Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.2.1.1 Disposizioni Generali

Sulla base dei fattori di pericolosità geologica e idraulica e sulla scorta delle indicazioni emerse dagli studi effettuati sullo stato delle risorse del territorio, nei seguenti articoli sono indicati, per ciascuna risorsa individuata, obiettivi e prescrizioni volti ad assicurare l'uso sostenibile del territorio e, più in generale, quello dell'ambiente urbano.

Gli obiettivi esplicitati sono validi in presenza e in assenza di trasformazioni, in quanto la loro applicazione deriva da norme e regolamenti vigenti, le prescrizioni invece costituiscono vere e proprie condizioni alla trasformabilità.

I Piani Attuativi dovranno rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

  1. a) i Piani Attuativi sono consentiti se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio; sono quindi da garantire: l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischi d'esondazione; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia e adeguate condizioni di mobilità;
  2. b) i Piani Attuativi devono indicare gli obiettivi strategici che si vogliono perseguire e i risultati attesi;
  3. c) i Piani Attuativi devono individuare, per le trasformazioni attese, l'ambito territoriale e ambientale interessato dagli effetti, descrivendone lo stato di fatto, con evidenziazione dei livelli di vulnerabilità e delle condizioni di riproducibilità delle risorse presenti;
  4. d) i Piani Attuativi devono documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle nuove previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas, raccolta e smaltimento rifiuti, energia elettrica.

Art. 1.2.1.2 Valutazione degli effetti della trasformazione urbana

Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Regolamento Urbanistico sono stati assoggettati alla procedura di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale Strategica secondo i criteri e le modalità di cui ai relativi documenti, i quali mettono a disposizione una scheda di valutazione per ciascun intervento soggetto, nonché i parametri di riferimento ed i relativi criteri di valutazione.

È facoltà del Comune, in seguito all'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi o agli esiti di diverse valutazioni, integrare le schede di valutazione con ulteriori parametri di valutazione e con i relativi criteri di valutazione, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 1.2.1.3 Monitoraggio degli effetti

Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti.

Per ogni intervento di trasformazione degli assetti insediativi previsto dal Regolamento Urbanistico è prescritta la verifica delle prescrizioni e mitigazioni ambientali secondo i criteri della scheda relativa all'intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obbiettivi prefissati.

Art. 1.2.1.4 Valutazione Ambientale Strategica

Gli interventi di cui agli allegati II, III, IV del D. Lgs 152\06 e smi, quando non vietati dal presente Regolamento Urbanistico, sono sempre subordinati alla redazione di specifico Piano Attuativo, comprensivo del Rapporto Ambientale di cui all'art. 24 della LR 10/10 e smi, ovvero nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, alla verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 22 della stessa disposizione regionale. Tale Piano Attuativo costituisce comunque variante al presente Regolamento e per la sua approvazione si dovranno seguire le relative procedure di Legge.