Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 41 Regole per la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo

Ai sensi dell'art. 70 del Piano strutturale vigente, i beni definiti dagli articoli 71 e 72 del medesimo Piano sono soggetti a tutela, e le regole contenute nel presente articolo, in applicazione di dette disposizioni, prevalgono su ogni altra normativa.
La realizzazione degli interventi ammessi deve garantire la conservazione della maglia insediativa, della giacitura e della larghezza degli elementi viari, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle caratteristiche dimensionali e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti.

Impianto urbano di particolare valore identitario

Sono le aree urbane recenti, realizzate in base a una precisa progettazione unitaria per organizzazione morfologica e tipologico-edilizia, che nel loro complesso rappresentano esempi significativi della cultura urbanistica e architettonica contemporanea.
Il presente Regolamento urbanistico individua sulle tavv. 2 dette aree, con apposita perimetrazione grafica.
Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1 in coerenza con il tipo edilizio ed i suoi caratteri formali.
Non sono ammesse alterazioni degli spazi non costruiti e delle loro relazioni con gli edifici.
Sono invece ammessi interventi di riordino e sostituzione dei manufatti accessori, qualora presenti nelle corti di pertinenza, da attuare comunque nel rispetto dei caratteri insediativi e tipologici originari.

Area di valore ecologico e naturale

Il presente Regolamento urbanistico individua sulle tavv. 2 le aree di valore ecologico e naturale, con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica, distinguendo:

  • - verde attrezzato di valore ecologico e naturale V1e;
  • - costa urbana con funzione di connessione ecologica e naturale V5e;
  • - parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale Fge.

In dette aree è fatto obbligo di provvedere a opere manutentive costanti. Sono ammesse la realizzazione di nuovi sentieri pedonali e/o ciclabili e di elementi di arredo funzionali alla loro pubblica fruizione, amovibili e realizzati in legno o con altri materiali naturali, interventi di ripristino e di restauro ambientale, finalizzati alla ricostituzione delle componenti paesistiche e naturalistiche degradate o alterate da errati interventi trasformativi, al fine di ricreare condizioni preesistenti o comunque la loro ricontestualizzazione.
Tali interventi comprendono il recupero dei manufatti esistenti nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari e di integrazione con la naturalità dei luoghi; la rimozione di rifiuti o manufatti alteranti i caratteri tipici dei luoghi; il taglio della vegetazione infestante e il reimpianto di specie autoctone.
I tipi di intervento devono garantire la funzionalità delle aree in ordine alla loro classificazione, di verde attrezzato e di parco pubblico, e conseguentemente al loro ruolo urbano.