Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 81 Regole per le attività agricole, per quelle ad esse integrative e connesse, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo

Annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005

Se non esplicitamente vietati nelle regole specifiche per sottozone, è ammessa la realizzazione di Annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005, ovvero per aziende agricole che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività :

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori.

Le attività di cui alle lettere a, b, c, ed i relativi annessi, sono esclusivamente ammesse e regolamentate nelle specifiche sottozone (E8 ed E7).
La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno i 2/3 del prodotto lordo vendibile.
La costruzione di tali annessi agricoli non e%u0300 soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 41 comma 2 L.R. 1/2005 ed alla presentazione del programma aziendale. Essi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative da dimostrare mediante idonea relazione agronomica.
Per le attività di cui alle lettere d, e ed f la superficie fondiaria minima per l'istallazione degli annessi comunque non dovrà essere inferiore a 5000 mq .
L'ammissibilità di detti annessi deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni e alle attività in esercizio sui fondi agricoli qualora ne siano sprovvisti, o in quanto quelli già presenti risultino insufficienti o inadeguati.

Manufatti precari di cui all'articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005

L'installazione di manufatti precari necessari per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale è consentita previa comunicazione al Comune salvo dove esplicitamente vietato nelle regole relative alle sottozone.
I manufatti precari dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri coerenti al contesto e conformi ai seguenti criteri:

  • - superficie calpestabile non superiore a 30 mq ed altezza massima non superiore a 4,00 mt;
  • - struttura in elevazione semplicemente appoggiata a terra o, eventualmente, ancorata al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi, escludendo la realizzazione di servizi igienici e di impianti idrico e di illuminazione permanenti;
  • - il piano di calpestio dovrà rimanere in terra battuta o essere coperta con assi di legno semplicemente fissate al suolo, escludendo la possibilità di realizzare massetto in cemento per la pavimentazione.

Tali manufatti non sono computabili per un eventuale futuro recupero, pertanto la loro realizzazione non dà luogo a volumetria o superficie recuperabile.
La realizzazione è consentita, previa comunicazione a scadenza non superiore a due anni, esclusivamente da parte di titolari di aziende agricole, rinnovabile tramite documentazione che dimostri la sussistenza della necessità aziendale. In tale comunicazione deve essere precisato l'impegno del richiedente alla rimozione del manufatto e al ripristino dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato. In mancanza di richiesta di rinnovo è fatto obbligo di procedere alla demolizione dell'annesso.
In caso di inottemperanza si applicheranno le normative vigenti in materia di abusivismo edilizio.

Nuovi edifici rurali

La realizzazione di nuovi edifici rurali è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - se viene dimostrata l'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle volumetrie esistenti, ivi compresa la ricostruzione di ruderi ove ricorrano le condizioni di cui alle presenti Norme;
  • - per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP
  • o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005;
  • p- revia dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.

La costruzione di nuovi edifici rurali è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma aziendale.

Nuove unità abitative rurali

La realizzazione di nuove unità abitative è consentita all'imprenditore agricolo professionale, ai familiari coadiuvanvanti o agli addetti a tempo indeterminato, di cui è provata l'esigenza di risiedere sul fondo; nei suddetti casi l'imprenditore agricolo si impegna a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle indicate dal PTC o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.
La superficie utile abitabile di ciascuna unità abitativa rurale di nuova costruzione o derivante da ampliamento del patrimonio edilizio esistente, compreso l'ampliamento una tantum, deve essere dimensionata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza sulla base della seguente tabella:

n. componenti il nucleo familiare Superficie utile minima Superficie utile massima
Fino a 2 comp. 60 mq 110 mq
da 3 a 5 comp. 60 mq 130 mq
Oltre 5 comp. 60 mq 150 mq

La nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica preordinati alla realizzazione di nuove unità abitative rurali funzionali alla conduzione di attività di orticoltura ed ortoflorovivaismo, sono ammesse nelle sottozone E9 appositamente individuate dal presente RU. All'esterno di tali sottozone, per gli interventi suddetti, si applicheranno i parametri fondiari stabiliti per le colture a seminativo irriguo.

