Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1.2.2.1 Disposizioni Generali

La trasformabilità del territorio è legata alle situazioni di pericolosità rispetto agli specifici fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti indotti dall'attuazione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico.

La normativa di riferimento per l'attribuzione delle pericolosità del territorio e della conseguente fattibilità degli interventi è il DPGR 25 ottobre 2011, Regolamento di attuazione dell'art. 62 della LR 1/05 e, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, la L.R. 24 luglio 2018, n. 41.

Le carte dei Battenti Idraulici duecentennali e delle Magnitudo idrauliche (Tavola AGV.1), delle Problematiche Idrogeologiche (Tavola AG.3), della Pericolosità Geologica (Tavola AGV.6), della Pericolosità Sismica Locale (Tavola AGV.7) e della Pericolosità Idraulica (Tavola AGV.8) costituiscono il nuovo riferimento per la definizione della fattibilità degli interventi ammessi dal RU.

Tali elaborati cartografici individuano le problematiche fisiche rispetto alle quali ciascun nuovo intervento dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o sulle strutture esistenti.

La carta della fattibilità geologica (Tavola F01) individua le fattibilità degli interventi individuati nelle presenti NTA come AREE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE, AREE IN CORSO DI TRASFORMAZIONE, AREE DI TRASFORMAZIONE, AREE DI COMPLETAMENTO, articolate in quattro categorie differenti in riferimento alla pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, cui corrispondono diverse condizioni di attuazione relativamente alle indagini geologiche e idrauliche di approfondimento; per ciascuno dei citati interventi è stata redatta una specifica scheda di fattibilità.

Per tutti gli altri interventi ammessi dal Regolamento Urbanistico si rimanda al sottostante abaco di fattibilità che in funzione del tipo di intervento e della pericolosità presente assegna una fattibilità con eventuali condizioni e limitazioni.

TIPO SIGLA DEFINIZIONE Pericolosità Geologica Pericolosità Sismica Pericolosità Idraulica
G.2 S.2 P2/I.3 P3/I.4
M1/M2/M3 M1/M2/M3
M Interventi Manutentivi MR Opere di Reinterro e di Scavo F1 F1 si richiamano le prescrizioni imposte dalla LR 41/18 in particolare gli artt. 12, 13 e 16
MD Demolizione F1 F1
MO Manutenzione Ordinaria F1 F1
MS Manutenzione Straordinaria F1 F1
MP Opere Pertinenziali F1 F1
R Interventi Ristrutturativi RO Occupazioni di Suolo per Esposizioni F1 F1
RB Superamento Barriere Architettoniche F1 F1
RC Restauro e Risanamento Conservativo F1 F1
RI RS - Ristrutturazione edilizia SMALL F1 F1
RM - Ristrutturazione edilizia MEDIUM F2 F2
RL - Ristrutturazione edilizia LARGE F2 F2
RX Sostituzione Edilizia F2 F2
RU Ristrutturazione Urbanistica F2 F2
N Nuovi Interventi NU Realizzazione Opere di Urbanizzazione F2 F2 si richiamano le prescrizioni imposte dalla LR 41/18 in particolare gli artt. 11, 13 e 16
NA Impianti all'Aperto F1 F1
NM Installazione Manufatti F2 F2
NE Nuova Edificazione F2 F2

M1 = Magnitudo idraulica moderata di cui alla lett. h1) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

M2 = Magnitudo idraulica severa di cui alla lett. h2) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

M3 = Magnitudo idraulica molto severa di cui alla lett. h3) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18.

Art. 1.2.2.2 Categorie di fattibilità

Fattibilità senza Particolari Limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità con Normali Vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità Condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità Limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione dello stesso Regolamento Urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 1.2.2.3 Fattibilità Geologica

Per tutto il territorio di Agliana le caratteristiche geologiche e geomorfologiche sono tali da non costituire particolari problematiche dal punto di vista della stabilità (pericolosità G.2).

Per tutti gli interventi previsti dal RU non si rileva la necessità di prevedere indagini geognostiche particolari rispetto a quanto già previsto dal DM Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni, NTC) e dal DPGR n.36/R del 9/7/09.

