "luci" di passaggio, aperte lungo lo sviluppo del rilevato secondo una periodicità che faccia riferimento all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati.

C) SUOLO: SOTTOPASSI E BOTTI

I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle strutture della rete viaria devono garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti; la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento deve sempre risultare maggiore o uguale rispetto a quella di monte.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, tali manufatti devono essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione.

D) SUOLO: ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D'ACQUA IN ELEVAZIONE

La costruzione delle nuove strutture di attraversamento in elevazione dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) deve evitare il restringimento della sezione d'alveo assicurando il mantenimento di una "luce" libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato di tali strutture deve sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 20 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

E) SOTTOSUOLO: SBANCAMENTI, SCAVI E RINTERRI

Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo esistente.

Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione deve essere individuato il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato.

Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti si devono calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe.

Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, mediante opere di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata, con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Per i rinterri devono essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno originario.

Al riguardo della produzione di terre e rocce provenienti da lavori di scavo o sbancamento, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06, deve essere effettuato un bilancio tra quanto prodotto e il loro eventuale riutilizzo in sito in caso di surplus di materiali, presentando il relativo piano di gestione, previsto da tale normativa.

F) SOTTOSUOLO: COSTRUZIONI INTERRATE

Nelle aree in cui sono presenti zone con falda acquifera superficiale la realizzazione di opere in sotterraneo è subordinata all'elaborazione di uno studio idrogeologico di dettaglio per valutare gli eventuali effetti negativi nelle aree limitrofe derivanti da una modifica del regime di falda. Tale studio dovrà essere basato sulla ricostruzione certa della litostratigrafia dell'area, e corredato dal monitoraggio diretto della falda ante e post operam. Qualora da tale studio risultassero possibili interferenze negative il progetto dovrà contenere misure efficaci per superare le criticità indotte dalle trasformazioni.

Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale deve essere verificata la profondità del livello di falda e della sua escursione stagionale in relazione alla profondità del piano di posa delle fondazioni.

Il piano di calpestio dei locali interrati deve comunque rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della falda al fine di evitare la messa in opera di impianti di pompaggio per la depressione della tavola d'acqua.

G) RETI TECNOLOGICHE SOTTERRANEE

Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

La messa in opera degli impianti tecnologici deve preferibilmente evitare la variazione e/o alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l'intervento preveda qualche variazione deve esserne indicato il nuovo andamento garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici deve essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole.

Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera devono essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti e i lavori di chiusura degli scavi devono garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione.

Art. 1.2.3.3 Acqua

GENERALITÀ

Obiettivi specifici del Regolamento Urbanistico riferiti alla risorsa Acqua sono:

  1. a) tutelare la qualità delle acque sotterranee;
  2. b) ridurre e razionalizzare i consumi idrici, incentivando il riutilizzo delle acque reflue depurate, in particolare per attività idroesigenti quali il vivaismo, o attraverso l'utilizzo di tecnologie per il risparmio e/o il recupero delle acque.
  3. c) Impedire il sovrasfruttamento delle risorse idriche, onde evitare il depauperamento degli acquiferi e fenomeni di subsidenza indotta;
  4. d) non incrementare il deficit acquedottistico.

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi, nella formazione dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi delle previsioni di Regolamento è prescritta l'osservanza di quanto di seguito specificato alle lettere successive.

A) FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico della Regione Toscana definito ai sensi della L.R. 79/12 è istituita una fascia di rispetto assoluta di larghezza minima pari a 10 metri a partire dal piede esterno dell'argine o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, a partire dal ciglio di sponda. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.

Per gli interventi all'interno di tali fasce si rimanda alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, all'art. 3 della L.R. 41/2018 ed al DPGR 42/R/18.

B) REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Tutte le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica e al favorimento della fruizione pubblica.

Tali opere dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

C) CASSE DI ESPANSIONE

Il sistema di regimazione delle acque superficiali potrà prevedere la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

Il posizionamento e il dimensionamento di eventuali casse di espansione dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico così come individuato dallo studio idrogeologico-idraulico allegato al presente Regolamento, che evidenzia le aree soggette a esondazione per gli eventi di piena previsti con un tempo di ritorno duecentennale.

D) CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza del sistema delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

E) INTUBAMENTI

Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interrimento dei fossi, quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito ben definito.

F) SALVAGUARDIA DELLA FALDA ACQUIFERA

Nelle aree definite a Vulnerabilità "Molto elevata" ed "Elevata", così come individuate nella carta delle problematiche idrogeologiche (Tavola AG.3), è fatto divieto di realizzare attività estrattive e discariche di RSU, di rifiuti speciali pericolosi e di tossici o nocivi.