Nuovi annessi agricoli

Per annessi agricoli si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.
Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti non più funzionali anche con accorpamento di volumetrie.
Ai sensi dell'art. 41, comma 6, della L.R.T. 1/2005, i nuovi annessi agricoli non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

Criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi edifici rurali

Fermo restando che la nuova edificazione deve essere localizzata nel rispetto del modello insediativo rurale consolidato, che ha formato il paesaggio agrario caratterizzante la sottozona nella quale l'intervento si colloca, si dettano le seguenti regole:

  • - si deve tendere all'equilibrio, di forma e di immagine, dei nuovi edifici rispetto a regole d'uso e di assetto storicamente e culturalmente consolidate, in grado di assicurare validi esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza;
  • - la collocazione dei nuovi edifici deve risultare palesemente coerente con i processi storici di formazione del paesaggio rurale nel quale si situa, preferibilmente in prossimità di fabbricati ove preesistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico, od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti, sempre che ciò non alteri il valore storico testimoniale dei fabbricati esistenti, o quello percettivo derivante dal loro rapporto con il paesaggio circostante e con altre opere agrarie o spazi rurali organizzati eventualmente esistenti; fatte salve soluzioni diverse per comprovate esigenze produttive, di sicurezza, e igienico-ambientali;
  • - deve essere prioritariamente utilizzata la viabilità di accesso esistente con possibilità di razionalizzazione della stesa per ragioni di ordine funzionali;
  • - l'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al minimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie devono far parte integrante del progetto;
  • - qualora la pendenza del terreno lo consenta, sono preferibili soluzioni interrate o in seminterrato, al fine di non alterare sostanzialmente le caratteristiche paesaggistiche del contesto circostante;
  • - i nuovi edifici rurali devono essere ubicati in modo da lasciare significativi coni di visuale libera del paesaggio ove vi siano valori panoramici da conservare;
  • - le corti e altri spazi rurali pertinenziali organizzati devono essere convenientemente sistemate ed erborate.

La progettazione deve dimostrare di garantire l'inserimento della costruzione nel territorio tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale, contenuto nel Programma aziendale come elaborato riconoscibile.

Parametri edilizi e architettonici per nuovi edifici rurali

Fatte salve le specifiche disposizioni relative alle diverse sottozone agricole, sono stabiliti i seguenti parametri:

Annessi agricoli:

l'altezza massima dei nuovi annessi agricoli non potrà superare ml. 5 Sono esclusi da tale limite eventuali corpi più alti. Sono ammesse altezze maggiori per annessi destinati a specifiche attività ed esigenze aziendali.

Abitazioni rurali:

l'altezza massima delle nuove abitazioni rurali non potrà superare ml. 7,00, salvo altezze maggiori in relazione alla messa in opera di interventi di riduzione del rischio idraulico.
I portici e i loggiati realizzati in aderenza delle pareti perimetrali non potranno superare il 20% della superficie coperta degli edifici.

Materiali e stile edilizio-architettonico

Le costruzioni rurali ad uso abitativo devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche che permettano di mantenere la percezione del paesaggio agrario e rurale, costituito da consolidate relazioni fra territorio non edificato e forme, colori e materiali delle edificazioni tradizionali.
Il richiamo alle costruzioni tradizionali, tuttavia, non deve essere una soluzione “superficiale”; a tal fine:

  • - è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • - i materiali tipo pietrame faccia vista o mattone devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, evitandone l'uso “posticcio”, al fine di non produrre effetti dannosi di tipo “vernacolare”;
  • - è vietato l'uso del cemento a vista;
  • - sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica.