Art. 1.2.2.4 Fattibilità Idraulica

A causa della sua conformazione e collocazione l'intero territorio di Agliana è soggetto a rischio idraulico: più in dettaglio il territorio comunale ricade in pericolosità idraulica P2/I.3 e P3/I.4 (Tavola AGV8).

Le pericolosità P2 (media) e P3 (elevata) derivano direttamente dal PGRA e corrispondono alle pericolosità idrauliche I.3 (elevata) e I.4 (molto elevata) ai sensi del Regolamento 53/R del 25 ottobre 2011.

La pericolosità P2/I.3 riguarda aree interessate da allagamenti per Tempo di ritorno Tr compreso tra 30 e 200 anni mentre la pericolosità P3/I.4 riguarda aree interessate da allagamenti per Tempo di ritorno Tr inferiore a 30 anni.

Tali possibili inondazioni provocano un battente idraulico atteso diverso da zona a zona.

Il territorio comunale è stato quindi diviso in aree omogenee (celle idrauliche) caratterizzate da una quota assoluta del battente idraulico espressa in metri sul livello del mare (Tav. AGV1). Alcune aree del territorio comunale, pur risultando nel PGRA in pericolosità idraulica, sono risultate nello stesso studio a quota più alta del battente atteso e sono state classificate, sempre nel PGRA, come aree caratterizzate da battente di transito. Per le zone di transito si è assunto un battente convenzionale di 30 cm.

Per la definizione ed individuazione di tali aree si rimanda al sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno): http://dati.adbarno.it/mapstore/composerlocale=it&mapId=646&configId=175&config=ConfigComposerAdBz e al sito comunale all'indirizzo: http://agliana.ldpgis.it/rischio_alluvioni/index.php?viewer=ajax&sid

che permette di ricavare il valore del battente d'acqua atteso nelle singole aree d'intervento.

La L.R. 41 ha inoltre introdotto la Magnitudo idraulica, un livello di battente idraulico relativo al piano campagna ricavato dal DTM LIDAR, usato nella modellazione idraulica dall'Autorità competente, suddiviso in M1 (Magnitudo moderata), M2 (Magnitudo severa) e M3 (Magnitudo molto severa) (Tav. AGV1).

Ogni modifica dello studio idraulico di supporto al PGRA che porti ad una diversa distribuzione delle pericolosità idrauliche e a diversi battenti idraulici attesi, individuando quindi diverse, Magnitudo idrauliche sostituisce automaticamente i valori assunti nella specifica tavola del presente Regolamento ed in tal caso si dovrà fare riferimento alle nuove pericolosità ed alle nuove quote di battente stimate.

In linea generale la fattibilità degli interventi deve essere riferita alle prescrizioni ed alle limitazioni assunte dalla LR 41/18, qui richiamata integralmente e declinata secondo le seguenti specificazioni.

La FATTIBILITÀ IDRAULICA SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1) è attribuibile a tutti gli interventi previsti dal RU per la realizzazione dei quali non occorre procedere ad alcuna verifica di tipo idraulico, poiché la tipologia dell'intervento stesso non ha incidenza sulla problematica idraulica, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della LR 41/18.

La FATTIBILITÀ CONDIZIONATA (F3) è attribuibile a tutti gli interventi sugli edifici esistenti, sulle relative aree di pertinenza e sulle aree libere, previsti dal RU per i quali l'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n.41.

La FATTIBILITÀ LIMITATA (F4) è attribuibile a tutti gli interventi di Nuova Edificazione, come individuati dalla lett. r) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18 e previsti dal RU, per i quali l'attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui agli artt. 11 e 16 della Legge Regionale 24 luglio 2018 n. 41.

Art. 1.2.2.5 Fattibilità Sismica

Tutto il territorio di Agliana è caratterizzato dalla presenza di un materasso di depositi fluvio-lacustri di spessore da un minimo intorno a 150 metri sino ad oltre 400 metri verso il centro della piana, poggiante su un substrato litoide che costituisce il substrato sismico dell'area.

Tale conformazione sismostratigrafica porta all'assenza di contrasti sismici significativi, se non a frequenze molto basse, e conduce quindi ad una pericolosità sismica locale S.2.

Per tutti gli interventi previsti dal RU non si rileva quindi la necessità di prevedere indagini geognostiche e geofisiche particolari rispetto a quanto già previsto dal DM Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni, NTC) e dal DPGR n.36/R del 9/7/09.