All'interno delle "Aree di rispetto captazione acque superficiali", così come individuate nella carta delle problematiche idrogeologiche (Tavola AG.3), non sono ammesse le seguenti attività e l'installazione di impianti potenzialmente molto inquinanti quali:

  • - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • - apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestioni di rifiuti;
  • - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  • - pozzi perdenti;
  • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
  • - impianti di zootecnia industriali;
  • - impianti di itticoltura intensiva;
  • - realizzazione di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e tossico nocivi fatte salve le previsioni contenute nel Piano dei Rifiuti di cui all'art. 95; se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
  • - impianti industriali ad elevata capacità inquinante;
  • - centrali termoelettriche;
  • - depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;

Per un raggio di 10 metri dalla rive dei laghi utilizzati per l'approvvigionamento idrico è istituita la Zona di Tutela Assoluta ai sensi del D.Lgs.n.152/06.

Gli Interventi di Sostituzione Edilizia e I Piani di Recupero che prevedono la riqualificazione insediativa di immobili produttivi dismessi sono subordinati a preliminari verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi e a valutare la necessità di interventi di messa in sicurezza o bonifica ambientale.

G) ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE

In sede di formazione dei Piani Attuativi deve essere previsto un sistema di fognatura separata, preventivamente concordato con il gestore del servizio, fatte salve giustificate motivazioni tecniche da documentare adeguatamente.

In sede di formazione dei Piani Attuativi deve essere valutato l'incremento del deficit fognario e/o depurativo e la possibilità di condurre i reflui alla pubblica fognatura e alla depurazione; in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria e alla depurazione, le trasformazioni possono essere ritenute ammissibili solo se venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, previo preventiva valutazione dell'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore e a condizione che si escluda l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento e una possibile interferenza con le risorse idriche sotterranee.

Alla formazione del titolo abilitativo edilizio di nuova edificazione e alla formazione dei Piani Attuativi è propedeutica la dichiarazione di esistenza ed idoneità della rete rilasciata dall'Ente Gestore, completa di dettagliato progetto delle opere;

In attuazione delle vigenti disposizioni normative relative all'obbligo di autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura, ogni intervento comportante aumento di carico urbanistico in zone non servite da pubblica fognatura deve ricorrere a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale (ad es. fitodepurazione), caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati, sistemi rispettosi delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica.

H) PRELIEVI, CONSUMI E FABBISOGNI

Alla formazione del titolo abilitativo edilizio di nuova edificazione e alla formazione dei Piani Attuativi è propedeutica la dichiarazione di esistenza ed idoneità o previsione della necessaria rete rilasciata dall'Ente Gestore, completa di dettagliato progetto delle opere.

In sede di formazione dei Piani Attuativi di tipo produttivo deve essere valutata la fattibilità della realizzazione di una doppia rete di distribuzione idrica, per differenziare l'uso idropotabile dagli altri usi, destinando al primo le acque di migliore qualità.

Gli interventi per ampliamento o nuova installazione di attività vivaistiche sono subordinate ad assicurare la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, mediante la realizzazione di apposite opere e la loro verifica di compatibilità idrogeologica, in base alle caratteristiche di vulnerabilità locali.

Art. 1.2.3.4 Aria

GENERALITÀ

Obiettivi specifici del Regolamento Urbanistico riferiti alla risorsa aria sono:

  1. a) migliorare la qualità dell'aria in ambito urbano e conservare lo stato della risorsa nelle zone in cui attualmente essa risulta meno deteriorata;
  2. b) orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
  3. c) ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra);
  4. d) migliorare la qualità acustica del territorio comunale, con particolare riferimento all'area urbana ed ai ricettori posti in prossimità delle principali infrastrutture viarie sovraordinate;
  5. e) Pianificare lo sviluppo e le ristrutturazioni dei centri di consumo energetico tenendo debitamente conto dell'obiettivo di ottimizzare i consumi;
  6. f) Ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali.

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi, nella formazione dei titoli abilitativi edilizi e dei piani attuativi delle previsioni di Regolamento è prescritta l'osservanza di quanto di seguito specificato alle lettere successive.

A) ESPOSIZIONE ED EMISSIONI RIFERITE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Alla formazione del titolo abilitativo edilizio di Sostituzione edilizia o Nuova Edificazione è propedeutica la preventiva Valutazione di Clima o Impatto Acustico, redatta in coerenza con il vigente "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA) ed alle norme relative ai requisiti passivi acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5/12/1997.

