Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 2.4.3.1 Disposizioni Generali e Obiettivi

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Sottosistema del Territorio Rurale è caratterizzato da aree agricole e forestali, dalle aree ad elevato grado di naturalità, ad esclusione degli insediamenti residenziali e di episodici complessi produttivi esistenti.

Il Sottosistema è composto da due grandi partizioni di territorio rurale, suddivise proprio in base alle loro peculiari caratteristiche produttive: la parte posta ad est della SP6 è caratterizzata da aree agricole di tipo tradizionale; la parte posta ad ovest è caratterizzata invece da impianti agricoli produttivi ad alta specializzazione.

Elemento di grande interesse ambientale che taglia in diagonale il territorio è il torrente Brana.

La porzione posta a sud dell'autostrada del "Sottosistema del Territorio Rurale", con la recente approvazione del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" (PGRA), è stata quasi totalmente inserita nella categoria di pericolosità P3; il Regolamento Urbanistico si conforma a tali disposizioni, individuando prescrizioni mirate alla manutenzione e al miglioramento degli edifici e dell'assetto territoriale, con riferimento alle disposizioni in materia contenute nella LR 41/2018.

In riferimento alla "Variante Generale di adeguamento e aggiornamento del PTC della Provincia di Pistoia" (adottata in data 23 Marzo 2018), il Regolamento Urbanistico recepisce - all'approvazione della stessa e senza necessità di variante - le disposizioni relative al Titolo 3.4 "Il territorio rurale", in particolare quelle di cui al Capo 3.4.3 "Le aree a vocazione vivaistica".

Il Regolamento Urbanistico articola il Sottosistema del Territorio Rurale secondo la struttura di seguito illustrata, definisce gli obiettivi per ciascuno degli ambiti individuati e le regole per ogni singola tipologia di area:

AMBITI SUB AMBITI AREE
La Pianura ad Agricoltura Specializzata Il Vivaismo S1 - Aree Agricole del Vivaismo
La Connessione Ambientale S2A - Aree Agricole di tipo Fluviale
S2B - Aree Agricole di tipo Idraulico
S2C - Aree Agricole da Tutelare
La Pianura ad Agricoltura Promiscua l'Agricoltura P1 - Aree Agricole Promiscue
Le Aree Umide P2A - Aree Agricole di tipo Fluviale
P2B - Aree Agricole di tipo Idraulico
P2C - Aree Agricole da Tutelare
Gli Insediamenti nel Territorio Rurale Gli Insediamenti nel Territorio Rurale I1 - Insediamenti Residenziali
I2 - Insediamenti Produttivi

2. OBIETTIVI PER LA PIANURA AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA

L'Ambito della Pianura ad Agricoltura Specializzata è caratterizzato da aree ad uso agricolo del territorio rurale interessate da impianti agricoli produttivi ad alta specializzazione: vivaismo a pieno campo o in vasetteria.

In sintonia con le indicazioni del Piano Strutturale s'individuano i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) perseguire l'ordinato sviluppo del "vivaismo" in relazione sia alle caratteristiche morfologiche e insediative del territorio, sia in relazione alla compatibilità ambientale delle impermeabilizzazioni del suolo e dei prelievi e dei rischi di inquinamento dell'acqua di falda;
  2. b) favorire e organizzare l'assetto dell'agricoltura specializzata, attraverso la stesura di regole e procedure per l'approvazione dei progetti di trasformazione del territorio aperto, legati all'attività vivaistica, al fine di preservare la quantità e qualità delle acque superficiali e profonde, l'immagine consolidata del paesaggio rurale e la creazione di una rete di percorsi funzionale;
  3. c) tutelare e qualificare le aree di pertinenza fluviale lungo la Brana, ampliandole ad ulteriori porzioni di territorio, per la creazione di un sistema fruitivo a carattere territoriale, intercomunale e interprovinciale;
  4. d) costituire una rete di percorsi ciclopedonali di collegamento tra luoghi di alta qualità ambientale per caratterizzarli come "punti ad alta capacità di trasformazione del territorio", grazie alla loro individuazione come aree verdi a fini ricreativi ed educativi, attrezzate dal recupero funzionale di edifici esistenti;
  5. e) preservare i caratteri dell'architettura rurale individuando tipi d'intervento, procedure e specifiche regole per consentirne il recupero funzionale.

3. OBIETTIVI PER LA PIANURA AD AGRICOLTURA PROMISCUA

L'Ambito della Pianura ad Agricoltura Promiscua è caratterizzato da aree ad uso agricolo del territorio rurale, interessate da aree agricole di tipo tradizionale comprendenti anche porzioni di aree umide, attestate lungo la sezione meridionale del torrente Calice.