Nel caso di progettazione di edifici particolarmente alti o ponti e/o viadotti importanti si dovrà valutare la frequenza propria della struttura e confrontarla con la frequenza fondamentale del terreno al fine di scongiurare fenomeni di doppia risonanza.

Art. 1.2.2.6 Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (ex Autorità di Bacino del Fiume Arno) è stato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016.

Esso ha sostituito, per la parte idraulica, il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) della stessa Autorità di Bacino.

Tale Piano fornisce norme ed indirizzi a scala di bacino, rimandando prescrizioni più specifiche e puntuali a successive normative; per la Regione Toscana tale normativa è oggi rappresentata dalla L.R. 41/2018.

Lo studio e la modellazione idraulica realizzata per il PGRA, che ha tra l'altro individuato aree a pericolosità idraulica P1 (bassa), P2 a(media) e P3 (elevata, hanno costituito il riferimento per l'attribuzione della pericolosità idraulica del territorio comunale di Agliana.

Il presente RU risulta conforme alla Disciplina di Piano del PGRA, al quale si rimanda per approfondimenti.

Art. 1.2.2.7 LR 41/2018

La L.R. 24 luglio 2018, n.41 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014" ha normato la Gestione del rischio di alluvioni e gli interventi edilizi ricadenti in pericolosità idraulica, sia per quanto riguarda le nuove edificazioni e infrastrutture che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Per tale ragione si richiamano le disposizioni di tale normativa. Le seguenti disposizioni integrano e specificano le disposizioni sopra richiamate, il cui rispetto deve comunque essere dimostrato in ogni intervento attraverso un'apposita sezione della relazione tecnica, allegata al titolo o alla comunicazione, oppure, in ragione del tipo di intervento, una Relazione Tecnico-Idraulica completa di progetto delle opere di mitigazione del rischio in materia.

INTERRATI

In ragione della pericolosità idraulica cui è sottoposto l'intero territorio comunale è vietata la realizzazione di nuovi volumi interrati o la destinazione di quelli esistenti a residenziale ed ogni intervento non manutentivo su questi ultimi, dovrà prevedere misure di difesa locale per la gestione del rischio in materia.

TRASPARENZA IDRAULICA

Ogni intervento che comporti aumento di superficie coperta dovrà risultare idraulicamente trasparente, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e si prescrive la realizzazione di tubazioni, condotte o altri accorgimenti, che permettano il passaggio di eventuali acque di transito sul terreno; per le aree di accumulo (quindi non di transito) devono essere previste opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore adeguato oppure compensazioni volumetriche delle acque sottratte alla naturale laminazione.

FRANCO DI SICUREZZA

Ai fini della definizione del franco di sicurezza, di cui alla lett. n) del comma 1 dell'art. 2 della LR 41/18, si deve assumere un valore pari alla metà del battente atteso con un minimo di cm. 30 ed un massimo di cm. 50; nel caso di aree caratterizzate da battente di transito, dove si assume un valore convenzionale del battente pari a cm. 30, il franco di sicurezza è riducibile secondo principi di ragionevolezza.

DIFESA LOCALE

Gli interventi di difesa locale devono proteggere le costruzioni dai danni delle alluvioni ed oltre ad intervenire sulle parti dell'involucro edilizio, interessate dai fenomeni alluvionali (paratie) devono provvedere a mettere in sicurezza gli impianti a loro servizio.

PARCHEGGI E DEPOSITI

Nuovi parcheggi in superficie, aree di deposito merci e viabilità connesse, sono realizzabili a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive, atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali. In presenza di magnitudo moderata (M1) si ritiene già soddisfatto il non superamento del rischio medio R2; in presenza di magnitudo severa (M2) e molto severa (M3), al titolo o alla comunicazione deve essere allegato apposito piano di sicurezza, di cui sia individuato il responsabile ed in cui siano previste le misure preventive di cui sopra, in modo da non pregiudicare l'incolumità delle persone e la funzionalità delle attività economiche correlate, assicurando comunque il raggiungimento di un rischio medio R2. Tale piano di sicurezza andrà ricompreso nel Piano di Protezione Civile.