Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO 2.1.1 ZONE

Art. 2.1.1.1 Disposizioni Generali

Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n.1444, nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono individuate le zone territoriali omogenee di seguito descritte, così come definite all'art.2 del citato DM.

Art. 2.1.1.2 Zone A

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Nel territorio comunale sono presenti solo due complessi immobiliari classificati come zone A e fanno capo al complesso della Chiesa e delle cosiddette "Case Basse" a Spedalino e al complesso denominato Villa Baldi in località Ferruccia, ai due geografici opposti estremi.

Art. 2.1.1.3 Zone B

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

In linea generale tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione Residenziale all'interno del Limite Urbano è classificato sotto questa categoria, compreso le aree che derivano da Piani Attuativi ormai realizzati in vigenza dell'ultimo PRG e le zone destinate all'edificazione di completamento o destinate alla riqualificazione insediativa.

Art. 2.1.1.4 Zone C

Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alle precedenti zone B.

In linea generale sono le aree destinate alle trasformazioni urbane del Territorio Futuro, compreso le aree che derivano da Piani Attuativi ancora da definire e raccolti dal presente Regolamento o destinate alla riorganizzazione del tessuto insediativo.

Art. 2.1.1.5 Zone D

Le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati.

In linea generale tutto il patrimonio edilizio esistente a destinazione Produttiva all'interno del Limite Urbano e ricompreso nel Polo Produttivo, come perimetrato in sede di Piano Strutturale, è classificato sotto questa categoria, compreso le aree che derivano da Piani Attuativi ormai realizzati in vigenza dell'ultimo PRG e le zone destinate all'edificazione di completamento o destinate alla riqualificazione insediativa.

Art. 2.1.1.6 Zone E

Le parti del territorio destinate ad usi agricoli.

In linea generale sono le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola del Territorio Rurale e quelle interne al Territorio Urbano che svolgono funzioni di connettività ambientale; appartengono a questa categoria le aree da trasformare previste dal Piano Strutturale che non partecipano al quadro previsionale strategico quinquennale del presente Regolamento Urbanistico, di cui si differisce nel tempo le potenzialità di trasformazione, si riconosce il relativo stato di fatto e se ne conforma il relativo stato di diritto.

Art. 2.1.1.7 Zone F

Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.