In sintonia con le indicazioni del Strutturale s'individuano i seguenti obiettivi:

  1. a) tutelare e valorizzare il paesaggio agrario, i beni culturali e il patrimonio storico e naturale presente;
  2. b) caratterizzare le "aree umide" lungo il Torrente Calice coerentemente con le parti simili dei territori limitrofi, al fine di far svolgere loro il ruolo di connessione ambientale fra le colline del Monteferrato e del Montalbano;
  3. c) preservare la struttura agraria tradizionale, laddove riconoscibile, con coltivazioni estensive e non specializzate, ma anche attraverso lo sviluppo di attività part-time e la promozione di una specifica disciplina di valorizzazione che attui progetti di integrazione di attività come l'agriturismo;
  4. d) costituire una rete di percorsi ciclopedonali di collegamento tra luoghi di alta qualità ambientale per caratterizzarli come "punti ad alta capacità di trasformazione del territorio", grazie alla loro individuazione come aree verdi a fini ricreativi ed educativi, attrezzate dal recupero funzionale di edifici esistenti (Bocca d'Ombrone, Cassa di Laminazione);
  5. e) tutelare e qualificare le aree di pertinenza fluviale lungo la Brana, ampliandole ad ulteriori porzioni di territorio, per la creazione di un sistema fruitivo a carattere territoriale, intercomunale e interprovinciale;
  6. f) preservare i caratteri dell'architettura rurale individuando tipi d'intervento, procedure e specifiche regole per consentirne un recupero funzionale;

4. SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTUAZIONE

Ai fini di semplificazione dell'azione amministrativa e di una lettura e attuazione del Regolamento maggiormente chiara, avendo rilevato simili obiettivi indirizzi e prescrizioni nel Piano Strutturale approvato per alcuni ambiti e sub ambiti del territorio rurale, le discipline delle Aree Agricole di tipo Fluviale, Idraulico o da Tutelare sono ricondotte ad un unico insieme di regole comuni, seppur siglate differentemente.

In tal senso simili aree sia nell'ambito della Pianura ad Agricoltura Specializzata che in quello dell'Agricoltura Promiscua sono definite e conseguentemente disciplinate quali Aree Agricole di tipo Fluviale.

In tal senso simili aree sia nell'ambito della Pianura ad Agricoltura Specializzata che in quello dell'Agricoltura Promiscua sono definite e conseguentemente disciplinate quali Aree Agricole di tipo Idraulico.

In tal senso simili aree sia nell'ambito della Pianura ad Agricoltura Specializzata che in quello dell'Agricoltura Promiscua sono definite e conseguentemente disciplinate quali Aree Agricole da Tutelare.

5. OBIETTIVI PER GLI INSEDIAMENTI NEL TERRITORIO RURALE

All'interno del territorio rurale esistono alcuni insediamenti residenziali e produttivi che pur essendo inseriti all'interno del presente sottosistema richiamano la qualificazione che il Regolamento Urbanistico ha attribuito all'ambito della Residenza o della Produzione, individuati nel Sottosistema del Territorio Urbano, ma le relative disposizioni si differenziano, in quanto l'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti.

In sintonia con le indicazioni del Piano Strutturale s'individuano i seguenti obiettivi specifici:

  1. a) individuare regole che permettano la riqualificazione, il recupero e una maggiore dotazione di servizi pubblici degli insediamenti, in conformità con il PGRA e la LR 41/2018;
  2. b) specificare la compatibilità ambientale dei complessi produttivi, individuando apposite regole d'uso dei manufatti, tipi e modi d'intervento consoni ed azioni finalizzate alla mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio;
  3. c) individuare le aree connotate da condizioni di degrado da sottoporre ad interventi di recupero.

Art. 2.4.3.2 Nuove Costruzioni nel Territorio Rurale

1. PROGRAMMA AZIENDALE

Il Programma Aziendale, di cui all'art. 74 della LR 65/14, specifica gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale, individua gli interventi agronomici, ambientali o edilizi ed è presentato dall'imprenditore agricolo.

Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo nel caso in cui si preveda

  • - la realizzazione dei nuovi annessi rurali con SE superiore a 1.000 mq.
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.

Il Programma Aziendale ha una durata decennale e può essere modificato, su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali o in ogni tempo per adeguarlo a programmi comunitari, statali, regionali, ovvero per cause di forza maggiore.

La realizzazione del Programma Aziendale è garantita da un'apposita convenzione o da un atto d'obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, che contiene gli impegni dell'imprenditore disposti dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio e dal suo Regolamento di Attuazione.

2. SUPERFICI FONDIARIE MINIME

Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli sono quelle prescritte dall'art. 5, comma 1 del Regolamento di attuazione emanato con DPGR 25 agosto 2016, 63/R e dalle disposizioni in materia, emanate in sede di PTC dalla Provincia di Pistoia, con la sola ulteriore prescrizione che per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni si assume a riferimento l'effettiva coltivazione, come risultante da apposita relazione tecnica o in sua carenza il classamento catastale risultante alla data dell'istanza.

3. OPERE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Gli interventi di miglioramento ambientale sono obbligatori e devono costituire una adeguata compensazione in termini di benefici collettivi del maggior impegno del territorio conseguente agli interventi programmati dal Programma Aziendale e quindi non sono Opere di Miglioramento gli interventi e gli investimenti che, pur producendo benefici di tipo ambientale, siano riconducibili alla ordinaria programmazione e conduzione aziendale.

L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata Opera di Miglioramento; possono invece essere considerati Opere di Miglioramento il sovradimensionamento degli interventi di messa in sicurezza geomorfologia, idraulica, delle sistemazioni idraulico-agrarie e dei rimboschimenti.

Qualora le caratteristiche aziendali non consentano la realizzazione di adeguate Opere di Miglioramento Ambientale, queste, sulla base di adeguate e motivate proposte dell'imprenditore, potranno essere localizzate anche fuori dall'ambito aziendale e potranno consistere nella realizzazione o "adozione" di aree a verde di proprietà pubblica; per adozione di aree a verde si intende la gestione, a titolo gratuito durante l'arco di validità del Programma Aziendale, di aree a verde di proprietà pubblica per la valorizzazione, manutenzione, cura e vigilanza del verde urbano, secondo le prescrizioni fissate dall'Ufficio competente.

Il Piano Aziendale deve contenere la descrizione delle Opere di Miglioramento Ambientale, il relativo Computo Metrico Estimativo, nonché il Piano Economico, con cui sono realizzate.

4. NUOVE COSTRUZIONI NEL TERRITORIO RURALE

Fatte salve le restrizioni disposte dalle presenti norme, nelle aree ad uso agricolo del territorio rurale sono ammesse nuove costruzioni esclusivamente per l'uso agricolo, con le modalità e le procedure di cui all'art.73 della LR 65/14, al Regolamento di attuazione emanato con DPGR 25 agosto 2016, 63/R, al PTC della Provincia di Pistoia.

Le nuove costruzioni ad uso agricolo devono:

  • - essere collocati, di norma, in prossimità del centro aziendale e orientati tenendo conto della maglia poderale e del reticolo idraulico, fatte salve documentate esigenze produttive;
  • - risultare coerenti con le tradizioni architettoniche presenti al contorno, utilizzare tipologie costruttive tradizionali e locali, con l'esclusione dell'utilizzo di tamponamenti di tipo prefabbricato;
  • - garantire la riduzione dei consumi energetici e il ricorso alle tecniche dell'edilizia sostenibile.

Valgono inoltre le ulteriori prescrizioni di seguito specificate, in funzione dei singoli tipi di edificio.

A. Edifici Rurali ad Uso Abitativo

I nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art 73, comma 2, LR 65/14 e all'art 4 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - l'edificio deve presentare pianta rettangolare allungata, copertura a capanna e spazio pavimentato antistante;
  • - è vietato l'inserimento di elementi tipologici atipici quali tettoie o portici sul fronte principale, ma gli edifici potranno essere dotati di piccoli portici esterni da collocarsi aderenti ai prospetti laterali;
  • - le aperture devono di norma presentare un costante rapporto fra pieni e vuoti sul prospetto principale ed essere invece collocate casualmente su quello retrostante, sul quale deve essere presente solo un ridotto numero di accessi;
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal Programma Aziendale, fermo restando che sono ammessi nuovi edifici rurali ad uso abitativo con SE comunque non superiore a mq. 150.
  • - l'Altezza (HMax) dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo è fissata in ml 6,50;
  • - la superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici rurali abitativi di nuova costruzione, è fissata in 600 mq di terreno per ogni unità immobiliare;
  • - le sistemazioni delle aree esterne di pertinenza, i camminamenti, i parcheggi, le coperture e/o cimase dei muretti di recinzione dovranno essere realizzate con materiali coerenti con la tradizione architettonica locale, come anche le sistemazioni a verde non dovranno contrastare con il paesaggio agricolo locale.

B. Annessi Agricoli

I nuovi annessi agricoli di cui all'art 73, comma 4, LR 65/14, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - Fatte salve esigenze legate alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria o inderogabili cause di forza maggiore, la localizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa solo in aderenza o nelle immediate vicinanze dell'edificio ad uso abitativo, se esistente o previsto;
  • - la tipologia di copertura dei fabbricati deve essere in legno o acciaio, salvo diverse e dimostrate esigenze produttive aziendali;
  • - le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente;
  • - i piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando asfalti del tipo drenante, cemento architettonico o altra pavimentazione del tipo autobloccante posata sul letto di sabbia, prevedere il recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'Azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
  • - le nuove costruzioni rurali ad uso ufficio, mensa, servizi igienici e spogliatoi dovranno essere preferibilmente accorpati agli altri edifici aziendali e presentare coperture e finiture similari ai fabbricati rurali adibiti a scopo abitativo.
  • - la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità dell'azienda agricola così come risultanti dal Programma Aziendale e comunque in ossequio alle prescrizioni del PTC;
  • - l'Altezza (HMax) dei nuovi annessi agricoli è fissata in ml 8,00.

C. Annessi Agricoli "in deroga"

I nuovi annessi agricoli a servizio di aziende che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all'art 73, comma 5, LR 65/14 e all'art. 6 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Salvo il rispetto di quanto prescritto dal PTC in materia, l'installazione di questi annessi è consentita alle seguenti condizioni generali:

  • - siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri;
  • - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, produttivo, commerciale o a servizi, anche temporaneo.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
    • - le costruzioni dovranno essere adeguatamente schermate mediante quinte arboree;
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
    • - è prescritta una distanza minima di ml 50 dagli edifici residenziali esistenti non di proprietà e di 5 ml dal confine di proprietà;
  2. b. Superfici Fondiarie Minime
    • - l'installazione di tali annessi o manufatti è consentita solo qualora la Superficie Fondiaria del Lotto interessato dall'intervento rispetti lo specifico dettato del PTC vigente (comma 14 dell'art. 85 delle NTA);
  3. c. Caratteristiche Dimensionali
    • - la dimensione dell'annesso o manufatto non può eccedere una SC di mq. 50 e un'HMax di ml. 2,40;
    • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (annessi precari, baracche, manufatti condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla loro rimozione;

Art. 2.4.3.3 Annessi e Manufatti temporanei / non temporanei

1. MANUFATTI E SERRE TEMPORANEE (PERIODI NON SUPERIORI AI DUE ANNI)

I manufatti aziendali temporanei e le serre temporanee da installare per un periodo non superiori ai due anni, di cui all'art 70, comma 1, LR 65/14 e all'art. 1 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;

2. MANUFATTI E SERRE (PERIODI SUPERIORI AI DUE ANNI)

I manufatti aziendali e le serre da installare per un periodo superiori ai due anni, di cui all'art 70, LR 65/14 e all'art. 2 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;

3. MANUFATTI NON TEMPORANEI

I manufatti aziendali non temporanei che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, di cui all'art 70, LR 65/14 e all'art. 3 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento; la loro realizzazione è consentita alle sole aziende agricole, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

  • - silos, volumi tecnici ed altri impianti: la localizzazione dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze con i "coni" visivi e panoramici e dovranno essere collocati di norma in prossimità dei prospetti secondari degli edifici; a tal fine potranno essere realizzate fasce verdi di ambientazione e mitigazione dell'impatto visivo con specie vegetali autoctone, o "pareti verdi" montate sul perimetro, da realizzare mediante installazione di supporti con apposite griglie, plastiche o metalliche, destinate a ricoprire la struttura con vegetazione rampicante;
  • - tettoie, strutture a tunnel: siano realizzate in legno o con altri materiali leggeri.

4. ANNESSI PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE

Gli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali, ovvero i manufatti necessari all'attività agricola amatoriale di cui all'art 78, LR 65/14 e all'art. 12, Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento.

Sono abilitati all'installazione di tali annessi o manufatti le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli nonché coloro che, seppur non imprenditori agricoltori professionali, praticano l'agricoltura amatoriale.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

  1. a. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive
    • - su ciascun fondo è ammessa una sola costruzione;
    • - i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
    • - le costruzioni dovranno essere adeguatamente schermate mediante quinte arboree;
    • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo;
  2. b. Superfici Fondiarie Minime
    • - l'installazione di tali annessi o manufatti è consentita solo qualora la Superficie del Lotto interessato dall'intervento sia superiore a mq. 3.000 e il relativo progetto esteso all'intera consistenza dell'area con specifico approfondimento progettuale di carattere colturale;
  3. c. Caratteristiche Dimensionali
    • - la dimensione dell'annesso o manufatto non può eccedere una SC di mq. 30 ed un'Altezza Massima di ml. 2,40;
    • - è ammessa una dimensione superiore, fino ad una SC massima di mq. 50, qualora la Superficie del Lotto interessata sia superiore a mq. 5.000;
    • - ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (annessi precari, baracche, manufatti condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla loro rimozione.

5. MANUFATTI PER IL RICOVERO DI ANIMALI DOMESTICI

I manufatti per il ricovero degli animali domestici, di cui all'art 78, LR 65/14 e art.13 Regolamento di attuazione 63R/16, ove ammessi, devono essere realizzati con le modalità e le procedure indicate nello stesso Regolamento, a condizione che:

  • - siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri;
  • - non abbiano opere di fondazione, ma siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie.

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:

Superfici massime

Tipo di allevamento n.massimo capi Superficie Coperta massima
apicoltura 15 arnie 12 mq
avicoltura 12 12 mq
cunicoltura 10 riproduttori 12 mq
ovini/caprini 10 20 mq
suini 2 adulti 12 mq
bovini 2 adulti 20 mq
equini o camelidi 2 adulti 20 mq
cani 6 adulti 20 mq

Altezza massima

  • 3,00 ml. per ricoveri di cavalli e bovini
  • 2,40 ml. per tutti gli altri ricoveri.

Distanze minime (in relazione al tipo di allevamenti)

  • Distanza dall'abitazione propria: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/caprini, bovini, equini e cani, ml 25 per suini
  • Distanza da altre abitazioni: ml 20 per avicoltura e cunicoltura, ml 25 per ovini/caprini e cani, ml. 50 per bovini, equini e suini
  • Distanza dal confine: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/caprini, bovini, equini e cani, ml 25 per suini
  • Distanza dalle strade: ml 10 per avicoltura e cunicoltura, ml 20 per ovini/caprini, bovini, equini e cani, ml 25 per suini
  • - per un numero di arnie/capi inferiore a quello sopraindicato si dimensiona in proporzione la superficie coperta massima del manufatto; la superficie fondiaria minima prescritta è di mq 1.500 per apicoltura e avi-cunicoltura, di mq. 3.000 per cani, di mq 5.000 per ovicaprini, suini e bovini, di mq 6.000 per equini;
  • - l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità;
  • - i manufatti dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica, di forma semplice e egolare, preferibilmente rettangolare con copertura a capanna e linea di colmo parallela al lato lungo della costruzione; non è ammessa la realizzazione di piazzali e di recinzioni murarie; sono consentite esclusivamente recinzioni in staccionate e/o pali di legno e rete a maglia sciolta;
  • - sui fondi per l'attività agricola amatoriale di cui al precedente comma 4, è consentita la realizzazione di ricoveri per animali fino al raggiungimento della superficie coperta massima ammessa per gli annessi di cui al presente comma;
  • - l'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un impegno, con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si obbligano a rimuovere o a demolire il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.

Art. 2.4.3.4 S1 - Aree Agricole del Vivaismo

1. REGOLE GENERALI

Le Aree Agricole del Vivaismo sono aree ad uso agricolo del territorio rurale caratterizzate dalle coltivazioni floro-vivaistiche e comprendono ampie porzioni di territorio comunale, poste tra il confine con il comune di Pistoia e la SP6.

Il territorio dei vivai così come si configura in questa zona, è organizzato prevalentemente a pieno campo con quote percentuali di vasetteria, per circa un terzo della superficie totale e le problematiche da regolamentare relative a quest'attività riguardano essenzialmente tre ordini di problemi: il sottosuolo e le acque sotterranee; le acque superficiali; il paesaggio.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono consentite esclusivamente tutte le attività agricole (A) e le attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del CC, con prevalenza delle attività vivaistiche, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque.

Sono inoltre ammesse, nel solo caso di interventi su edifici esistenti non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, da dimostrare attraverso Piani Aziendali o Certificazioni Catastali Storiche decennali dell'assetto proprietario correlato agli edifici, anche le seguenti destinazioni d'uso:

  • R - Residenziale.
  • S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico.

Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico, nelle quali, oltre agli usi ammessi, la caratterizzazione individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della Superficie Edificata (SE).

  • I - Industriale e Artigianale;
  • L - Commerciale all'Ingrosso e Logistica;
  • C - Commerciale.
  • U - Turistico Ricettivo.
  • D - Direzionale;
  • M - Mobilità.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

Per gli interventi sugli edifici esistenti, in queste aree sono previste azioni orientate alla conservazione del principio insediativo ed al mantenimento delle tipologie edilizie realizzate; sono interventi caratterizzanti le Aree Agricole del Vivaismo:

  • RS - Ristrutturazione Edilizia Small.
Sono ammessi anche i seguenti tipi d'intervento:

  • RM - Ristrutturazione Edilizia Medium.

Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico ed eventualmente ammissibili solo previa presentazione di Piano Aziendale e quindi a sola destinazione Agricola:

  • RL - Ristrutturazione Edilizia Large;
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • N - Nuovi Interventi.

Al fine di garantire la tutela della funzione ecologica e ambientale svolta dal territorio rurale e per il corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, per gli interventi sulle aree aperte nel caso di realizzazione di Impianti di Vasetteria (NA), ammessi in queste aree, valgono le seguenti prescrizioni:

  • - di norma tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
  • - salvo documentate esigenze di sicurezza dei lavoratori, sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni;
  • - sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto, eccetto quelli necessari o prodotti dall'attività agricola;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole come piazzali e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche;
  • - per ogni mq di superficie di impianto a vasetteria deve essere dimostrata la presenza nel corpo aziendale all'interno del territorio comunale di una stessa quantità di vivaio a pieno campo o di superficie non impermeabilizzata, fatte salve:
    • - le piccole aziende specializzate con SAU inferiore a Ha 2,00;
    • - gli interventi che garantiscano il sistema del "ciclo chiuso", inteso come totale recupero delle acque di irrigazione e parziale recupero delle acque piovane, con unico sistema di drenaggio ad idoneo invaso provvisto di bocca tarata per il rilascio delle acque in eccesso;
    • - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, quali la zollatura, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti, misurate sulla CTR comunale, ed eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate all'approvazione di un Programma Aziendale, corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni;
    • - le nuove superfici di coltivazioni in vaso dovranno essere realizzate mediante semplice apposizione su terreno vegetale di membrana semi-permeabile (telo antialga) con soprastante strato di ghiaino con spessore massimo di 10 centimetri, fatto salvo quanto sopra;
    • - devono essere previste specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico (esempio irrigazione goccia a goccia) e stoccaggio temporaneo (esempio laghetti);
    • - i nuovi impianti di vasetteria, nonché gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno osservare una distanza minima di ml 20,00 dalle abitazioni esterne all'azienda;

4. REGOLE INTEGRATIVE

L'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, cui si deve far riferimento per l'ammissibilità e la fattibilità geologica di ogni intervento.

Art. 2.4.3.5 P1 - Aree Agricole Promiscue

1. REGOLE GENERALI

Le Aree Agricole Promiscue sono aree ad uso agricolo del territorio rurale comprese nella parte del territorio comunale, posta prevalentemente a sud dell'autostrada A11, tra il Torrente Calice e la provinciale SP6. Il paesaggio è caratterizzato da un sistema di aree agricole destinate a coltivazioni tipiche della pianura che non presentano un indirizzo colturale prevalente. Si tratta di seminativi semplici o arborati, vite e sporadiche colture vivaistiche per lo più a pieno campo.

In queste aree occorre tutelare e valorizzare il paesaggio agrario, i beni culturali e il patrimonio storico e naturale presente, ma anche preservare la struttura agraria tradizionale, laddove riconoscibile, con coltivazioni estensive e non specializzate, o attraverso lo sviluppo di attività part-time e la promozione di una specifica disciplina di valorizzazione che attui progetti di integrazione di attività come l'agriturismo.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono consentite esclusivamente tutte le attività agricole (A) e le attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, con prevalenza delle attività colturali tradizionali e dell'agricoltura part-time e amatoriale, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque.

Sono inoltre ammesse, nel solo caso di intervento su edifici esistenti non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, da dimostrare attraverso Piani Aziendali o Certificazioni Catastali Storiche decennali dell'assetto proprietario correlato agli edifici, anche le seguenti destinazioni d'uso:

  • R - Residenziale.
  • S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico.

Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico, nelle quali, oltre agli usi ammessi, la caratterizzazione individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della Superficie Edificata (SE).

  • I - Industriale e Artigianale;
  • L - Commerciale all'Ingrosso e Logistica;
  • C - Commerciale.
  • D - Direzionale.
  • U - Turistico Ricettivo;
  • M - Mobilità.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

Per gli interventi sugli edifici esistenti, in queste aree sono previste azioni orientate alla conservazione del principio insediativo ed al mantenimento delle tipologie edilizie realizzate; sono interventi caratterizzanti le Aree Agricole Promiscue:

  • RS - Ristrutturazione Edilizia Small.

Sono ammessi anche i seguenti tipi d'intervento:

  • RM - Ristrutturazione Edilizia Medium.

Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico ed eventualmente ammissibili solo previa presentazione di Piano Aziendale e quindi a sola destinazione Agricola:

  • RL - Ristrutturazione Edilizia Large
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • N - Nuovi Interventi.

Al fine di garantire la tutela della funzione ecologica e ambientale svolta dal territorio rurale e per il corretto svolgimento delle pratiche agricole, per gli interventi sulle aree aperte valgono le seguenti prescrizioni:

  • - di norma tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni;
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione, sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.
  • - salvo documentate esigenze di sicurezza dei lavoratori, sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole come piazzali e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche;
  • - non sono ammessi nuovi impianti di vivaio in vasetteria;
  • - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, quali la zollatura, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti permanenti dei terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti, misurate sulla CTR comunale, ed eventuali trasformazioni eccedenti tali limiti sono subordinate all'approvazione di un Programma Aziendale, corredato di specifico studio morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni;

4. REGOLE INTEGRATIVE

L'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, cui si deve far riferimento per l'ammissibilità e la fattibilità geologica di ogni intervento.

Art. 2.4.3.6 S2A/P2A - Aree Agricole di tipo Fluviale

1. REGOLE GENERALI

Le Aree Agricole di tipo Fluviale sono costituite essenzialmente dall'insieme delle aree aperte del reticolo idrografico principale e dalle fasce di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua superficiali tutelati, che attraversano il territorio comunale.

Esse sono aree demaniali o private sui lati dei corsi d'acqua principali, costituite dall'alveo dei corsi d'acqua, dai relativi argini e dalle aree ad essi strettamente connesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Queste aree si caratterizzano come rilevante risorsa ambientale ed assolvono la funzione primaria di deflusso delle acque e collegamento ecologico, ambientale e paesistico.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono consentite esclusivamente le attività agricole (A) e le attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, nel rispetto comunque dei vincoli di natura sovraordinata che contraddistinguono queste aree.

Sono comunque escluse tutte le altre destinazioni d'uso, eccezion fatta per la possibilità di realizzare Percorsi Ciclabili Naturalistici, in accordo con gli Enti preposti alla tutela del vincolo sovraimposto, ai piedi o in sommità degli argini, previo installazione di opportune segnalazioni di sicurezza.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

All'interno di queste aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree libere e ogni intervento deve ottenere il preventivo nullaosta delle Autorità Idrauliche competenti, fatte salve le attività agricole, che sono liberamente eseguibili.

All'interno di queste aree valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - non è ammesso il tombamento anche parziale dei corsi d'acqua, se non per creare attraversamenti pedonali e carrabili da attuare solo previo parere dell'Autorità Idraulica competente (Provincia, Ufficio del Genio Civile);
  • - non sono ammesse alterazioni o artificializzazioni dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua pubblici ad eccezione degli interventi di regimazione idraulica, che comunque dovranno mirare a costituirsi come interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali;
  • - ogni intervento sui corsi d'acqua pubblici dovrà tendere ad allargare la sezione del corso d'acqua, al fine di valorizzare le condizioni di habitat naturale;
  • - è obbligatorio mantenere i manufatti idraulici di pregio presenti e, nel caso di documentata impossibilità, è consentito esclusivamente l'uso di tecniche d'intervento a basso impatto ambientale;
  • - è vietata l'edificazione di nuove costruzioni, anche a titolo precario;
  • - non sono ammessi nuovi impianti di vivaio in vasetteria, oltre che sui corsi d'acqua pubblici, anche nelle fasce di 4,00 ml dall'argine degli stessi;
  • - sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

4. REGOLE INTEGRATIVE

Tali aree, previo verifica da produrre nell'ambito dei progetti d'intervento, sono sottoposte al vincolo di cui all'art. 96 del RD 523/04 che impediscono trasformazioni morfologiche e una qualsiasi nuova costruzione, anche a carattere precario, ad una distanza inferiore ai 10,00 ml dal piede d'argine dei corsi d'acqua di natura pubblica e prescrivono inoltre una distanza minima di 4,00 ml per recinzioni, piantagioni e simili.

Art. 2.4.3.7 S2B/P2B - Aree Agricole di tipo Idraulico

1. REGOLE GENERALI

Le Aree Agricole di tipo Idraulico sono costituite da Invasi, Bacini Artificiali e Aree di Regimazione Idraulica ricomprese nel Territorio Rurale.

Gli Invasi e i Bacini Artificiali sono costituiti da specchi d'acqua, dagli eventuali terrapieni di sbarramento e dalle aree ad esse strettamente connesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale; essi si caratterizzano come aree a vocazione ludico-ricreativa e per la valorizzazione naturalistica del contesto territoriale.

Le Aree di Regimazione Idraulica sono le zone agricole destinate a ricevere acqua, in caso d'esondazione dal sistema delle acque superficiali e la loro funzione è strettamente connessa alla sicurezza del territorio, nei casi in cui il sistema delle acque superficiali entri in crisi.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono consentite esclusivamente tutte le attività agricole (A) e le attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, con prevalenza delle attività colturali tradizionali e dell'agricoltura part-time, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque.

Sono altresì consentiti interventi finalizzati allo svolgimento di funzioni ludico ricreative o sportive, che non pregiudichino la naturalità dei luoghi e presentino carattere non invasivo, ma diffuso e senza strutture fisse.

Sono inoltre ammesse, nel solo caso di intervento su edifici esistenti non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, da dimostrare attraverso Piani Aziendali o Certificazioni Catastali Storiche decennali dell'assetto proprietario correlato agli edifici, anche le seguenti destinazioni d'uso:

  • R - Residenziale.
  • U - Turistico Ricettivo.
  • S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico;

Sono comunque escluse tutte le altre destinazioni d'uso, eccezion fatta per la possibilità di realizzare Percorsi Ciclabili Naturalistici.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

Per gli interventi sugli edifici esistenti, in queste aree sono previste azioni orientate alla conservazione del principio insediativo ed al mantenimento delle tipologie edilizie realizzate; sono interventi caratterizzanti le Aree Agricole di tipo Idraulico:

  • RS - Ristrutturazione Edilizia Small.

Sono ammessi anche i seguenti tipi d'intervento:

  • RM - la Ristrutturazione Edilizia Medium.

Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico ed eventualmente ammissibili solo previa presentazione di Piano Aziendale e quindi a sola destinazione Agricola:

  • RL - la Ristrutturazione Edilizia Large
  • RX - Sostituzione Edilizia;
  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • N - Nuovi Interventi.

Al fine di garantire la tutela della funzione ecologica e ambientale svolta dal territorio rurale e per il corretto svolgimento delle pratiche agricole, per gli interventi sulle aree aperte valgono le seguenti prescrizioni:

  • - tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);
  • - salvo documentate esigenze di sicurezza dei lavoratori, sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni;
  • - sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
  • - sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto;
  • - sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole come piazzali e viabilità d'accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o come strade bianche;
  • - non sono ammessi nuovi impianti di vivaio in vasetteria;
  • - fatte salve le ordinarie pratiche agricole, quali la zollatura, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti, misurate sulla CTR comunale;
  • - all'interno delle aree degli invasi e dei bacini artificiali sono consentiti esclusivamente interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali e l'inserimento di piste ciclabili e percorsi pedonali; i rilevati di contenimento dovranno essere sistemati ai fini di un corretto inserimento paesaggistico.

4. REGOLE INTEGRATIVE

L'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, cui si deve far riferimento per l'ammissibilità e la fattibilità geologica di ogni intervento.

Art. 2.4.3.8 S2C/P2C - Aree Agricole da Tutelare

1. REGOLE GENERALI

All'interno del Territorio Rurale esistono alcuni insediamenti residenziali, ubicati a sud dell'autostrada A11 e collocati prevalentemente sull'asse di via Selva.

La frazione de La Ferruccia e quella di Ponte dei Bini pur essendo inserite all'interno del presente sottosistema richiamano, per le caratteristiche che possiedono e il ruolo che rivestono, la qualificazione attribuita all'ambito della Residenza, individuato nel Sottosistema del Territorio Urbano.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono usi caratterizzanti le aree degli Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Residenziale:

  • R - Residenziale.
  • Ca - Commerciale per Esercizi di Vicinato.
  • D - Direzionale.
  • Ib - Artigianato di servizio.
  • S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico.

Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico, nelle quali, oltre agli usi ammessi, la caratterizzazione individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della Superficie Edificata (SE).

  • A - Agricolo;
  • Ia - Industriale e Artigianale, per Fabbriche, Manifatture e Officine;
  • L - Commerciale all'Ingrosso e Logistica;
  • Cb - Commercio al Dettaglio per Medie Strutture di Vendita;
  • Cc - Commercio al Dettaglio per Grandi Strutture di Vendita.
  • U - Turistico Ricettivo;
  • M - Mobilità.

Sono comunque escluse tutte quelle funzioni e attività che, in quanto generatrici di esalazioni, fumi, odori, vibrazioni deprimono il livello residenziale della zona o richiamano un traffico veicolare non compatibile con le strutture viarie e di sosta esistenti.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

Sono Interventi caratterizzanti le aree degli Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Residenziale:

  • RL - la Ristrutturazione Edilizia Large.
  • RX - Sostituzione Edilizia.

Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico:

  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • N - Nuovi Interventi.

4. REGOLE INTEGRATIVE

L'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, cui si deve far riferimento per l'ammissibilità e la fattibilità geologica di ogni intervento.

