Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84 Regole per altre utilizzazioni nel territorio rurale e aperto

impianti pubblici e di pubblico interesse

Nel territorio rurale e aperto è ammessa la realizzazione di reti o impianti di telecomunicazione, trasporto, distribuzione e trasformazione di energia elettrica, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, postazioni di rilevazione e di misurazione (centraline, pluviometri, anemometri, ecc.), opere necessarie per la protezione civile, per la regimazione e per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, posti di vigilanza e soccorso, isole ecologiche, manufatti ed opere necessarie per l'allestimento delle colonie feline, quando tali opere non siano espressamente vietate o condizionate da specifiche norme per le varie sottozone.
È inoltre sempre ammesso l'adeguamento della viabilità pubblica esistente (rotatorie, adeguamento della sezione stradale, piste ciclabili, ecc.) purchè non determini significative alterazioni morfologiche e compromissione dei beni territoriali del sistema rurale e aperto di cui al precedente art. 42.


La nuova costruzione di linee ed impianti per il trasporto, la distribuzione e la trasformazione di energia elettrica è regolata dalla specifica normativa di settore. Per tali interventi valgono le disposizioni di seguito riportate nonché le norme di cui al precedente art. 77 relative agli assetti infrastrutturali.
Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

  • “linee aeree per il trasporto energetico”: quelle ad alta e media tensione, sostenute da pali o tralicci che collegano stazioni elettriche, impianti di produzione con le connessioni di smistamento e vettoriamento, altre linee di alta o media tensione che non siano configurabili come allacciamenti di utenze;
  • “linee aeree per la distribuzione energetica”: quelle a media e bassa tensione, sostenute da pali, che rappresentano veri e propri allacciamenti di utenze, compresa l'eventuale realizzazione di nuova cabina elettrica o apparati tecnologici di servizio (armadietti, trasformatori, od interruttori a palo, ecc.).

La realizzazione degli impianti di trasformazione e di nuove linee di trasporto/distribuzione è comunque condizionata alla contemporanea presentazione di un progetto di ristrutturazione e razionalizzazione della rete che preveda la contemporanea dismissione e rimozione di impianti ed apparati non più funzionali alla stessa, e dimostri la sostenibilità dell'intervento in relazione al consumo di suolo.
Le nuove linee aeree devono essere realizzate in maniera tale da evitare il contrasto con i valori e con le funzioni proprie del contesto ambientale e paesaggistico interessato. A tal fine si deve, il più possibile, seguire la viabilità esistente e non operare riduzioni sostanziali della vegetazione esistente. Sono obbligatorie misure e tecniche di mimetizzazione.

Pensionati per animali domestici

Limitatamente alle sottozone E1, E2, e nelle sottozone E6 ricadenti nell'UTOE 4 così come individuata dal P.S. d'Area, è ammissibile la realizzazione di pensionati per animali domestici.
Tale attività si esplica nella custodia di animali non propri, sia di quelli per i quali viene stipulato contratto di custodia sia di quelli randagi od abbandonati assimilabili a canili rifugio.
Per lo svolgimento dell'attività di pensionato si dovranno prioritariamente utilizzare fabbricati esistenti, dove potranno essere collocati i locali di servizio (quali ambulatorio veterinario, uffici, servizi igienici, cucina ecc.).
Nel caso non si disponga di fabbricati esistenti si potranno realizzare nuove strutture per servizi da contenere comunque entro un massimo di mq. 30.
Per l'accoglienza degli animali si potranno inoltre installare recinti e strutture prefabbricate, temporaneamente ancorate al suolo, fino ad un massimo di 10 box, la cui superficie minima deve far riferimento a quanto previsto dalla normativa di settore.
Al cessare dell'attività economica tutte le strutture e le attrezzature realizzate in forza della presente disposizione normativa dovranno essere demolite ed i luoghi ripristinati secondo le caratteristiche morfologiche originarie.Per lo svolgimento dell'attività di pensionato sono presi a riferimento tutti i requisiti costruttivi, tipologici e igienico sanitari contenuti nella normativa vigente per canili e simili, utilizzata per analogia.
Il progetto dell'intervento dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, da redigersi ai sensi della normativa vigente, che dovrà prevedere eventuali misure di mitigazione rispetto ai ricettori sensibili (quali abitazioni e luoghi che prevedano la presenza continuativa di persone).
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con il titolare dell'attività ai sensi della normativa vigente.

Attività temporanea di frantumazione

L'attività temporanea di recupero e valorizzazione di inerti è disciplinata dalla legge regionale n° 78 del 1998, ed è ammessa unicamente nelle sottozone E1.
Gli uffici comunali hanno la facoltà di giudicare la congruità dei siti proposti nonché quella di esprimere parere contrario su localizzazioni ritenute incompatibili con la salvaguardia dei valori del territorio, la presenza di altre attività e la tutela della vivibilità nei presidi.
L'istante dovrà sottoscrivere apposito atto d'obbligo i cui contenuti, compreso la durata dell'autorizzazione, sono descritti in una bozza da redigere a cura del Comune.
Al termine dello svolgimento dell'attività si dovrà procedere con il ripristino dei luoghi in modo tale da consentire il ritorno all'utilizzazione agricola del suolo.
È consentito il posizionamento di un solo impianto mobile del tipo a “rimorchio” che dovra` risultare semplicemente appoggiato al terreno.
Non e` consentita l'installazione di impianti dissimili da quelli gommati.
L'impianto potrà essere utilizzato fino ad una resa di 5 ton./ora di materiale frantumato.
L'area dedicata all'attività non potrà avere una superficie superiore a mq. 3000. L'impianto temporaneo dovrà essere collocato a non meno di 100 metri da fabbricati residenziali esistenti.

Strutture per maneggi ed attività di equitazione

Fatti salvi i divieti dettati dalle regole specifiche per sottozona è ammessa, su fondi con superficie minima pari ad un ettaro da mantenere a coltura foraggiera, la realizzazione di maneggi per attività di equitazione e di escursionismo ippico.
Per tali attività potranno essere utilizzati edifici e annessi agricoli esistenti, ove, mantenendone la destinazione d'uso rurale, possono essere realizzati:

  • - locali ad uso ufficio;
  • - un servizio di ristoro;
  • - servizi igienici;
  • - ambulatorio veterinario e locali mascalcia;
  • - stalle, fienili e locali per ricovero attrezzi;
  • - locali per la pratica didattico-sportiva.

Ove gli edifici e annessi esistenti non siano sufficienti o idonei, è ammessa la realizzazione di “box” in legno, anche permanentemente ancorati al suolo, della superficie massima di 14 mq per cavallo, per un massimo di 15 animali, nonché di un manufatto in legno della superficie massima di mq. 20 da destinare a servizi.
Sono ammessi anche:

  • - pozzi, vasche e cisterne per l'approvvigionamento idrico;
  • - recinzioni in legno a delimitazione dell'area del maneggio nonché dei recinti interni abbeveratoi e tettoie in legno per lo stazionamento dei cavalli.

Per la realizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere prioritariamente riutilizzato il patrimonio edilizio esistente.
Le strutture di cui al presente articolo non possono avere altezza maggiore di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche proprie dell'area.
La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale, ma è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna:

  • - alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse;
  • - a mantenere in produzione colture sul fondo di pertinenza della struttura stessa;
  • - a promuovere attività di escursionismo ippico e di maneggio prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.

Manufatti funzionali all'escursionismo e per agility dog

Ove non espressamente vietato dalle specifiche norme d'ambito, per lo svolgimento di attività di escursionismo è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 da adibire a stazione di posta e/o ricovero attrezzature varie.
È altresì ammessa la realizzazione di manufatti in legno, con le stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui sopra, a servizio di attività di agility dog. La costruzione dei manufatti suddetti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Attrezzature per le attività ricreative e per il tempo libero

Nelle sottozone agricole E1 ed E2, su fondi con superficie non inferiore a mq 5.000, è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 per l'esercizio di attività ludico ricreative, che a titolo puramente esemplificativo si intendono: parchi avventura e percorsi vita, tiro con l'arco, attività di pesca in specchi d'acqua naturali o artificiali, ecc..


La costruzione di tali manufatti è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione.
Le seguenti attività dovranno essere servite dalla viabilità esistente.