In particolare si preferiscono forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all'interno delle pareti perimetrali degli edifici.
Si possono utilizzare mattoni, pietrame a faccia vista o muratura intonacata a calce con colori tradizionali. Sono prescritti infissi in legno o in ferro e canali di gronda in rame.
Per gli annessi agricoli si sceglieranno materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, fatte salve specifiche esigenze di ordine agricolo produttivo.
Per gli edifici da destinare a cantine o altri annessi agricoli con funzioni di accoglienza, promozione e vendita dei prodotti, nonché per gli edifici abitativi rurali per i quali si prevedano soluzioni tecnico costruttive riferibili alla bioedilizia con inserimento nella classe A di consumo energetico, sono ammessi stili e materiali dell'architettura contemporanea purché non si compromettano i valori percettivi e visivi del paesaggio d'insieme e quelli costituivi delle invarianti strutturali di cui al precedente art. 42 del presente RU.

Serre

Le serre fisse sono ammesse con le stesse procedure previste per gli annessi agricoli, nelle sottozone E9.
La costruzione di serre fisse con coltivazione in campo od in vaso è sempre ammessa nelle sottozone agricole E1. Per tali serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra. La costruzione avviene previa presentazione e approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale. La superficie di serre fisse realizzate nell'ambito della sottozona E1 non può superare il 30% della superficie totale aziendale, e comunque fino ad un massimo di 8 ettari. La superficie aziendale destinata alla coltivazione protetta è assimilata al seminativo irriguo.
Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in ogni sottozona con le modalità previste dalla legge regionale n° 1/2005 e dal relativo regolamento d'attuazione.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale – di seguito denominato programma aziendale - specifica gli obiettivi economici e strutturali che si intendono conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali ove necessari, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono.
Il programma aziendale deve contenere la verifica della conformità con le disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.
Per i contenuti e la gestione del programma aziendale e sue eventuali modifiche si applicano gli specifici articoli 9 e 10 del regolamento regionale di attuazione.
Ècomunque demandata al Regolamento Edilizio, in attuazione del presente RU e della normativa vigente, la puntuale individuazione degli elaborati ed elementi costitutivi del programma aziendale.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola

Si definiscono fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti in area agricola ad eccezione degli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n° 10/79 e degli immobili per i quali sia stata autorizzata una destinazione d'uso diversa da quella agricola attraverso atti del Comune.
Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 43 della L.R. 1/2005 e relativo Regolamento di Attuazione nonché ampliamenti “una tantum” ai sensi della medesima L.R. 1/2005.
La disposizione del precedente comma non si applica :

  • - agli edifici e ai manufatti di interesse storico che conservano integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 42;
  • - ai manufatti precari privi di valore formale, non facenti parte di aziende agricole, per i quali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.Gli ampliamenti una tantum, nonché i trasferimenti volumetrici entro i limiti della L.R. 1/2005, sono concessi ai titolari di aziende agricole iscritte alla CCIAA, anche in presenza di fondi che non raggiungono i minimi fondiari fissati dalla normativa.

Con il Programma aziendale sono concessi gli ampliamenti volumetrici non riconducibili alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 43 della L.R. 1/2005, e le modificazioni di destinazione d'uso per le aziende con superfici superiori ai minimi.
Per gli edifici di interesse storico artistico e ambientale individuati nelle tavole 1 e 2 del presente RU, sono consentite esclusivamente le categorie d'intervento indicate dal medesimo.
Gli interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e gli ampliamenti una tantum sono assentibili anche in assenza del Programma aziendale.
Gli interventi di straordinaria manutenzione possono essere richiesti anche da coloro che non possiedono un'azienda agricola.
Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che riguardano fabbricati rurali ad uso abitativo il cui istante non possiede, tra i requisiti soggettivi almeno l'iscrizione alla CCIA per azienda agricola, comportano automaticamente il mutamento della destinazione d'uso, limitato all'unità immobiliare interessata dal recupero, compreso le relative pertinenze quando funzionalmente connesse all'unità principale.


Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67, il richiedente dovrà dimostrarne la presenza sulla cartografia aerofotogrammetrica esistente fino al 1971. In subordine si dovrà dimostrare la loro presenza in atti (contratti di compravendita o accastamenti) eseguiti entro il febbraio 1985.Sui fondi agrari con superfici inferiori ai minimi prescritti dal PTC o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005, gli annessi agricoli esistenti e i manufatti derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione non possono essere dotati di servizi igienici.

