Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 89 Infrastrutture per la mobilità

Il presente Regolamento urbanistico individua nella tav. 2 le aree pubbliche, di uso pubblico o a destinazione pubblica, che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati.

Viabilità urbana ed extraurbana

Il presente RU contiene nel DOSSIER D, denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, l'individuazione della viabilità urbana esistente, i relativi livelli di criticità nonché gli interventi di adeguamento al fine di garantirne un maggior livello di sicurezza e funzionalità.
Nel DOSSIER D è individuato, inoltre, il sistema della rete delle piste ciclabili con funzione di collegamento alla scala territoriale, che i singoli Comuni potranno sottoporre a verifica progettuale di dettaglio ai fini della relativa attuazione.
Gli interventi di manutenzione, di modificazione e adeguamento dei tracciati stradali sono riservati al Comune e agli Enti istituzionalmente competenti, e sono comunque ammissibili senza che ciò comporti variante al presente RU, purché non si comprometta la conservazione e la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo.
Negli interventi di realizzazione di nuova viabilità pubblica o di uso pubblico si dovranno assicurare fasce esterne e parallele alla carreggiata stradale per l'alloggiamento dei sottoservizi a rete, salvo dimostrata impossibilità tecnica.
Nella tavola 10 del PS d'Area e nella tavola 6 del presente RU sono rappresentate rispettivamente la classificazione della viabilità esistente e le relative fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Anche per questi casi gli interventi di manutenzione, modificazione e adeguamento dei tracciati stradali effettuati all'interno delle fasce di rispetto stradale non comportano variante al presente RU.
Il Comune può in ogni tempo procedere alla revisione della suddetta classificazione, ai sensi del Codice del Strada, mediante specifica deliberazione, senza che ciò comporti variante al presente RU.
Quando non siano definite le sedi della nuova viabilità gli elaborati grafici del presente RU individuano i corridoi infrastrutturali che si sovrappongono alle zone destinate ai vari usi previsti.
In essi è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali sulla base di specifici progetti esecutivi che ne stabiliranno la configurazione ed i tracciati definitivi.
Nei corridoi, in attesa dei progetti esecutivi di cui sopra, sono vietate nuove costruzioni e le opere che possono ostacolare la progettazione e l'esecuzione delle opere infrastrutturali.
Per le costruzioni e gli edifici esistenti che ricadono entro i corridoi infrastrutturali, sono ammesse le manutenzioni ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, gli interventi imposti da motivi di sicurezza o necessari per eliminare inquinamenti.
Èaltresì ammessa la realizzazione di manufatti precari e comunque rimovibili, di reti tecnologiche, nonché di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.
Le aree incluse nei corridoi, non occupate da edifici, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso delle zone alle quali appartengono, a condizione che ciò non determini ostacolo alla progettazione o alla esecuzione delle opere infrastrutturali.
Una volta definiti ed approvati dalle autorità pubbliche competenti i progetti delle opere infrastrutturali, a queste ultime si applicheranno le norme relative alle fasce di rispetto ai fini della sicurezza previste dalla specifica legislazione di settore.
Le aree ricomprese nei corridoi infrastrutturali individuati negli elaborati del presente RU ed eventualmente non interessate dalle fasce di rispetto di cui sopra, potranno, una volta approvati definitivamente i progetti delle opere, essere utilizzate in conformità alle destinazioni d'uso e alle norme delle zone in cui ricadono.

Ambito ferroviario M1

Negli elaborati grafici de presente RU sono indicati i tracciati ferroviari esistenti e di progetto, le aree e le stazioni ferroviarie.
Queste ultime possono essere utilizzate, oltre che per le funzioni proprie dell'esercizio ferroviario, per le funzioni strettamente collegate con il trasporto delle persone e delle merci.
Gli elaborati grafici del presente RU individuano le parti delle aree ferroviarie esistenti da sottoporre ad interventi di trasformazione e riordino che sono pertanto disciplinate nell'ambito delle specifiche schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione. Per queste parti delle aree ferroviarie non valgono le disposizioni di cui al precedente comma.
Sono indicate inoltre le distanze di edificabilità dalle linee ferroviarie esistenti e di progetto. Tali distanze potranno essere ridotte, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria.
Per i tracciati ferroviari ad esclusivo servizio degli ambiti produttivi e portuali non operano le fasce di rispetto, limitatamente ai binari non direttamente gestiti dalle Ferrovie dello Stato.

IR Impianti per la distribuzione dei carburanti

La realizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione è ammessa nelle specifiche localizzazioni individuate negli elaborati grafici del presente RU, negli ambiti a destinazione produttiva industriale e artigianale nonché, all'esterno dei sistemi insediativi, lungo le principali vie di comunicazione di seguito elencate:

  • - Variante Aurelia
  • - S.R. e S.S. 398
  • - S.P. vecchia Aurelia
  • - S.P. 23 bis
  • - S.P. della Base Geodetica nel tratto compreso tra Montegemoli e l'ingresso della Centrale Enel.

L'insediamento di tali impianti lungo le suddette vie di comunicazione dovrà comunque risultare compatibile sotto il profilo viabilistico e della sicurezza stradale e non dovrà interessare zone destinate a funzioni residenziali, turistico-ricettive e a parco territoriale.
In tali aree, oltre alle pompe di erogazione, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o ingrassaggio, locali per la vendita al dettaglio (entro il limite degli esercizi di vicinato), locali di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all'impianto così come previsto dalla vigente normativa di settore (LR. 28/2005 e relativo regolamento di attuazione).
In tali aree limitatamente agli ambiti urbani, gli impianti di autolavaggio possono essere realizzati autonomamente e quindi indipendentemente dall' esistenza di impianti per l' erogazione di carburante.
Le nuove strutture dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

  • - rapporto di copertura massima: Rc 15 % escluse le pensiline e le tettoie.
  • - altezza massima della pensilina: ml. 5.00
  • - altezza massima degli altri manufatti: ml: 3.50 fatte salve altezze superiori per i locali destinati ad autofficina, autolavaggio e per locali tecnici in genere.

L'ingresso e l'uscita dell'area di servizio debbono essere distinti e separati.

Regole specifiche per il Comune di Campiglia M.ma:

Per l'area di servizio attualmente presente lungo la Strada Statale Variante Aurelia valgono i contenuti della delibera consiliare del Comune di Campiglia n° 16 del 30 marzo 1999 ed i parametri approvati dallo stesso Comune con delibera di Giunta n° 74 del 5 maggio 2000. L'assetto complessivo di tale area di servizio è riconducibile allo schema planovolumetrico allegato alla correlativa concessione edilizia che conserva valore indicativo.