I Piani Attuativi dovranno essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico (Clima o Impatto) prevedendo le eventuali misure di mitigazione, relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette e l'attività di pianificazione dovrà essere sottoposta:

  • - in caso di funzioni residenziali alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
  • - in caso di funzioni produttive, terziarie o a servizio alla preventiva valutazione dell'impatto dovuto alle emissioni acustiche, sia dirette (macchinari, impianti, attività di movimentazione merci, e, per le funzioni di carattere ricreativo, schiamazzi e soste di persone all'aperto) che indirette (traffico indotto).

B) ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

I Piani Attuativi devono essere sottoposti alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento atmosferico degli insediamenti, riguardo alle emissioni di inquinanti in atmosfera, sia dirette che dovute al traffico indotto, prescrivendo eventualmente opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

In particolare i piani attuativi ove siano previste modifiche o integrazioni al sistema della viabilità, devono essere sottoposti, attraverso l'analisi dei possibili flussi, alla valutazione riguardo alle emissioni di inquinanti in atmosfera, prevedendo, eventualmente, misure di mitigazione.

La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe è ammessa solo all'interno delle aree a destinazione produttiva e a condizione che vengano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico per i residenti nelle vicinanze, secondo la migliore tecnologia disponibile.

C) LIMITAZIONE E COMPENSAZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E LUMINOSO

Gli interventi di trasformazione e le nuove costruzioni da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche ad alta tensione esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

D) LIMITAZIONE E COMPENSAZIONE DEI FENOMENI DI INNALZAMENTO DELLA TEMPERATURA E ARIDITÀ DELL'ARIA

Il Regolamento Urbanistico, con particolare riferimento alle aree oggetto di interventi di trasformazione, individua misure di controllo dell'impermeabilizzazione delle superfici urbane e, laddove possibile, di ripristino di superfici permeabili, al fine di contribuire al riequilibrio degli scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera e, conseguentemente, a ridurre la temperatura e l'aridità dell'aria.

Art. 1.2.3.5 Energia

1. REGOLE PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

I Piani Attuativi subordinano le trasformazioni alla verifica dell'adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi, nonché della possibilità di utilizzare fonti energetiche alternative, prevedendo:

  • - un'analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone l'esposizione solare, i venti dominanti e il tessuto urbano limitrofo al fine di individuare strategie finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati;
  • -una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all'incremento del numero di abitanti e all'incremento della quantità di veicoli esistenti e/o previsti, prescrivendo la realizzazione di verde a titolo compensativo,che dovrà coprire almeno il 90% dell'incremento delle emissioni.

I Piani Attuativi di tipo Produttivo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità di nuove previsioni di insediamenti sono tenuti a corredare gli atti di opportune elaborazioni volte a valutare la fattibilità tecnico-economica, relazionata all'efficienza energetico-ambientale con l'obiettivo della minimizzazione degli impatti:

  • - dell'uso della cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • -dell'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
  • -della possibilità di cessione degli scarti termici all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa;
  • -una dotazione di spazi verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica fino a coprire il 100% dell'incremento di tali emissioni stimate;

In caso di impossibilità a realizzare le compensazioni sopra prescritte, a causa di carenza di spazio disponibile, è possibile monetizzare l'intervento compensativo in oneri di pari valore, finalizzati alla realizzazione o arredo di aree verdi.

2. REGOLE E INDIRIZZI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, valgono i criteri generali di tutela e salvaguardia degli elementi paesaggistici, delle visuali panoramiche, di centri, nuclei e singoli edifici che caratterizzano l'identità territoriale di Agliana e il sistema delle relazioni nel loro valore d'insieme.

Per i criteri d'installazione degli impianti a biomassa, eolici e fotovoltaici a terra e per l'individuazione delle aree considerate "non idonee" all'installazione degli stessi si rimanda alle Leggi Regionali, ai loro atti attuativi e al PAER.

Per le prestazioni energetiche nell'edilizia si rimanda al DLgs 192/2005 con le modifiche apportate dalla Legge 90/2013, che recepisce i contenuti della Direttiva 2010/31/UE (che stabilisce, tra l'altro, l'obiettivo di un consumo energetico "quasi zero" per i nuovi edifici entro il 2020, il 2018 per gli edifici pubblici).

Per le prescrizioni minime di efficienza energetica richieste per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie si rimanda al DPR 59/2009.

Per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti si rimanda all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto ai sensi dell'art. 11 del DLgs 28/2011, oltre a quanto previsto nello stesso DLgs.

È vietata l'istallazione di impianti fotovoltaici ed eolici nelle Zone A come definite all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968 (Complesso di Spedalino, Villa Baldi Ferruccia) e nelle aree e beni vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del DLgs 42/2004.

Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura per gli Edifici di Valore o Rilevante Valore individuati sulle tavole di Regolamento; dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili, potendo utilizzare anche strutture complementari (pensiline).

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica, negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo.