Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 7 Ambiti di decollo e ambiti di atterraggio

Al fine di attuare la riqualificazione urbana, tramite ristrutturazione urbanistica, senza gravare con carico urbanistico eccessivo nel contesto o qualora il lotto non permetta la ricostruzione della intera superficie utile lorda esistente per saturazione, sono individuati comparti urbanistici comprendenti aree non contigue, definiti ambiti di decollo e ambiti di atterraggio, identificati con la sigla Cp.
Negli ambiti di decollo non sono ammessi interventi oltre le manutenzioni fino alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica con trasferimento dell'edificabilità residua negli ambiti di atterraggio.
Gli ambiti di atterraggio possono ricevere l'edificabilità proveniente dalla delocalizzazione degli insediamenti produttivi, agricolo produttivi, turistici presenti in territorio rurale e aperto, alle condizioni di cui al Titolo III Capo II delle presenti norme, nonché proveniente da interventi di riqualificazione urbanistica all'interno del sistema insediativo.
Gli ambiti di atterraggio sono privi di edificabilità, che viene assegnata solo qualora sia presentata proposta di piano attuativo comprendente l'ambito di decollo, con nuovo assetto tramite ristrutturazione urbanistica, e ambito di atterraggio, con nuovo assetto tramite nuova edificazione, ottenuta con il trasferimento dei diritti edificatori presenti in toto o in parte nell'ambito di decollo.
Fino all'avveramento della condizione definita al precedente comma, gli ambiti di atterraggio sono assimilati a V3 area verde allo stato naturale o a Vp verde privato di pregio ambientale, in ordine alla prevalenza del contesto in cui si situa.
Il piano attuativo, al quale gli interventi sono assoggettati, è applicato contestualmente alle aree di decollo e alle aree di atterraggio e pertanto dovrà essere sottoscritto dai proprietari (o aventi titolo) di entrambe le aree.
Il piano attuativo deve contenere:

  • - elaborati descrittivi della riqualificazione ambientale del sito liberato dall'edificazione, ai fini della sua reintegrazione nel contesto, con indicazione dello stato finale di rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli o per la ripresa dell'effettuazione dell'ordinaria coltivazione del suolo;
  • - elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere;
  • - elaborati descrittivi dell'area di atterraggio, e dello stato delle urbanizzazioni oggetto degli effetti delle nuova residenza ottenuta con il trasferimento delle superfici esistenti demolite;
  • elaborati descrittivi del nuovo paesaggio urbano conseguente alla realizzazione dell'intervento nell'area di atterraggio;
  • specifica valutazione di sostenibilità sui servizi e le infrastrutture di tutela delle risorse essenziali del territorio di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 1/2005; l'assenso del proprietario dell'area cosiddetta di atterraggio, ove diverso dal proprietario dell'area e dei manufatti oggetto di demolizione e ripristino ambientale e paesaggistico.