Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 80 bis Regole per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non agricolo

Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola e per quelli oggetto di mutamento di destinazione d'uso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b e di sostituzione edilizia.
Sono esclusi dal precedente comma gli edifici ed i manufatti di interesse storico che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art.42.
Agli edifici che perderanno la funzione agricola si applicano le disposizioni dell'art. 45 della legge regionale n° 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67 il richiedente dovrà dimostrarne la datazione.