Agriturismo

Il presente RU riconosce all'intero territorio comunale la vocazione agrituristica.
Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica sono ammesse sul patrimonio edilizio esistente categorie di intervento fino alla sostituzione edilizia, salvo quanto diversamente stabilito dal presente RU per i singoli edifici.
Le aziende agricole che esercitano l'attività di agriturismo possono sfruttare la dotazione aziendale anche per attività ludico-ricreative, fra le quali attività di maneggio anche connesse all'escursionismo ippico. A tali fini, l'azienda agrituristica può dotarsi di box in legno di superficie massima mq. 14 per cavallo, per lo stallo dell'animale, in misura di 1/5 rispetto al numero di posti letto.


L'ospitalità in spazi aperti è consentita, ove non specificamente vietato nelle singole sottozone agricole, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina regionale vigente in materia e comunque entro il dimensionamento massimo di 50 posti letto per ciascuna azienda.

  • - Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri:le piazzole per l'ospitabilità in spazi aperti non potranno superare la superficie di 80 mq;
  • - le piazzole di camper in spazi aperti non potranno superare la superficie di 50 mq;
  • - la sistemazione delle piazzole e dei relativi spazi di relazione dovrà mantenere il più possibile lo stato naturale dei luoghi evitando pavimentazioni ed impianti di illuminazione non riconducibili al contesto rurale;
  • - gli eventuali nuovi manufatti destinati ad ospitare servizi igienici nonché òe attrezzature per il lavaggio stoviglie e biancheria dovranno uniformarsi ai caratteri architettonici del contesto rurale esistente;
  • - la localizzazione delle piazzole dovrà avvenire preferibilmente in prossimità del centro aziendale e degli edifici esistenti, fatte salve specifiche ragioni di tipo igienico-sanitario.

Il riuso del patrimonio edilizio esistente per fini agrituristici è comunque subordinato, ai sensi della normativa vigente, alla sottoscrizione di uno specifico atto d'obbligo nel quale deve essere contenuto l'impegno al ripristino dell'originaria utilizzazione dei fabbricati alla cessazione dell'attività agrituristica.

Attività connesse e integrative con quelle agricole

L'attività agricola esercitata da aziende può essere integrata da funzioni sussidiarie compatibili con la tutela e la salvaguardia paesaggistica e ambientale e coerente con le caratteristiche e le vocazioni del territorio rurale.
Le Regole generali e comuni, contenute nel presente Capo, elencano al punto definizioni funzionali, le attività agricole, quelle connesse e quelle integrative.

Manufatti per il ricovero degli animali da cortile, domestici e per cavalli

La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli per utilizzazione familiare è ammissibile solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo.
Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla stagione venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.
I suddetti manufatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di sottozona.
In ogni caso dovranno essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non potranno in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse.
I manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare una superficie complessiva di 10 mq. e l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, potranno avere una recinzione a rete a maglia scioltaIl piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte. È ammessa la realizzazione di una piccola tettoia di 2 metri quadri.È vietato l'uso di lamiera.
Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo.
Al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

Manufatti per la vendita dei prodotti coltivati

Fatte salve le diverse disposizioni regolamentari, e fermo restando che si deve prioritariamente utilizzare il patrimonio edilizio esistente anche per le esigenze di cui al presente punto, tutte le aziende agricole vinicole, olearie, orto-florovivaistiche, quelle che esercitano produzioni biologiche, possono provvedere alla vendita diretta dei prodotti coltivati anche attraverso l'installazione di un manufatto in legno della dimensione massima di mq. 20.
La realizzazione di tale manufatto, anche permanentemente ancorato al terreno, dovrà interessare aree nella disponibilità dell'azienda e non dovrà arrecare in alcun modo pregiudizio alla sicurezza ed alla funzionalità del traffico veicolare. Per terreni nella disponibilità dell'azienda si intendono terreni di proprietà della stessa o derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della L. 203/82 con durata non inferiore a dieci anni.
La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.