Art. 2.4.3.9 I1 - Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Residenziale

1. REGOLE GENERALI

All'interno del Territorio Rurale esistono alcuni insediamenti residenziali, ubicati a sud dell'autostrada A11 e collocati prevalentemente sull'asse di via Selva.

La frazione de La Ferruccia e quella di Ponte dei Bini pur essendo inserite all'interno del presente sottosistema richiamano, per le caratteristiche che possiedono e il ruolo che rivestono, la qualificazione attribuita all'ambito della Residenza, individuato nel Sottosistema del Territorio Urbano.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono usi caratterizzanti le aree degli Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Residenziale:

  • R - Residenziale.
  • Ca - Commerciale per Esercizi di Vicinato;
  • D - Direzionale;
  • Ib - Artigianato di servizio;
  • S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico.

Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico, nelle quali, oltre agli usi ammessi, la caratterizzazione individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della Superficie Edificata (SE).

  • A - Agricolo;
  • Ia - Industriale e Artigianale, per Fabbriche, Manifatture e Officine;
  • L - Commerciale all'Ingrosso e Logistica;
  • Cb - Commercio al Dettaglio per Medie Strutture di Vendita;
  • Cc - Commercio al Dettaglio per Grandi Strutture di Vendita;
  • U - Turistico Ricettivo;
  • M - Mobilità.

Sono comunque escluse tutte quelle funzioni e attività che, in quanto generatrici di esalazioni, fumi, odori, vibrazioni deprimono il livello residenziale della zona o richiamano un traffico veicolare non compatibile con le strutture viarie e di sosta esistenti.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

Sono Interventi caratterizzanti le aree degli Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Residenziale:

  • RL - la Ristrutturazione Edilizia Large.
  • RX - Sostituzione Edilizia.

Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico:

  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • N - Nuovi Interventi.

4. REGOLE INTEGRATIVE

L'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, cui si deve far riferimento per l'ammissibilità e la fattibilità geologica di ogni intervento.

Art. 2.4.3.10 I2 - Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Produttivo

1. REGOLE GENERALI

All'interno del Territorio Rurale esistono alcuni insediamenti produttivi, ubicati ed allineati a sud dell'autostrada A11 e al margine ovest de La Ferruccia. Essi ospitano impianti destinati alla produzione di calcestruzzi e conglomerati bituminosi, alcune realtà produttive artigianali o industriali sparse, un deposito Gas e la Recoplast.

Questi insediamenti pur essendo inseriti all'interno del presente sottosistema richiamano, per le caratteristiche che possiedono e il ruolo che rivestono, la qualificazione attribuita all'ambito della Produzione, individuato nel Sottosistema del Territorio Urbano.

2. REGOLE PER GLI USI

Sono usi caratterizzanti le aree degli Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Produttivo:

  • I - Industriale e Artigianale.
  • S - Servizi Pubblici o di Uso Pubblico.

Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico, nelle quali, oltre agli usi ammessi, la caratterizzazione individuata potrà garantire la presenza dell'uso indicato fino al 100% del totale dello spazio aperto e/o della Superficie Edificata (SE).

  • A - Agricolo;
  • R - Residenziale;
  • L - Commerciale all'Ingrosso e Logistica;
  • C - Commerciale al Dettaglio.
  • D - Direzionale.
  • U - Turistico Ricettivo;
  • M - Mobilità.

3. REGOLE PER GLI INTERVENTI

Sono Interventi caratterizzanti le aree degli Insediamenti nel Territorio Rurale di tipo Produttivo:

  • RL - la Ristrutturazione Edilizia Large.
  • RX - Sostituzione Edilizia.

Sono esclusi i seguenti tipi d'intervento, con eccezione delle aree specificatamente disciplinate sulle tavole di Regolamento Urbanistico:

  • RU - Ristrutturazione Urbanistica;
  • N - Nuovi Interventi.

4. REGOLE INTEGRATIVE

L'approvazione del PGRA e le disposizioni contenute nella LR 41/2018 comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e agli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti, cui si deve far riferimento per l'ammissibilità e la fattibilità geologica di ogni intervento.

Nel seguente elenco sono individuati i complessi di edifici produttivi esistenti e allineati lungo l'A11 che ospitano attività produttive non compatibili con il ruolo generale affidato dal Piano Strutturale all'ambito di riferimento: Recoplast; Deposito Gas Bonacchi, Tonsoni; Conglomerati, Endiasfalti.

Per tali complessi è ammessa la redazione di appositi Piani di Recupero delle consistenze edilizie esistenti, senza aumenti di Volume (VE) e Superficie Coperta (SC), che perseguano i seguenti obiettivi generali:

  • - migliorare l'inserimento dei complessi produttivi esistenti nel contesto ambientale;
  • -realizzare apposite misure mitigative degli effetti ambientali prodotti dalle lavorazioni;
  • -mantenere le funzioni produttive in essere;
  • -migliorare la sistemazione viaria dei luoghi circostanti le aree.

Fino all'attuazione di quanto sopra specificato da approvare in sede consiliare sono consentiti su tali edifici e aree solo interventi manutentivi o ristrutturativi, che non comportino cambio di destinazione d'uso e tali complessi di edifici potranno essere utilizzati solo per i fini per i quali sono autorizzati e realizzati.