Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 67 D7 commercio e ristorazione
D7.1 attività commerciali e della grande distribuzione
In questi ambiti, generalmente rappresentati da attività esistenti, sono ammessi i centri commerciali, le medie e grandi strutture di vendita, ristoranti, pub, bar, pizzerie, ecc., secondo quanto previsto all'art. 17 cat. 3.01.01, 3.02.01 e 3.03 delle norme vigenti.
La trasformazione degli ambiti esistenti è ammessa con intervento diretto mentre per gli ambiti di nuova previsione è richiesta la predisposizione di un piano urbanistico attuativo. Per la sottozona D7.1 valgono i seguenti indici: rapporto di copertura: 0,5 mq./mq; altezza massima: ml. 10.00.
Ai fini di una riqualificazione funzionale, di accessibilità e di operatività, sono altresì ammessi gli interventi di ampliamento di medie strutture di vendita esistenti in conformità con quanto stabilito dal Piano Integrato del Commercio.