Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 14 Regole urbanistico-commerciali

In ordine alla disciplina urbanistico-commerciale, e in riferimento al regolamento attuativo della L.R. 28/2005 emanato con D.P.G.R. 15/R/2009, il presente Regolamento urbanistico contiene la specifica regolamentazione delle funzioni ammesse, comprensive degli usi commerciali, secondo le definizioni dettate dalle presenti Norme, sia sul patrimonio edilizio e urbanistico esistente che per i nuovi insediamenti, in relazione ai quali sono definiti la tipologia degli esercizi commerciali realizzabili, il relativo settore merceologico (alimentare e non alimentare) e le eventuali soglie dimensionali, la dotazione dei parcheggi a servizio dei nuovi esercizi commerciali, il rapporto tra gli esercizi commerciali e la viabilità di servizio.
Tale regolamentazione costituisce disciplina urbanistico-commerciale fino a eventuale approvazione di apposito piano di settore comunale.
Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende:

  • per “centro commerciale naturale” l'insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate –ossia configurando un'offerta integrata di vendita- individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione;
  • per “nuovi esercizi commerciali” quelli ricavati mediante interventi di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia comportanti anche modifiche totali o parziali di destinazione d'uso nelle costruzioni esistenti.

Le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di vendita, sono escluse dal calcolo della SUA o SLP e del volume.
Non è consentito il cambio di destinazione d'uso ai fini commerciali di consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni urbanistico-edilizio comunali.
Il presente Regolamento urbanistico stabilisce, al successivo articolo 87 delle presenti Norme, qualità e quantità dei parcheggi privati e pubblici per le attività commerciali, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.